Codice QR sugli imballaggi: cosa chiede il PPWR e quando
Il codice QR sugli imballaggi, nel PPWR, non è un obbligo unico: il regolamento lo usa in quattro punti, con quattro date diverse. Il PPWR è il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Oggi il QR serve già per i dati del fabbricante; dal 2027 è l'unica strada per il simbolo EPR; poi servirà per i riutilizzabili e per le sostanze che destano preoccupazione.
Cosa intende il PPWR per codice QR o supporto dati?
Il PPWR non parla quasi mai di "codice QR" da solo: usa quasi sempre la formula "codice QR o altro supporto dati standardizzato, aperto e digitale". La definizione di "supporto dati" non è nel PPWR: è presa in prestito dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile, cioè l'ESPR, Regolamento (UE) 2024/1781 (art. 3, par. 1, quarto comma, PPWR; art. 2, punto 29, ESPR).
In pratica un supporto dati è un codice, stampato o inciso sulla confezione, che rimanda a informazioni digitali. Il regolamento chiede che la tecnologia sia aperta e standardizzata: un codice proprietario, leggibile solo con la tua app, non va bene.
Nome e recapiti del fabbricante via QR: già dal 12 agosto 2026
Il primo uso del QR è già in vigore. Dal 12 agosto 2026 il fabbricante deve riportare sull'imballaggio, oppure mediante un codice QR o altro supporto dati, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, un indirizzo postale di contatto e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici (art. 15, par. 6). L'indirizzo postale è uno solo (art. 15, par. 7).
Qui il QR è una scelta, non un obbligo: puoi stampare tutto in chiaro, oppure mettere un QR. Se nessuna delle due strade è possibile, le informazioni si danno insieme a quelle del supporto dati dell'art. 12 o in un documento a corredo (art. 15, par. 6). Lo stesso obbligo vale per l'importatore, con i propri dati (art. 18, par. 3 e 4).
Attenzione a una confusione frequente: i dati del fabbricante dell'imballaggio non sono quelli dell'etichetta alimentare. La normativa alimentare indica l'operatore responsabile dell'alimento; il PPWR vuole il fabbricante dell'imballaggio, che può essere un altro soggetto. Se coincidono, un unico blocco di informazioni va bene solo se soddisfa entrambe le norme (FAQ PPWR, 2ª ed., sez. X, n. 13, interpretazione non vincolante).
Un secondo chiarimento: l'identificazione dell'imballaggio (tipo, lotto o numero di serie, art. 15, par. 5) non richiede la tracciabilità di ogni singolo pezzo. Basta un codice di tipo o di lotto che colleghi la confezione alla documentazione tecnica e alla dichiarazione di conformità UE, cioè DoC (FAQ PPWR, 2ª ed., sez. X, nn. 7 e 8; FAQ PPWR del CONAI, 31 agosto 2026; non vincolanti). Se non sai chi è il fabbricante della scatola che compri, la guida sulla scatola con finestra e nastro ti aiuta a ricostruire chi dichiara cosa.
Il simbolo EPR solo digitale: entro il 12 febbraio 2027
Il secondo uso del QR ha una data fissa. Entro il 12 febbraio 2027 gli imballaggi inclusi in un regime di responsabilità estesa del produttore, cioè EPR, possono essere identificati, in tutto il territorio in cui si applica quel regime, solo mediante un simbolo corrispondente in un codice QR o in un'altra tecnologia standardizzata, aperta, di marcatura digitale (art. 12, par. 9). Il simbolo indica che il produttore rispetta i propri obblighi EPR e non deve ingannare su riciclabilità o riutilizzabilità.
Il punto chiave è la parola "solo". Il regolamento formula l'identificazione come una facoltà ("possono"), ma vieta la forma fisica: per le etichette EPR è ammessa soltanto l'informazione digitale (Comunicazione C/2026/3084, sez. 13, interpretazione non vincolante; considerando 71). I loghi di adesione ai sistemi collettivi, se e quando serviranno, migrano dentro il QR.
