PPWR dal 12 agosto 2026: cosa vale davvero e cosa slitta
Il PPWR dal 12 agosto 2026 si applica davvero: nessun atto dell'Unione europea ha spostato questa data. Il PPWR è il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Da quel giorno alcuni obblighi valgono già, altri hanno una data futura scritta nel testo, altri ancora aspettano un atto della Commissione o una legge italiana. In questa guida li separi uno per uno.
Il PPWR dal 12 agosto 2026 è davvero in vigore?
Sì. Il regolamento è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026 (art. 71). Chi ti dice che "è slittato" confonde il regolamento con una sua parte, di solito le etichette.
Al 23 settembre 2026 esistono solo due proposte di modifica, e nessuna tocca le date:
- COM(2025) 982 del 10 dicembre 2025 (detta "Omnibus ambientale"). Sospende un solo punto fino al 1° gennaio 2035: l'obbligo del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore, cioè EPR (art. 45, par. 3). È in discussione al Parlamento europeo, con plenaria indicativa il 19 ottobre 2026. Finché non è approvata, quel punto resta applicabile.
- COM(2026) 590 del 9 settembre 2026 (appalti pubblici). Coordina l'art. 63 e non cambia nessuna scadenza.
C'è una sola eccezione alla data del 12 agosto 2026, ed è già scritta nel regolamento: i nuovi divieti sulla plastica monouso, che partono dal 12 febbraio 2029 (art. 67, par. 5).
Quali obblighi PPWR valgono già oggi?
Dal 12 agosto 2026 valgono soprattutto quattro gruppi di regole. Li vedi qui in ordine di importanza pratica per una PMI.
1. La catena dei documenti. Prima di immettere un imballaggio sul mercato, il fabbricante fa la valutazione della conformità, prepara la documentazione tecnica e firma la dichiarazione di conformità UE, cioè DoC (art. 15, par. 2; artt. 38-39; Allegati VII e VIII). Vale per ogni imballaggio immesso da quella data, per i requisiti già applicabili.
2. Le sostanze. La somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non può superare 100 mg/kg (art. 5, par. 4). Per gli imballaggi a contatto con alimenti è vietato immettere sul mercato imballaggi con sostanze per- e polifluoroalchiliche, cioè PFAS, pari o sopra 25 ppb, 250 ppb e 50 ppm secondo tre criteri diversi (art. 5, par. 5). Le sostanze che destano preoccupazione vanno ridotte al minimo (art. 5, par. 1).
3. La riciclabilità generale. L'imballaggio deve essere progettato per il riciclo (art. 6, par. 1). Finché non arrivano i criteri di dettaglio, la Commissione ritiene sufficienti le regole della direttiva 94/62/CE e le norme armonizzate come la EN 13430:2004 (Comunicazione C/2026/3084, sez. 6, interpretazione non vincolante).
4. Gli obblighi di ogni anello della filiera. Fabbricante, fornitore, importatore e distributore hanno ciascuno i propri compiti (artt. 15-22). Sull'imballaggio o nei documenti vanno indicati i dati di identificazione dell'imballaggio e del fabbricante (art. 15, par. 5 e 6). Le affermazioni ambientali devono rispettare regole precise (art. 14). Gli imballaggi riutilizzabili immessi dall'11 febbraio 2025 devono rispettare le condizioni dell'art. 11, par. 1.
Sui controlli, la Commissione indica un approccio graduale. L'autorità chiede prima all'operatore di mettersi in regola (art. 62). Solo se la violazione continua vieta la vendita, ordina il richiamo o il ritiro (FAQ PPWR, 2ª ed., sez. XVI, n. 1, interpretazione non vincolante).
Se non sai ancora quale anello della filiera sei, il PPWR Check in 10 domande ti aiuta a capire se sei fabbricante, importatore o distributore.
Cosa succede agli imballaggi già in magazzino?
Le scorte non vanno buttate. Ma la risposta cambia a seconda che l'imballaggio sia già "immesso sul mercato" oppure no.
