PPWRCaso pratico · 17 minuti

Imballaggi cosmetici PPWR: flacone, astuccio, cellophane e la scritta riciclabile

Flacone con pompa, il suo astuccio di cartoncino e il film trasparente, con un cartellino RICICLABILE? e punto interrogativo
Flacone con pompa, astuccio e cellophane: prima di stampare la parola riciclabile, il PPWR ti chiede di dimostrare che vai oltre il minimo di legge.

Gli imballaggi cosmetici PPWR seguono una regola semplice: la scritta "riciclabile" da sola non è più un vanto ammesso, perché la riciclabilità è un obbligo e si può vantare solo ciò che va oltre il minimo. Flacone, pompa, astuccio e cellophane sono un'unica unità, con una sola dichiarazione firmata da chi ha il marchio. I limiti PFAS non ti riguardano. Dal 12 febbraio 2028 l'astuccio non può avere spazio vuoto inutile.

Flacone, pompa, astuccio e cellophane: quante unità di imballaggio sono?

Una sola. L'unità di imballaggio comprende tutti i componenti, integrati o separati, che insieme svolgono la funzione di imballaggio (art. 3, par. 1, punto 45).

Il componente integrato resta attaccato al corpo principale e finisce nei rifiuti insieme a lui (punto 43). Il componente separato va staccato prima e buttato a parte (punto 44). La Commissione usa la bottiglia di ketchup: la bottiglia è il corpo principale, il film pelabile è un componente separato, etichetta e tappo sono integrati (FAQ PPWR, 2ª ed., sez. IV, n. 1: interpretazione non vincolante).

Nel cosmetico il flacone è il corpo principale, pompa ed etichetta sono componenti integrati. Astuccio e film li togli prima di usare il prodotto e li butti a parte: hanno le caratteristiche del componente separato. Le fonti non descrivono l'astuccio cosmetico in modo esplicito, ma il risultato pratico non cambia. Ogni pezzo va valutato e documentato, e la dichiarazione di conformità UE (DoC, il documento firmato con cui il fabbricante afferma che l'imballaggio rispetta il regolamento) è una sola per l'unità intera (FAQ 2ª ed., sez. XV, n. 5, non vincolante). Nella riciclabilità i componenti separati si valutano a parte (art. 6, par. 9).

Chi è il fabbricante degli imballaggi cosmetici: marchio, terzista o riempitore?

Il fabbricante è chi mette il proprio nome o marchio sul prodotto imballato, anche se un altro lo produce o lo riempie (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a).

Per gli imballaggi per la vendita il fabbricante è di norma chi riempie con il proprio prodotto, spesso titolare del marchio. Contano progettazione e marchio, non chi ha stampato il flacone, e in una catena c'è un solo fabbricante a livello di Unione (C/2026/3084, sez. 2, non vincolante). Vale anche con un flacone standard scelto a catalogo (FAQ 2ª ed., sez. II, n. 6, non vincolante).

  1. Marchio proprio, produzione interna: fabbricante sei tu.
  2. Marchio proprio, riempimento affidato a un terzista: fabbricante sei tu.
  3. Riempitore che lavora con il marchio del cliente: fabbricante è il cliente. Tu gli dai le informazioni e i documenti per dimostrare la conformità, documentazione tecnica compresa (art. 16, par. 1).

La scritta "riciclabile" sull'astuccio: si può usare con il PPWR?

Come vanto ambientale no. Il PPWR dice che tutti gli imballaggi immessi sul mercato sono riciclabili (art. 6, par. 1). Un'asserzione ambientale su una proprietà regolata dal regolamento è ammessa solo se quella proprietà supera le prescrizioni minime (art. 14, lett. a). "Riciclabile" descrive il minimo, quindi il claim è vietato in radice.

Un'asserzione ambientale (green claim) è qualunque messaggio che presenta l'imballaggio come migliore per l'ambiente. L'art. 14 copre le proprietà regolate dal PPWR: riciclabilità, compostabilità, contenuto riciclato, riutilizzabilità, riduzione di peso e volume (FAQ 2ª ed., sez. IX, nn. 1 e 3, non vincolante).

C'è una seconda regola, sui simboli. Dal 12 agosto 2026 nessun operatore economico può esporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore sulle prescrizioni di sostenibilità o sulla gestione dei rifiuti (art. 12, par. 8; art. 71). È ingannevole ciò che porta il consumatore a decisioni che altrimenti non prenderebbe (FAQ 2ª ed., sez. VIII, n. 2, non vincolante). Frecce, foglie, loghi verdi del vecchio catalogo: tutti da rivedere.