In Italia il CONAI ha risposto a chi chiedeva se il logo consortile sia obbligatorio in etichetta: no, non lo è, e ha una finalità diversa da quella dell'art. 12, par. 9. Lo stesso consorzio dichiara di attivarsi perché l'identificazione digitale sia definita entro il 12 febbraio 2027 (FAQ PPWR del CONAI, sezione Etichettatura dell'imballaggio, 28 agosto 2026, interpretazione non vincolante). Per il registro dei produttori e la loro identificazione digitale, leggi l'articolo sull'identificazione digitale dei produttori.
QR sugli imballaggi riutilizzabili: da quando e per chi?
Il terzo uso del QR riguarda i riutilizzabili e ha una data mobile. L'imballaggio riutilizzabile deve recare un'etichetta che informa che è riutilizzabile. Le informazioni aggiuntive (disponibilità di un sistema di riutilizzo locale, nazionale o unionale, punti di raccolta) sono rese disponibili tramite un QR o altro supporto dati digitale, che facilita anche il tracciamento e il calcolo di spostamenti e rotazioni, oppure una stima media se il calcolo non è fattibile (art. 12, par. 2).
La data scritta nel regolamento è il 12 febbraio 2029, oppure 30 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione ex art. 12, par. 6, se posteriore. Quell'atto doveva arrivare entro il 12 agosto 2026 e al 23 settembre 2026 non è adottato. La data del 12 febbraio 2029 è quindi superata: si contano 30 mesi dall'adozione dell'atto. Trovi il dettaglio nella guida su cosa vale davvero dal 12 agosto 2026 e nel calendario delle scadenze PPWR.
Non tutti i riutilizzabili sono coinvolti. Etichetta e QR non si applicano ai sistemi a circuito aperto privi di un gestore del sistema, secondo l'Allegato VI (art. 12, par. 3). Nei circuiti chiusi con gestore, invece, l'imballaggio da trasporto riutilizzabile deve avere etichetta di riuso e QR che consenta il tracciamento del singolo pezzo e il conteggio delle rotazioni; l'atto ex art. 12, par. 6 dirà quando il QR individuale non è fattibile e si può usare la stima media (FAQ PPWR, 2ª ed., sez. VIII, n. 1 e sez. XIII, n. 1, interpretazione non vincolante).
Sostanze che destano preoccupazione: la marcatura digitale del 2030
Il quarto uso è il più lontano nel tempo. Gli imballaggi che contengono sostanze che destano preoccupazione saranno contrassegnati mediante tecnologie standardizzate, aperte, di marcatura digitale, secondo la metodologia che la Commissione fisserà con un atto di esecuzione entro il 1° gennaio 2030 (art. 12, par. 1, secondo comma; par. 7, secondo comma). La marcatura comprenderà almeno il nome e la concentrazione della sostanza presente in ciascun materiale dell'unità di imballaggio.
"Sostanze che destano preoccupazione" è una definizione presa dall'ESPR (art. 2, punto 27, richiamato dall'art. 3, par. 1, quarto comma, PPWR). Basta che una sola delle condizioni previste sia soddisfatta perché una sostanza rientri; l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, cioè ECHA, sta lavorando all'elenco di quelle rilevanti per gli imballaggi, e da quel lavoro nascerà la metodologia di etichettatura digitale (FAQ PPWR, 2ª ed., sez. VIII, n. 4, interpretazione non vincolante).
Cosa puoi fare adesso? Costruire l'anagrafica delle sostanze presenti in ogni materiale, chiedendola ai fornitori. Per un caso concreto e già urgente, vedi la guida sui PFAS negli imballaggi alimentari.
C'è poi un QR volontario: in aggiunta all'etichetta armonizzata, puoi apporre un QR o altro supporto dati con informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato, per facilitare la cernita (art. 12, par. 1, terzo comma). Utile, per esempio, per una scatola di cartone con una finestra in plastica: il QR spiega che il cartone va nella carta e la finestra nella plastica.
Dove va il QR, cosa mostra e in che lingua?
Le regole pratiche sono nell'art. 12, par. 5 e valgono per le etichette dei par. 1, 2 e 4 e per il QR del par. 2. Eccole in ordine.