L'imballaggio immesso sul mercato prima del 12 agosto 2026 resta in vendita, anche se non conforme alle nuove regole. Le scorte già prodotte ma non ancora immesse non vanno distrutte né rietichettate. I dati di identificazione dell'imballaggio e del fabbricante si possono fornire con un documento di accompagnamento, invece di stamparli sul pezzo (FAQ PPWR, 2ª ed., sez. X, n. 5, interpretazione non vincolante). Per gli imballaggi riutilizzabili la data di riferimento è l'11 febbraio 2025 (art. 15, par. 9).
Attenzione a un dettaglio: per la Commissione l'imballaggio per la vendita è in generale immesso sul mercato quando viene riempito, perché le fasi finali possono incidere sulla conformità (Comunicazione C/2026/3084, sez. 5, interpretazione non vincolante). Una bottiglia d'acqua vuota in magazzino, quindi, non è ancora "immessa": lo diventa quando la riempi e la mandi in vendita.
Sul rapporto con i fornitori c'è un punto utile: secondo la Commissione, il fornitore non può rifiutarsi di darti informazioni e documentazione sull'imballaggio (art. 16; FAQ PPWR, 2ª ed., sez. X, n. 4, interpretazione non vincolante).
Quali scadenze PPWR slittano e quali aspettano un atto?
Non tutte le date future sono uguali. Alcune sono fisse e scritte nel regolamento (le chiamiamo "differite"). Altre dipendono da un atto della Commissione ancora da adottare (le chiamiamo "attese").
Il caso più importante per una PMI è l'etichetta. L'atto sull'etichetta armonizzata (art. 12, par. 6) doveva essere adottato entro il 12 agosto 2026. Al 23 settembre 2026 non risulta adottato. Di conseguenza:
- l'etichetta di cernita sui materiali (art. 12, par. 1) e le etichette volontarie su contenuto riciclato o materia prima biologica (art. 12, par. 4) partono dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l'atto, se posteriore;
- l'etichetta di riutilizzabilità con codice QR (art. 12, par. 2) parte dal 12 febbraio 2029 o 30 mesi dopo l'atto, se posteriore;
- le etichette sui contenitori per la raccolta (art. 13) partono dal 12 agosto 2028 o 30 mesi dagli atti dell'art. 13, par. 2, se posteriore.
Ogni mese di ritardo dell'atto sposta queste date di un mese. Gli imballaggi fabbricati o importati prima delle scadenze possono restare in vendita fino a tre anni (art. 12, par. 12). Fino al 12 agosto 2028 le sigle di oggi, come PET 1 o PAP 20, restano valide (art. 70, par. 2).
Stesso discorso per il registro dei produttori EPR: l'atto sul formato del registro (art. 44, par. 14) aveva scadenza 12 febbraio 2026 e non è adottato. I 18 mesi per i registri nazionali (art. 44, par. 1) partono da quell'atto, quindi non sono ancora partiti. La Commissione stima il primo reporting armonizzato entro il 1° giugno 2030 (FAQ PPWR, 2ª ed., sez. XVIII, n. 3, interpretazione non vincolante). Gli adempimenti CONAI di oggi restano tutti.
