Imballaggio e-commerce PPWR: scatola, riempitivo, spazio vuoto
L'imballaggio e-commerce PPWR è la scatola o la busta con cui consegni un prodotto a chi lo ha ordinato online. Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) lo tratta come un imballaggio per il trasporto con regole in più. Dal 1° gennaio 2030 lo spazio vuoto non potrà superare il 50%, e il riempitivo conta come vuoto. Chi riempie la scatola risponde di questo limite.
Cos'è l'imballaggio e-commerce per il PPWR?
È l'imballaggio per il trasporto usato per consegnare prodotti all'utilizzatore finale in una vendita online o a distanza (art. 3, par. 1, punto 8).
Il regolamento distingue quattro tipi di imballaggio. L'imballaggio per la vendita forma con il prodotto un'unità di vendita (punto 5). L'imballaggio multiplo raggruppa più unità di vendita (punto 6). L'imballaggio per il trasporto serve a movimentare una o più unità di vendita senza danni (punto 7). L'imballaggio per il commercio elettronico è un imballaggio per il trasporto usato per le consegne delle vendite a distanza (punto 8). Il "contratto a distanza" è quello definito dalla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (punto 14).
La Commissione lo descrive come una forma speciale di imballaggio per il trasporto, spesso smaltita a casa del consumatore (FAQ PPWR, 2ª edizione, sez. II, n. 4, interpretazione non vincolante). Per questo alcune esenzioni del trasporto non valgono per l'e-commerce, per esempio quella sull'etichetta di cernita (art. 12, par. 1).
Chi è il fabbricante della scatola di spedizione e della busta imbottita?
Dipende da cosa c'è stampato sopra. Scatola neutra: fabbricante è chi la produce. Scatola con il tuo marchio: fabbricante sei tu (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a).
Il "fabbricante" nel PPWR non è solo chi produce fisicamente l'imballaggio. È anche chi lo fa progettare o fabbricare con il proprio nome o marchio (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a). È la regola del marchio. Per gli imballaggi per il trasporto il fabbricante è di norma chi li produce materialmente, salvo che l'utilizzatore li contrassegni con il proprio nome o marchio (C/2026/3084, sez. 2, interpretazione non vincolante). Vale anche se scegli un modello standard di catalogo senza chiedere modifiche (FAQ 2ª ed., sez. II, n. 6, non vincolante).
C'è un terzo caso. Se ordini una scatola su misura senza marchio, decidendone tu le specifiche, il fabbricante sei tu (FAQ 2ª ed., sez. X, n. 14, non vincolante). Lo scatolificio deve darti la documentazione tecnica necessaria (art. 16, par. 1).
Il fabbricante fa la valutazione di conformità, tiene la documentazione tecnica e firma la dichiarazione di conformità UE (DoC), cioè il documento con cui attesta che l'imballaggio rispetta il regolamento (art. 15; art. 39). Come si compila lo spieghiamo nella guida alla dichiarazione di conformità PPWR. Se sei una microimpresa vale una regola diversa: microimpresa e dichiarazione del fornitore.
| Come è la scatola o la busta | Chi è il fabbricante | Fonte |
|---|---|---|
| Neutra, standard, presa da catalogo | Chi la produce (scatolificio, produttore di buste) | C/2026/3084, sez. 2 (non vincolante) |
| Con il nome o il logo del negozio | Il negozio, anche se la fa produrre da altri | art. 3, par. 1, punto 13, lett. a |
| Su misura, senza marchio, su tue specifiche | Il negozio che la ordina | FAQ 2ª ed., sez. X, n. 14 (non vincolante) |
| Neutra, con la sola etichetta di spedizione incollata | Chi la produce: l'etichetta non è un marchio apposto sull'imballaggio | art. 3, par. 1, punto 13; art. 21 |
Come leggere la tabella: la prima colonna descrive l'imballaggio come esce dal tuo magazzino, la seconda dice chi firma la DoC.
Il nastro e gli altri componenti sono trattati nell'articolo scatola, finestra, nastro: le dichiarazioni.
Cosa cambia se la logistica riconfeziona o se re-imballi un reso?
Chi apre e riconfeziona assume obblighi propri: il fornitore di logistica deve non compromettere la conformità (art. 20) e, se riconfeziona, diventa "produttore" ai fini della responsabilità estesa del produttore (EPR).
Il PPWR usa due parole diverse. Il "fabbricante" risponde della conformità dell'imballaggio (art. 3, par. 1, punto 13). Il "produttore" risponde dell'EPR, cioè del registro, delle comunicazioni e dei contributi per i rifiuti di imballaggio (art. 3, par. 1, punto 15). Chi disimballa prodotti senza esserne l'utilizzatore finale è produttore (punto 15, lett. e). La Commissione lo applica ai magazzini che ricevono merce importata, la aprono e la rispediscono in quantità minori. Non sono utilizzatori finali: sono produttori degli imballaggi per il trasporto che usano, anche se la merce non è loro (C/2026/3084, sez. 3, non vincolante).