Dove va. Il QR è apposto, stampato o inciso sull'imballaggio in modo visibile, leggibile e duraturo, e non deve essere facilmente cancellabile. Se per natura o dimensioni dell'imballaggio individuale non è possibile od opportuno, va sull'imballaggio multiplo. Se nemmeno questo è possibile, o per garantire un accesso non discriminatorio alle persone con disabilità visive, le informazioni si danno con un unico codice leggibile elettronicamente o altro supporto dati.
Cosa mostra. Solo le informazioni richieste. La pagina dietro un QR regolamentare non può affiancare informazioni commerciali o di marketing. Può raccogliere solo i dati personali strettamente necessari all'accesso (art. 5, par. 1, GDPR). Se un altro atto dell'Unione richiede informazioni sul prodotto tramite supporto dati, si usa un unico supporto per prodotto e imballaggio, con le informazioni facilmente distinguibili.
In che lingua. In una o più lingue facilmente comprensibili, stabilite dallo Stato membro in cui l'imballaggio è messo a disposizione.
Online. Nelle vendite a distanza le informazioni devono essere disponibili al cliente prima dell'acquisto: quindi nella scheda prodotto, non solo dentro il pacco. Se spedisci online, la guida sulla scatola di spedizione e lo spazio vuoto tratta gli altri obblighi del pacco.
| Uso del QR | Obbligo o facoltà | Da quando | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Nome e recapiti del fabbricante (e dell'importatore) | Facoltà: in alternativa alla stampa in chiaro | 12 agosto 2026 | art. 15, par. 6 e 7; art. 18, par. 3 e 4 |
| Simbolo di adempimento EPR | Se usato, solo digitale | entro il 12 febbraio 2027 | art. 12, par. 9 |
| Informazioni aggiuntive e tracciamento sui riutilizzabili | Obbligo nei circuiti con gestore; esenti gli aperti senza gestore | 12 febbraio 2029 o 30 mesi dopo l'atto ex art. 12, par. 6 (atto non adottato al 23 settembre 2026) | art. 12, par. 2 e 3 |
| Destinazione dei componenti separati | Facoltà | insieme all'etichetta di cernita: 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l'atto ex art. 12, par. 6 | art. 12, par. 1, terzo comma |
| Sostanze che destano preoccupazione | Obbligo | metodologia con atto entro il 1° gennaio 2030 | art. 12, par. 1, secondo comma; par. 7, secondo comma |
Come leggerla: la prima riga è già attiva e la seconda ha una data certa. Le ultime tre dipendono da atti della Commissione ancora da adottare, quindi la data indicata è la prima possibile e può solo spostarsi in avanti. Gli imballaggi fabbricati o importati prima di ciascuna scadenza possono restare in vendita fino a tre anni (art. 12, par. 12).
Cosa succede se il QR porta alla pagina sbagliata?
Un QR che non funziona è una violazione, anche se l'informazione esiste altrove. L'art. 62 elenca le non conformità formali: alla lettera c) c'è il codice QR o supporto dati dell'art. 12 che non dà accesso alle informazioni, alla lettera e) le informazioni dell'art. 15, par. 6 assenti, false o incomplete.
Il percorso è in due tempi. Prima lo Stato membro chiede all'operatore di porre fine alla violazione. Se continua, per le lettere da a) a f) scatta il divieto di messa a disposizione, il richiamo o il ritiro (art. 62). Per le carenze informative la conseguenza è il blocco del prodotto.
Che rapporto c'è con il passaporto digitale del prodotto?
Il passaporto digitale del prodotto è uno strumento dell'ESPR e riguarda i prodotti, non l'imballaggio in sé. Il PPWR non crea un passaporto per l'imballaggio, ma vuole evitare due codici sulla stessa confezione. Il considerando 70 dice che, se altri atti dell'Unione richiedono informazioni digitali tramite supporto dati, le informazioni del PPWR e quelle sul prodotto dovrebbero essere accessibili tramite lo stesso supporto; e se il prodotto rientra nell'ESPR, quel passaporto digitale dovrebbe essere usato anche per le informazioni del PPWR. L'art. 12, par. 5 traduce il principio in regola: un unico supporto per prodotto e imballaggio, con informazioni facilmente distinguibili.