| Obbligo | Stato | Data | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Valutazione della conformità, documentazione tecnica, DoC | In vigore | 12 agosto 2026 | art. 15, par. 2; artt. 38-39 |
| Metalli pesanti 100 mg/kg; PFAS 25 ppb, 250 ppb, 50 ppm (contatto alimenti) | In vigore | 12 agosto 2026 | art. 5, par. 4 e 5 |
| Obblighi di fabbricante, fornitore, importatore, distributore | In vigore | 12 agosto 2026 | artt. 15-22 |
| Compostabilità italiana DL 143/2026 | In vigore (sanzioni differite) | 8 agosto 2026; sanzioni 1° gennaio 2030 | art. 226-quinquies d.lgs. 152/2006 |
| Contenitore proprio nell'asporto; simbolo EPR digitale | Differito | 12 febbraio 2027 | art. 32; art. 12, par. 9 |
| Bustine ed etichette ortofrutta compostabili; spazio vuoto minimo per la vendita; riutilizzabili nell'asporto | Differito | 12 febbraio 2028 | art. 9, par. 1; art. 24, par. 4; art. 33 |
| Nuovi divieti sulla plastica monouso | Differito | 12 febbraio 2029 | art. 67, par. 5; art. 71, terzo comma |
| Divieti Allegato V; riduzione al minimo | Differito | 1° gennaio 2030 | art. 25, par. 1; art. 10 |
| Etichetta di cernita | Atteso | 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l'atto ex art. 12, par. 6 | art. 12, par. 1 |
| Etichetta di riutilizzabilità con QR | Atteso | 12 febbraio 2029 o 30 mesi dopo l'atto | art. 12, par. 2 |
| Classi di riciclabilità A, B, C | Atteso | 1° gennaio 2030 o 24 mesi dopo gli atti ex art. 6, par. 4 | art. 6, par. 2, lett. a) |
| Contenuto riciclato 2030 | Atteso | 1° gennaio 2030 o 3 anni dopo l'atto ex art. 7, par. 8 | art. 7, par. 1 |
| Spazio vuoto massimo 50 % | Atteso | 1° gennaio 2030 o 3 anni dopo l'atto ex art. 24, par. 2 | art. 24, par. 1 |
| Registro dei produttori | Atteso | 18 mesi dopo l'atto ex art. 44, par. 14 (non adottato) | art. 44, par. 1 |
| Sanzioni e autorità italiane | Atteso | delega entro il 9 dicembre 2026; norme entro il 12 febbraio 2027 | art. 14 L. 36/2026; art. 68 PPWR |
Come leggerla: "In vigore" significa che devi già essere in regola. "Differito" significa che la data è certa e puoi pianificare. "Atteso" significa che la data indicata è la prima possibile e può solo spostarsi in avanti.
L'unico atto di secondo livello già adottato è la Decisione delegata (UE) 2026/429 del 25 febbraio 2026, in vigore dal 26 maggio 2026. Esenta film e reggette per pallet dall'obiettivo del 100 % di riutilizzo (art. 29, par. 2 e 3). Se spedisci merce su pallet avvolti nel film, questo ti riguarda. Il calendario delle scadenze PPWR del sito riporta ogni data aggiornata.
Cosa è cambiato a settembre 2026 in Italia e in Europa?
Quattro novità recenti cambiano il lavoro quotidiano. Nessuna sposta la data del 12 agosto 2026.
La rettifica del 18 settembre 2026
La Gazzetta ufficiale dell'Unione, GU L 2026/90776, corregge la versione italiana dell'art. 3, par. 1, punto 15, lett. c) e d). È la definizione di produttore ai fini EPR, nel passaggio sugli utilizzatori finali. È la seconda correzione italiana dopo quella del 28 novembre 2025 (GU L 2025/90971) sul terzo criterio PFAS (art. 5, par. 5, lett. c). Se hai stabilito il tuo ruolo leggendo il testo italiano di inizio anno, o se i tuoi modelli riportano quell'articolo, rileggi i due passaggi sul testo corretto. L'Allegato VIII, quello della DoC, non cambia.
Il DL 143/2026 sulla compostabilità
Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, in vigore dall'8 agosto 2026, aggiunge l'art. 226-quinquies al d.lgs. 152/2006. Impone imballaggi compostabili certificati UNI EN 13432 per alcuni formati in plastica monouso: ortofrutta sotto 1,5 kg, alimenti e bevande consumati nella ristorazione, monoporzioni di condimenti, cosmetici monouso alberghieri. Le sanzioni vanno da 2.500 a 25.000 euro, quadruplicate sopra il 10 % del fatturato, e si applicano dal 1° gennaio 2030. Il Senato lo ha approvato in prima lettura il 23 settembre 2026. La conversione in legge deve chiudersi entro il 6 ottobre 2026 e il testo può ancora cambiare.