Cosa vale sull'astuccio nel frattempo:

  • Il codice materiale della decisione 97/129/CE (PAP 21 per il cartoncino) resta facoltativo fino al 12 agosto 2028, poi non sarà più consentito (C/2026/3084, sez. 13, non vincolante).
  • Dal 12 agosto 2028, o 24 mesi dopo gli atti di esecuzione se posteriore, arriva l'etichetta armonizzata a pittogrammi che dice dove buttare ogni pezzo (art. 12, par. 1): vedi l'etichetta di cernita 2028 e le sigle dei materiali.
  • Le classi di riciclabilità A, B e C valgono dal 1° gennaio 2030, o 24 mesi dopo gli atti delegati attesi entro il 1° gennaio 2028, se posteriore (art. 6, par. 3 e 4). Fino ad allora la riciclabilità si dimostra con la direttiva 94/62/CE e la EN 13430:2004 (C/2026/3084, sez. 6, non vincolante).

Contenuto riciclato nel flacone: quando puoi dichiarare la percentuale?

Quando supera il minimo di legge per quel componente e dici chiaramente a cosa si riferisce (art. 14, lett. a e b).

Gli imballaggi dei cosmetici sono "sensibili al contatto", perché contengono prodotti regolati dal regolamento (CE) n. 1223/2009 (art. 3, par. 1, punto 49). Per loro le percentuali minime di plastica riciclata dal 1° gennaio 2030 sono il 30 % con componente principale PET e il 10 % per le altre plastiche, come media per impianto e per anno (art. 7, par. 1, lett. a e b). Il claim è ammesso solo sopra quei target, con la metodologia di calcolo attesa entro il 31 dicembre 2026 (FAQ 2ª ed., sez. IX, n. 2, non vincolante).

L'esempio della Commissione è una bottiglia PET con tappo PP: il claim è ammesso se il riciclato supera il 30 % per la bottiglia o il 10 % per il tappo, e il perimetro va scritto (FAQ 2ª ed., sez. V, n. 4, non vincolante). Per il flacone con la pompa vale lo stesso.

Metalli pesanti e PFAS: cosa vale per gli imballaggi cosmetici?

Valgono il limite sui metalli pesanti e la riduzione delle sostanze che destano preoccupazione. Le soglie PFAS no.

Dal 12 agosto 2026 la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi o nei loro componenti non supera 100 mg/kg (art. 5, par. 4). Il limite vale sull'unità intera, inchiostri, colle e adesivi compresi (FAQ 2ª ed., sez. III, n. 17, non vincolante). La prova va nella documentazione tecnica (art. 5, par. 6), con il metodo del rapporto CEN CR 13695-1:2000 raccomandato dalla Commissione (FAQ 2ª ed., sez. III, n. 10, non vincolante). Tutti gli imballaggi, anche non alimentari, riducono inoltre al minimo le sostanze che destano preoccupazione (art. 5, par. 1).

Le soglie PFAS (25 ppb, 250 ppb e 50 ppm) riguardano solo gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari (art. 5, par. 5; C/2026/3084, sez. 5, non vincolante). Un flacone di crema non c'è dentro. Se produci anche integratori, leggi i limiti PFAS per gli imballaggi alimentari.

Spazio vuoto nell'astuccio e riduzione al minimo: cosa cambia dal 2028 e dal 2030?

Dal 12 febbraio 2028 chi riempie l'imballaggio per la vendita riduce lo spazio vuoto al minimo necessario per la funzionalità, protezione del prodotto compresa (art. 24, par. 4).

Per la vendita non c'è una percentuale massima, a differenza del 50 % previsto per imballaggi multipli, da trasporto ed e-commerce. Lo spazio vuoto è la differenza tra il volume interno dell'astuccio e il volume del flacone; i riempitivi contano come vuoto e la prova sta nella documentazione tecnica (art. 24, par. 4; FAQ 2ª ed., sez. XI, n. 2, non vincolante). L'obbligo è di chi riempie: se confeziona il terzista, il punto va nel contratto.

Dal 1° gennaio 2030 arriva la riduzione al minimo di peso e volume (art. 10, par. 1). Sono vietate le caratteristiche che servono solo ad aumentare il volume percepito: doppie pareti, falsi fondi, strati inutili (art. 10, par. 2). La Commissione cita proprio il vasetto di crema da 50 ml: doppie pareti o astucci che lo fanno sembrare più grande violano il requisito, salvo funzionalità dimostrata con test nel fascicolo (FAQ 2ª ed., sez. VII, nn. 1 e 2, non vincolante). Una forma registrata come marchio prima dell'11 febbraio 2025 può essere esentata (art. 10, par. 2, lett. a).