Vale anche il contrario: l'ESPR non fisserà requisiti generali di ecodesign per gli imballaggi come gruppo di prodotti, perché li stabilisce già il PPWR (FAQ PPWR, 2ª ed., sez. VII, n. 7, interpretazione non vincolante). Per una PMI significa: un solo QR sulla confezione, progettato per ospitare entrambe le famiglie di informazioni.
Cosa fare adesso, passo per passo
- Elenca gli imballaggi di cui sei fabbricante o importatore e controlla se nome, marchio e indirizzo postale unico sono già stampati o dietro un QR (art. 15, par. 6; art. 18, par. 3). Lo fa l'ufficio qualità con gli acquisti, in una settimana.
- Decidi per ogni referenza se stampare in chiaro o usare un QR. Se scegli il QR, verifica che sia una tecnologia aperta e standardizzata, leggibile con qualsiasi telefono.
- Crea una pagina dedicata per ogni QR regolamentare: solo le informazioni richieste, nessuna pubblicità, dati personali ridotti al minimo, lingue dei Paesi in cui vendi (art. 12, par. 5).
- Assegna la proprietà dei link all'ufficio qualità e scrivi una procedura: nessun cambio di sito senza verifica dei QR stampati.
- Prevedi nel layout uno spazio per il QR del simbolo EPR e attendi le specifiche entro il 12 febbraio 2027 (art. 12, par. 9). Non stampare nuovi loghi fisici.
- Se usi riutilizzabili in un circuito con gestore, chiedi al gestore come conterà le rotazioni e come sarà tracciato il singolo pezzo (art. 12, par. 2; FAQ PPWR, 2ª ed., sez. XIII, n. 1, non vincolante).
- Chiedi ai fornitori l'elenco delle sostanze presenti in ogni materiale, per essere pronto alla marcatura digitale del 2030 (art. 12, par. 7, secondo comma). Se sei una microimpresa, la guida sulla dichiarazione del fornitore per la microimpresa spiega cosa puoi farti dare.
- Segna in agenda le date mobili delle etichette (art. 12, par. 1 e 2) come "in attesa dell'atto ex art. 12, par. 6" e consulta il calendario delle scadenze PPWR.
Errori da evitare
- Credere che il QR sia obbligatorio su tutto. Per i dati del fabbricante è un'alternativa alla stampa (art. 15, par. 6). È obbligato solo per il simbolo EPR, per i riutilizzabili nei circuiti con gestore e per le sostanze che destano preoccupazione.
- Far puntare il QR a una pagina promozionale. Le informazioni elettroniche non possono stare accanto a contenuti commerciali o di marketing (art. 12, par. 5).
- Usare un codice proprietario. Serve una tecnologia standardizzata, aperta e digitale.
- Pensare che l'etichetta alimentare basti. Il fabbricante dell'imballaggio può non essere l'operatore alimentare (FAQ PPWR, 2ª ed., sez. X, n. 13, non vincolante).
- Stampare il logo consortile come adempimento PPWR. Non è obbligatorio e il simbolo EPR sarà solo digitale (art. 12, par. 9; FAQ PPWR del CONAI, 28 agosto 2026, non vincolante).
- Scrivere la pagina solo in italiano se vendi all'estero. Le lingue le stabilisce lo Stato membro di destinazione (art. 12, par. 5).
- Dimenticare la scheda prodotto online. Nelle vendite a distanza le informazioni servono prima dell'acquisto (art. 12, par. 5).
- Lasciare i link al marketing. Un QR che non dà accesso alle informazioni è una non conformità formale (art. 62, lett. c).
Da ricordare
- Quattro usi, quattro date: fabbricante (12 agosto 2026), simbolo EPR (entro il 12 febbraio 2027), riutilizzabili (12 febbraio 2029 o 30 mesi dopo l'atto), sostanze che destano preoccupazione (atto entro il 1° gennaio 2030).