La delega italiana per sanzioni e autorità
L'art. 14 della legge 17 marzo 2026, n. 36 delega il Governo ad adeguare le norme italiane al PPWR entro otto mesi dal 9 aprile 2026, cioè entro il 9 dicembre 2026. Il decreto dovrà fissare sanzioni, individuare le autorità italiane di controllo e modificare il d.lgs. 152/2006. Al momento nessun decreto legislativo è stato adottato. Il regolamento europeo impone comunque le norme sulle sanzioni entro il 12 febbraio 2027 (art. 68 PPWR). Fino ad allora non esiste un importo di sanzione PPWR italiana da citare, né un'autorità italiana designata.
Le FAQ della Commissione, seconda edizione
La seconda edizione delle risposte alle domande frequenti (agosto 2026; pubblicata il 30 luglio 2026) ha 20 capitoli e circa 155 quesiti, con le modifiche segnate NEW e UPDATED. Quattro risposte contano per te: le scorte al 12 agosto non si distruggono né si rietichettano (sez. X, n. 5); i fornitori non possono rifiutare informazioni e documenti (sez. X, n. 4); la documentazione tecnica non si può delegare al rappresentante autorizzato, la DoC sì (sez. X, n. 9); la DoC va scritta o tradotta nelle lingue richieste dagli Stati in cui vendi (sez. XV, n. 14). Sono interpretazioni non vincolanti: cita sempre l'edizione.
Cosa fare adesso, passo per passo
- Elenca tutti i tipi di imballaggio che immetti sul mercato: scatola di biscotti, bottiglia d'acqua, cartone di spedizione, pallet con film. Lo fa l'ufficio acquisti con la produzione, in una settimana.
- Stabilisci il tuo ruolo per ogni tipo: fabbricante, importatore o distributore. Se l'imballaggio porta il tuo marchio, sei fabbricante (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a). Usa il testo italiano rettificato.
- Chiedi ai fornitori i dati su metalli pesanti e PFAS e la documentazione dell'art. 16. Non possono rifiutarsi (FAQ PPWR, 2ª ed., sez. X, n. 4, interpretazione non vincolante). Manda le richieste subito, i tempi di risposta dei fornitori sono lunghi.
- Prepara la documentazione tecnica per ogni tipo di imballaggio di cui sei fabbricante (art. 38; Allegato VII).
- Emetti la DoC prima del primo riempimento o della prima immissione successiva (art. 39; Allegato VIII). Se il fabbricante è il fornitore, conserva copia della sua DoC. Il Toolkit DoC ti dà i modelli pronti.
- Prepara il documento di accompagnamento per le scorte ancora vuote senza dati stampati (FAQ PPWR, 2ª ed., sez. X, n. 5, interpretazione non vincolante).
- Segna i restyling delle etichette come "in attesa dell'atto ex art. 12, par. 6". Non spendere in grafica prima della data certa.
- Metti in agenda tre date: 6 ottobre 2026 (conversione DL 143), 9 dicembre 2026 (delega sanzioni), 12 febbraio 2027 (art. 68 PPWR).
- Continua con gli adempimenti CONAI di sempre: il registro europeo dei produttori non è ancora partito.
Errori da evitare
- Aspettare il decreto italiano. Documentazione tecnica e DoC valgono dal 12 agosto 2026 per effetto diretto del regolamento (artt. 15-22 e 38-39). Il decreto aggiunge le sanzioni, non l'obbligo.
- Credere al fornitore che dice "è slittato al 2028". Slitta l'etichetta, non il regolamento.
- Buttare le scorte vuote. Non serve: si usano con il documento di accompagnamento (FAQ PPWR, 2ª ed., sez. X, n. 5, interpretazione non vincolante).
- Riempire vaschette fuori limite PFAS. Per i PFAS non c'è esaurimento scorte (art. 5, par. 5).
- Rifare la grafica delle etichette adesso. L'atto europeo non c'è e la data si sposterà con lui.
- Usare il testo italiano di inizio anno per il proprio ruolo. Ci sono due rettifiche: 28 novembre 2025 e 18 settembre 2026.
- Delegare la documentazione tecnica al rappresentante autorizzato. Non si può; la DoC invece sì (FAQ PPWR, 2ª ed., sez. X, n. 9, interpretazione non vincolante).