Entro il 12 febbraio 2032 la Commissione valuterà se fissare percentuali di spazio vuoto anche per gli imballaggi per la vendita, citando giocattoli, cosmetici, kit per il fai da te ed elettronica (art. 24, par. 6).

Il caso: la PMI cosmetica con marchio proprio e terzista

Tabella: cosa puoi dire e cosa no, pezzo per pezzo

PezzoScritta o simboloSi può?Perché
Astuccio"Riciclabile"NoClaim sul minimo (art. 6, par. 1; art. 14, lett. a)
AstuccioCodice PAP 21Sì, fino al 12 agosto 2028Decisione 97/129/CE (C/2026/3084, sez. 13, non vincolante)
AstuccioFrecce o logo verde genericoSolo se supera il test di ingannevolezzaArt. 12, par. 8; FAQ 2ª ed., sez. VIII, n. 2 (non vincolante)
Flacone HDPE"Flacone con il 50 % di plastica riciclata"Sì, con prova nel fascicoloSupera il 10 % e dichiara il perimetro (art. 7, par. 1, lett. b; art. 14)
Unità intera"Confezione con plastica riciclata"NoPerimetro non vero per pompa e astuccio (art. 14, lett. b)

Come leggere la tabella: la colonna "Si può?" dipende da due domande, se la scritta supera il minimo di legge e se il perimetro è vero; la colonna a destra dice dove sta la regola.

Cosa fare adesso, passo per passo

  1. Elenca i componenti di ogni referenza: flacone, pompa, etichetta, astuccio, film. Lo fanno acquisti e qualità, in una settimana.
  2. Stabilisci per iscritto chi è il fabbricante: tu se c'è il tuo marchio, anche con terzista (art. 3, par. 1, punto 13; C/2026/3084, sez. 2, non vincolante).
  3. Chiedi ai fornitori i dati dell'art. 16, par. 1: materiali, metalli pesanti, contenuto riciclato, con una scadenza.
  4. Fai l'inventario di scritte e simboli su astuccio, flacone e sito: per ciascuno chiedi se supera il minimo e se il perimetro è vero (art. 14; art. 12, par. 8).
  5. Togli o riscrivi i claim che non passano; per il riciclato usa la percentuale del singolo componente (FAQ 2ª ed., sez. V, n. 4, non vincolante).
  6. Misura lo spazio vuoto di ogni astuccio e concorda con il terzista il ridimensionamento entro il 12 febbraio 2028 (art. 24, par. 4).
  7. Prepara la documentazione tecnica con la prova dei claim e dei metalli pesanti: vedi la guida alla documentazione tecnica PPWR, Allegato VII.
  8. Compila e firma la DoC per l'unità intera, nelle lingue dei Paesi in cui vendi (art. 39, par. 2), e segna nel calendario delle scadenze il 12 febbraio 2028, il 12 agosto 2028 e il 1° gennaio 2030.

Errori da evitare

  • Stampare "riciclabile" come pregio: è il minimo di legge (art. 6, par. 1; art. 14, lett. a).
  • Lasciare al terzista la DoC: il fabbricante è chi ha il marchio (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a).
  • Fare quattro DoC per flacone, pompa, astuccio e film: è una sola unità (art. 3, par. 1, punto 45; FAQ 2ª ed., sez. XV, n. 5, non vincolante).
  • Vantare il riciclato sull'intera confezione quando ce l'ha solo il flacone (art. 14, lett. b).
  • Chiedere test PFAS per un flacone di crema: le soglie valgono solo per il contatto con alimenti (art. 5, par. 5).
  • Testare i metalli pesanti sul solo materiale base: il limite vale sull'unità stampata e incollata (FAQ 2ª ed., sez. III, n. 17, non vincolante).
  • Riempire l'astuccio con carta o spugna per nascondere il vuoto: i riempitivi contano come spazio vuoto (art. 24, par. 4).

Da ricordare

  • Flacone, pompa, astuccio e film sono un'unità: una valutazione, una DoC (art. 3, par. 1, punto 45).
  • Il marchio decide il fabbricante, anche con un terzista che riempie (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a).
  • "Riciclabile" come vanto è vietato: è il minimo di legge (art. 6, par. 1; art. 14).
  • Ogni asserzione ambientale supera il minimo, dichiara il perimetro e ha la prova nel fascicolo (art. 14).
  • Simboli ingannevoli vietati dal 12 agosto 2026 (art. 12, par. 8).
  • Riciclato nei cosmetici: minimo 2030 del 30 % per il PET e del 10 % per le altre plastiche; il claim solo sopra (art. 7, par. 1). Metalli pesanti: 100 mg/kg sulla somma (art. 5, par. 4). PFAS: solo alimenti (art. 5, par. 5).
  • Spazio vuoto al minimo dal 12 febbraio 2028; riduzione al minimo e stop alle doppie pareti dal 1° gennaio 2030 (art. 24, par. 4; art. 10).
  • Riesame 2032 sui cosmetici: possibile tetto numerico allo spazio vuoto (art. 24, par. 6).