Il fornitore di servizi di logistica ha anche un obbligo di custodia. Stoccaggio, manipolazione, imballaggio e spedizione non devono compromettere la conformità degli imballaggi che maneggia (art. 20). Se usi un magazzino esterno per l'e-commerce, il contratto deve dirlo.
Spazio vuoto imballaggio 50%: da quando e come si calcola?
Dal 1° gennaio 2030, o 3 anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione sulla metodologia, se posteriore, lo spazio vuoto di un imballaggio e-commerce non può superare il 50% (art. 24, par. 1).
L'obbligo vale per gli imballaggi multipli, per il trasporto e per il commercio elettronico. Grava su chi riempie l'imballaggio, che sia o meno il fabbricante (art. 24, par. 1; FAQ 2ª ed., sez. XI, n. 1, non vincolante). Per un negozio online, chi riempie è il negozio o il magazzino che lavora per lui.
Lo "spazio vuoto" è la differenza tra il volume totale della scatola e il volume dell'imballaggio per la vendita che contiene. La "proporzione dello spazio vuoto" è il rapporto tra spazio vuoto e volume totale della scatola (art. 24, par. 3, lett. a e b). Si misura l'aria attorno all'astuccio del prodotto, non attorno al prodotto nudo.
Un esempio aritmetico, dichiarato come tale: la metodologia della Commissione non c'è ancora e i numeri che seguono servono solo a capire l'ordine di grandezza.
| Voce | Misure | Volume |
|---|---|---|
| Scatola di spedizione | 30 x 20 x 15 cm | 9.000 cm³ |
| Astuccio del prodotto | 10 x 8 x 5 cm | 400 cm³ |
| Spazio vuoto | 9.000 meno 400 | 8.600 cm³ |
| Proporzione dello spazio vuoto | 8.600 diviso 9.000 | 95,6% |
Come leggere la tabella: con questa scatola il 95,6% del volume è aria o riempitivo, quasi il doppio del tetto del 50%.
Il tetto del 50% non ha l'eccezione per disegni e marchi registrati che esiste invece per la riduzione al minimo (FAQ 2ª ed., sez. XI, n. 3, non vincolante). Entro il 12 febbraio 2032 la Commissione riesaminerà la soglia e le esenzioni, e valuterà limiti anche per gli imballaggi per la vendita di giocattoli, cosmetici, kit fai-da-te ed elettronica (art. 24, par. 6). Le date sono raccolte nella pagina delle scadenze PPWR.
I riempitivi contano come spazio vuoto?
Sì, sempre. Lo spazio occupato dai materiali di riempimento è considerato spazio vuoto (art. 24, par. 3, secondo comma).
Il regolamento li elenca: ritagli di carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne, schiume, lana di legno, polistirene e trucioli di polistirolo espanso. Nel conto dell'esempio, la carta arrotolata dentro la scatola da 9.000 cm³ non cambia nulla: il vuoto resta 8.600 cm³.
Il riempitivo resta utile per proteggere il prodotto. Solo che il suo posto si conta nel vuoto. Con una scatola giusta ne serve meno.
E se spedisci il prodotto nel suo imballaggio per la vendita?
Sei esonerato dal tetto del 50%, ma non dalla riduzione al minimo (art. 24, par. 5).
Chi usa l'imballaggio per la vendita come imballaggio e-commerce, cioè spedisce il prodotto nella sua scatola senza sovraimballo, non deve rispettare il 50%. Deve però garantire che quell'imballaggio rispetti l'art. 10 (art. 24, par. 5). Lo stesso vale per chi usa imballaggi riutilizzabili in un sistema di riutilizzo. Ai fini EPR, l'imballaggio per la vendita che fa anche da trasporto resta imballaggio per la vendita (FAQ 2ª ed., sez. II, n. 10, non vincolante).
Per l'imballaggio per la vendita c'è una regola a parte, senza percentuale: dal 12 febbraio 2028 chi lo riempie riduce lo spazio vuoto al minimo necessario per la funzionalità, protezione del prodotto compresa (art. 24, par. 4). Qui il vuoto si misura tra l'interno dell'astuccio e il prodotto, e il riempitivo conta come vuoto anche in questo calcolo (art. 24, par. 4, secondo comma). Non c'è soglia, ma va dimostrato nella documentazione tecnica (FAQ 2ª ed., sez. XI, n. 2, non vincolante).