- Scrivere la DoC solo in italiano se vendi all'estero. Va scritta o tradotta nelle lingue richieste dagli Stati serviti (FAQ PPWR, 2ª ed., sez. XV, n. 14, interpretazione non vincolante).
Da ricordare
- Nessun rinvio. Il PPWR si applica dal 12 agosto 2026 (art. 71, secondo comma).
- Le proposte in corso COM(2025) 982 e COM(2026) 590 non toccano le date.
- Catena documentale dovuta ora: valutazione, documentazione tecnica e DoC per ogni immissione (art. 15, par. 2; artt. 38-39).
- Sostanze già vincolanti: 100 mg/kg metalli pesanti; PFAS 25 ppb, 250 ppb, 50 ppm nel contatto con alimenti (art. 5, par. 4 e 5), senza esaurimento scorte.
- Scorte: immesse prima del 12 agosto restano in vendita; vuote in magazzino si usano con documento di accompagnamento.
- Etichette in attesa: l'atto ex art. 12, par. 6 non è adottato; 12 agosto 2028 e 12 febbraio 2029 slittano insieme.
- Italia: delega sanzioni entro il 9 dicembre 2026 (art. 14 L. 36/2026); norme entro il 12 febbraio 2027 (art. 68); DL 143/2026 in conversione entro il 6 ottobre 2026.
- Testo italiano rettificato il 28 novembre 2025 e il 18 settembre 2026.
- CONAI: i tuoi adempimenti restano tutti.
Domande frequenti
Il PPWR è stato rinviato?
No. Il Regolamento (UE) 2025/40 si applica dal 12 agosto 2026 (art. 71, secondo comma). Nessun atto o proposta dell'Unione sposta questa data. L'unica proposta in corso, COM(2025) 982, sospende solo l'art. 45, par. 3, sul rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore.
PPWR dal 12 agosto 2026: cosa devo avere pronto subito?
Per ogni tipo di imballaggio immesso sul mercato da quella data servono la valutazione della conformità, la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE (art. 15, par. 2; artt. 38-39). Servono anche i dati su metalli pesanti e PFAS dei fornitori (art. 5, par. 4 e 5).
Devo già mettere la nuova etichetta di cernita sugli imballaggi?
No. L'etichetta armonizzata (art. 12, par. 1) si applica dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione, se posteriore. L'atto (art. 12, par. 6) al 23 settembre 2026 non è adottato: la data slitta di conseguenza.
In Italia esistono già le sanzioni PPWR?
Non ancora. La delega è nell'art. 14 della L. 36/2026, con termine 9 dicembre 2026; nessun decreto legislativo è stato adottato. L'art. 68 PPWR impone le norme nazionali entro il 12 febbraio 2027. Fanno eccezione le sanzioni del DL 143/2026 sulla compostabilità, dal 1° gennaio 2030.
Cosa succede agli imballaggi in magazzino al 12 agosto 2026?
L'imballaggio immesso sul mercato prima del 12 agosto 2026 resta in vendita. Le scorte già prodotte ma non ancora immesse non vanno distrutte né rietichettate: i dati di identificazione si possono dare con un documento di accompagnamento (FAQ PPWR, 2ª ed., sez. X, n. 5, interpretazione non vincolante). Per i PFAS non c'è esaurimento scorte.
Cosa cambia con la rettifica del 18 settembre 2026?
Corregge la versione italiana dell'art. 3, par. 1, punto 15, lett. c) e d): la definizione di produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore, nel passaggio sugli utilizzatori finali. Chi usa il testo italiano per qualificare il proprio ruolo deve usare il testo rettificato.
Prossimo passo
Il primo dubbio di quasi tutte le PMI è lo stesso: "io che ruolo ho nella filiera?". Da quel ruolo dipende chi firma la DoC e quali documenti devi conservare. Fai il PPWR Check gratuito: scopri qual è il tuo ruolo nella filiera in 10 domande. Per i termini che non conosci c'è il glossario del PPWR.