I termini usati qui sono spiegati nel glossario. Per lo spazio vuoto nelle scatole di spedizione leggi l'articolo sull'e-commerce, scatola e riempitivo.

Domande frequenti

Posso scrivere riciclabile sull'astuccio di un cosmetico con il PPWR?
Come vanto ambientale no. Il PPWR impone che tutti gli imballaggi siano riciclabili, quindi dire riciclabile significa vantare il minimo di legge, e l'art. 14 ammette solo asserzioni su proprietà che superano il minimo (art. 6, par. 1; art. 14, lett. a).

Chi è il fabbricante dell'imballaggio cosmetico se produce un terzista?
Chi mette il proprio marchio sul prodotto imballato. Il terzista che riempie per tuo conto non è il fabbricante ai fini PPWR: lo sei tu, salvo l'eccezione per le microimprese con fornitore nello stesso Stato membro (art. 3, par. 1, punto 13; C/2026/3084, sez. 2, non vincolante).

Flacone, pompa, astuccio e cellophane: quante dichiarazioni di conformità servono?
Una sola per l'intera unità di imballaggio, con le informazioni su tutti i componenti, integrati e separati (art. 3, par. 1, punto 45; FAQ 2ª ed., sez. XV, n. 5, non vincolante).

Posso dichiarare la percentuale di plastica riciclata del flacone?
Sì, se supera il minimo di legge per quel componente e se dici a cosa si riferisce (solo il flacone, l'intera unità o tutta la tua produzione annua). Per gli imballaggi cosmetici in plastica diversa dal PET il minimo 2030 è il 10 % (art. 7, par. 1, lett. b; art. 14; FAQ 2ª ed., sez. V, n. 4, non vincolante).

I limiti PFAS del PPWR valgono per i cosmetici?
No. Le soglie PFAS dell'art. 5, par. 5, riguardano solo gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari. Per i cosmetici restano il limite sui metalli pesanti e l'obbligo di ridurre al minimo le sostanze che destano preoccupazione (art. 5, par. 1 e 4; C/2026/3084, sez. 5, non vincolante).

Da quando l'astuccio non può avere spazio vuoto inutile?
Dal 12 febbraio 2028 chi riempie l'imballaggio per la vendita deve ridurre lo spazio vuoto al minimo necessario. Non c'è una percentuale massima, ma i riempitivi contano come vuoto e serve la prova nella documentazione tecnica (art. 24, par. 4; FAQ 2ª ed., sez. XI, n. 2, non vincolante).

Quando arrivano le classi di riciclabilità A, B e C?
Dal 1° gennaio 2030, o 24 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti delegati attesi entro il 1° gennaio 2028, se posteriore. Fino ad allora la riciclabilità si dimostra con i requisiti della direttiva 94/62/CE e la norma EN 13430:2004 (art. 6, par. 2, 3 e 4; C/2026/3084, sez. 6, non vincolante).

Prossimo passo

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Fonti

  • Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), art. 3, par. 1, punti 5), 13), 43), 44), 45), 49); art. 5, par. 1, 4, 5 e 6; art. 6, par. 1, 2, 3, 4 e 9; art. 7, par. 1; art. 10, par. 1, 2 e 4; art. 12, par. 1, 4 e 8; art. 14; art. 16, par. 1; art. 24, par. 4 e 6; art. 25, par. 1; art. 38; art. 39; art. 71; Allegato II, tabella 3; Allegato V, punto 5; Allegato VII. Permalink: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj
  • Comunicazione della Commissione C/2026/3084 (GUUE 10 giugno 2026), sez. 2, 5, 6, 11 e 13: interpretazione non vincolante.
  • FAQ PPWR, 2ª edizione (agosto 2026; Ufficio delle pubblicazioni, 30 luglio 2026; ISBN 978-92-68-42316-5), sez. II, n. 6; sez. III, nn. 10 e 17; sez. IV, n. 1; sez. V, n. 4; sez. VII, nn. 1 e 2; sez. VIII, n. 2; sez. IX, nn. 1, 2 e 3; sez. XI, n. 2; sez. XII, n. 6; sez. XV, n. 5: interpretazione non vincolante.
  • Decisione 97/129/CE (sistema di identificazione dei materiali di imballaggio), applicabile fino al 12 agosto 2028.
Scritto dalla Redazione Osservatorio Imballaggi. Aggiornato il 29/09/2026.