Sopra tutto sta l'art. 10. Dal 1° gennaio 2030 peso e volume dell'imballaggio vanno ridotti al minimo necessario per la funzionalità, secondo i criteri dell'Allegato IV (art. 10, par. 1). Sono vietate doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari (art. 10, par. 2). La conformità si dimostra nella documentazione tecnica con tre elementi: le specifiche e le norme usate, per ogni criterio le prescrizioni che impediscono un'ulteriore riduzione, e i risultati di prove o simulazioni sul volume minimo (art. 10, par. 4). "Accettazione dei consumatori" e "commercializzazione" non giustificano più volume aggiuntivo (C/2026/3084, sez. 10, non vincolante). Fino al 31 dicembre 2029 restano i requisiti essenziali della direttiva 94/62/CE con la norma EN 13428:2004 (C/2026/3084, sez. 10, non vincolante).
Vendi online: cosa cambia nella scheda prodotto e nell'EPR?
Due cose: le informazioni delle etichette vanno mostrate prima dell'acquisto, e nelle vendite a distanza in altri Stati membri il produttore EPR sei tu.
Le informazioni delle etichette dell'art. 12 devono essere disponibili all'utilizzatore finale prima dell'acquisto nelle vendite online (art. 12, par. 5). L'imballaggio e-commerce non ha l'esenzione prevista per il trasporto: l'etichetta di cernita si applica anche alla scatola di spedizione (art. 12, par. 1; C/2026/3084, sez. 13, non vincolante). L'obbligo decorre dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l'atto di esecuzione, che al 24 settembre 2026 non risulta adottato. Non stampare pittogrammi inventati. Sul formato digitale leggi codice QR ed etichetta digitale.
Sul fronte EPR, se un negozio online vende un prodotto imballato a un utilizzatore finale in un altro Stato membro, il negozio è il produttore in quello Stato (art. 3, par. 1, punto 15, lett. c e d; C/2026/3084, sez. 3, non vincolante). Deve adempiere lì agli obblighi EPR. La rettifica del 18 settembre 2026 ha chiarito che il perimetro comprende tutti gli utilizzatori finali, anche professionali. Le regole di iscrizione sono in identificazione digitale dei produttori.
Cosa fare adesso, passo per passo
- Elenca i formati di spedizione che usi: scatole, buste imbottite, riempitivi, nastri. Lo fa l'ufficio acquisti con il magazzino, in una settimana.
- Stabilisci per iscritto chi è il fabbricante di ogni formato: neutro, con marchio o su misura. Se hai dubbi, il PPWR Check ti aiuta a inquadrare il ruolo.
- Chiedi ai fornitori la DoC dei formati neutri e i dati dell'art. 16 per quelli a tuo marchio, con una scadenza.
- Misura oggi il rapporto di spazio vuoto sui tuoi 10 ordini più frequenti con il conto aritmetico dell'esempio. Lo fa il responsabile del magazzino in un giorno.
- Riduci la gamma di scatole o introduci formati intermedi, in modo che l'astuccio occupi più di metà del volume. Il riempitivo non aiuta.
- Aggiorna il contratto con il magazzino esterno: obbligo di non compromettere la conformità (art. 20) e regole per resi e riconfezionamenti.
- Prepara la scheda prodotto a mostrare le informazioni di etichettatura prima dell'acquisto (art. 12, par. 5).
- Segna in agenda il 12 febbraio 2028 (metodologia e spazio vuoto per la vendita) e il 1° gennaio 2030 (tetto del 50% e art. 10), con un controllo sull'adozione dell'atto di esecuzione.
Errori da evitare
- Comprare più riempitivo per "riempire" la scatola: per la legge è spazio vuoto (art. 24, par. 3).
- Pensare che il tetto riguardi lo scatolificio: lo rispetta chi riempie, cioè il negozio o il suo magazzino (art. 24, par. 1).
- Credere che la scatola con il logo sia del fornitore: con il tuo marchio il fabbricante sei tu (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a).
- Trattare la scatola di spedizione come "trasporto" a tutti gli effetti: l'e-commerce non ha l'esenzione dall'etichetta di cernita (art. 12, par. 1).
- Dimenticare l'art. 10 quando spedisci nell'imballaggio per la vendita: sei esente dal 50%, non dalla riduzione al minimo (art. 24, par. 5).
- Usare una sola scatola per tutto il catalogo: è la via più sicura per superare il 50% sui prodotti piccoli.
- Lasciare il magazzino esterno fuori dai contratti: ha un obbligo di custodia della conformità (art. 20).
- Applicare i conti di questo articolo come metodo definitivo: la metodologia arriva con l'atto di esecuzione (art. 24, par. 2).
Da ricordare
- L'imballaggio e-commerce è un imballaggio per il trasporto per le vendite a distanza (art. 3, par. 1, punto 8).
- Scatola neutra: fabbricante è chi la produce. Scatola con il tuo marchio o su tue specifiche: fabbricante sei tu.