- "Supporto dati" è definito dall'ESPR e richiamato dal PPWR: tecnologia standardizzata, aperta, digitale.
- Fabbricante e importatore: nome o marchio, un unico indirizzo postale, contatti elettronici se disponibili (art. 15, par. 6 e 7; art. 18, par. 3 e 4).
- Simbolo EPR: solo digitale, mai fisico (art. 12, par. 9; C/2026/3084, sez. 13, non vincolante).
- Riutilizzabili: QR con tracciamento delle rotazioni nei circuiti con gestore; esenti gli aperti senza gestore (art. 12, par. 2 e 3).
- Decorrenza mobile: l'atto ex art. 12, par. 6 non è adottato al 23 settembre 2026; le date 2028 e 2029 sono superate e si contano dall'adozione.
- Regole della pagina: niente marketing, dati personali minimi, lingue dello Stato di destinazione, informazioni online prima dell'acquisto (art. 12, par. 5).
- QR rotto o sbagliato: non conformità formale, con blocco del prodotto se non rimedi (art. 62).
- Un solo supporto per prodotto e imballaggio, anche quando c'è il passaporto digitale ESPR (considerando 70; art. 12, par. 5).
Domande frequenti
Il codice QR sugli imballaggi è obbligatorio con il PPWR?
Non sempre. Dal 12 agosto 2026 il QR è una delle strade per indicare nome e recapiti del fabbricante (art. 15, par. 6). Diventa l'unica strada per il simbolo EPR (art. 12, par. 9) e per le informazioni aggiuntive sugli imballaggi riutilizzabili nei circuiti chiusi (art. 12, par. 2).
Codice QR imballaggi PPWR: cosa deve mostrare la pagina?
Dipende dall'uso. Per l'art. 15, par. 6: nome o marchio, un unico indirizzo postale e, se ci sono, i contatti elettronici. Per i riutilizzabili: sistema di riutilizzo disponibile e punti di raccolta, con i dati per contare le rotazioni. La pagina non può contenere informazioni commerciali o di marketing (art. 12, par. 5).
Da quando serve il QR sugli imballaggi riutilizzabili?
Dal 12 febbraio 2029 o 30 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione ex art. 12, par. 6, se posteriore. Al 23 settembre 2026 quell'atto non è adottato, quindi la data del 12 febbraio 2029 è superata e si conta dall'adozione. Esenti i circuiti aperti senza gestore (art. 12, par. 3).
In che lingua devono essere le informazioni dietro il QR?
In una o più lingue facilmente comprensibili stabilite dallo Stato membro in cui vendi l'imballaggio (art. 12, par. 5). Se spedisci in Italia, Francia e Germania, la pagina deve gestire le lingue richieste da ciascuno di quei Paesi.
Cosa succede se il QR porta a una pagina sbagliata o non funziona?
È una non conformità formale: un QR ex art. 12 che non dà accesso alle informazioni è la lettera c) dell'art. 62. L'autorità chiede prima di rimediare; se la violazione continua può vietare la vendita, ordinare il richiamo o il ritiro (art. 62).
Il logo CONAI stampato vale come simbolo EPR?
No. Il logo consortile non è obbligatorio in etichetta e ha una finalità diversa (FAQ PPWR del CONAI, 28 agosto 2026, non vincolante). L'identificazione EPR entro il 12 febbraio 2027 passa solo da un simbolo in un codice QR o altra marcatura digitale (art. 12, par. 9).
Il passaporto digitale del prodotto vale anche per l'imballaggio?
Il PPWR non crea un passaporto per l'imballaggio. Se il prodotto ha già un passaporto digitale in base al regolamento ecodesign (ESPR), quel passaporto dovrebbe servire anche per le informazioni PPWR, così da avere un solo supporto dati (considerando 70; art. 12, par. 5).
Prossimo passo
Chi deve mettere il QR con i propri dati dipende dal ruolo: fabbricante, importatore o distributore. Se non lo sai con certezza, fai il PPWR Check gratuito: scopri qual è il tuo ruolo nella filiera in 10 domande. Per i termini che non conosci c'è il glossario del PPWR.