- L'etichetta del corriere non fa del corriere il fabbricante della busta.
- Tetto del 50% dal 1° gennaio 2030 o 3 anni dopo l'atto di esecuzione, se posteriore (art. 24, par. 1).
- Il limite grava su chi riempie l'imballaggio (FAQ 2ª ed., sez. XI, n. 1, non vincolante).
- Carta, cuscini d'aria, pluriball e polistirolo contano come vuoto (art. 24, par. 3).
- Spedire nell'imballaggio per la vendita esonera dal 50% ma non dall'art. 10 (art. 24, par. 5).
- Dal 12 febbraio 2028 spazio vuoto ridotto al minimo anche nell'imballaggio per la vendita (art. 24, par. 4).
- Chi riconfeziona è produttore EPR degli imballaggi per il trasporto che usa (art. 3, par. 1, punto 15, lett. e).
I termini tecnici sono spiegati nel glossario. Su cosa è già in vigore dal 12 agosto 2026 leggi nessun rinvio: cosa vale dal 12 agosto 2026.
Domande frequenti
Cos'è l'imballaggio e-commerce per il PPWR?
È l'imballaggio per il trasporto usato per consegnare un prodotto all'utilizzatore finale in una vendita online o a distanza (art. 3, par. 1, punto 8). La scatola di spedizione e la busta imbottita sono imballaggio e-commerce; l'astuccio del prodotto resta imballaggio per la vendita.
Chi è il fabbricante della scatola di spedizione?
Se la scatola è neutra, il fabbricante è chi la produce. Se porta il nome o il marchio del negozio, il fabbricante è il negozio, anche se la fa produrre da altri (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a). Se è su misura e senza marchio, è chi la ordina e ne decide le specifiche (FAQ 2ª ed., sez. X, n. 14, non vincolante).
Da quando vale il limite del 50% di spazio vuoto?
Dal 1° gennaio 2030, oppure 3 anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione sulla metodologia di calcolo, se posteriore (art. 24, par. 1). L'atto è atteso entro il 12 febbraio 2028 e non risulta ancora adottato.
Il riempitivo di carta conta come spazio vuoto?
Sì. Ritagli di carta, cuscini d'aria, pluriball, spugne, schiume, lana di legno e polistirolo sono considerati spazio vuoto (art. 24, par. 3, secondo comma). Aggiungere riempitivo non migliora mai il rapporto.
Se spedisco il prodotto nella sua scatola di vendita, il 50% si applica?
No. Chi usa l'imballaggio per la vendita come imballaggio e-commerce è esonerato dal tetto del 50% (art. 24, par. 5), ma quell'imballaggio deve rispettare la riduzione al minimo dell'art. 10 e, dal 12 febbraio 2028, lo spazio vuoto ridotto al minimo (art. 24, par. 4).
Chi deve rispettare il limite: il negozio o chi produce la scatola?
Chi riempie la scatola. Il limite grava sull'operatore economico che riempie l'imballaggio e-commerce, che sia o meno il fabbricante (art. 24, par. 1; FAQ 2ª ed., sez. XI, n. 1, non vincolante).
Il PPWR cambia qualcosa nella scheda prodotto online?
Sì. Le informazioni delle etichette dell'art. 12 devono essere disponibili al cliente prima dell'acquisto nelle vendite online (art. 12, par. 5). L'imballaggio e-commerce non gode dell'esenzione prevista per il trasporto (art. 12, par. 1).
Prossimo passo
Negozio, magazzino, scatolificio, corriere: nella stessa spedizione ognuno ha un ruolo diverso, e il tuo può cambiare da un formato all'altro. Il PPWR Check gratuito te lo dice in 10 domande: scopri qual è il tuo ruolo nella filiera e da quali obblighi partire.
Fonti
- Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), art. 3, par. 1, punti 5), 6), 7), 8), 13), 14), 15), 16), 18); artt. 10, 12, 15, 16, 20, 21, 24, 39, 71; Allegato IV; Allegato VII. Permalink: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj
- Rettifica in italiano: GU L 2026/90776 del 18 settembre 2026 (art. 3, par. 1, punto 15, lett. c) e d)).
- Comunicazione della Commissione C/2026/3084 (GUUE 10 giugno 2026), sez. 2, 3, 10, 11 e 13: interpretazione non vincolante.
- FAQ PPWR, 2ª edizione (agosto 2026; Ufficio delle pubblicazioni, 30 luglio 2026; ISBN 978-92-68-42316-5), sez. II, nn. 4, 6, 9, 10; sez. X, n. 14; sez. XI, nn. 1, 2, 3, 4: interpretazione non vincolante.
- Pagina della Commissione sull'attuazione del PPWR, voce Empty space ratio (atto di esecuzione, 12 febbraio 2028), consultata il 24 settembre 2026.