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12 febbraio 2027 PPWR: il simbolo EPR diventa solo digitale

Scatola di cartone con un codice QR stampato e un piccolo calendario sul 12 febbraio 2027: il simbolo EPR è solo digitale
Dal 12 febbraio 2027 il simbolo EPR non si stampa più: sta dentro il codice QR dell'imballaggio.

Il 12 febbraio 2027 PPWR e simbolo EPR si incontrano su una regola sola. Da quel giorno il segno che dice "questo produttore rispetta i suoi obblighi EPR" può stare sull'imballaggio solo in forma digitale, dentro un codice QR o un'altra marcatura digitale aperta e standardizzata (art. 12, par. 9). PPWR è il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; EPR è la responsabilità estesa del produttore.

Cosa cambia il 12 febbraio 2027 per il simbolo EPR sugli imballaggi?

Cambia il supporto del simbolo: non più stampato, ma digitale. Entro il 12 febbraio 2027 gli imballaggi inclusi in un regime EPR "possono essere identificati" in tutto il territorio del regime "solo mediante un simbolo corrispondente in un codice QR o altra tecnologia standardizzata, aperta, di marcatura digitale" (art. 12, par. 9). Lo scopo del simbolo è indicare che il produttore rispetta i propri obblighi EPR.

Il regime EPR è il sistema con cui chi immette imballaggi sul mercato paga la raccolta e il riciclo dei rifiuti che ne derivano. In Italia gli adempimenti passano dal CONAI; il PPWR chiede ai produttori di aderire ai regimi già esistenti nei singoli Stati (art. 45, par. 1). Il "produttore" ai fini EPR è chi mette a disposizione per la prima volta in uno Stato imballaggi o prodotti imballati (art. 3, par. 1, punto 15). Se non sai se sei tu, il PPWR Check in 10 domande ti dà la risposta.

La data è fissa: non dipende da atti della Commissione ancora da scrivere, a differenza dell'etichetta di cernita. Per il quadro completo leggi cosa vale davvero dal 12 agosto 2026.

Cosa dice l'art. 12, par. 9 PPWR e cosa aggiungono guidance e FAQ?

Il testo del regolamento è vincolante; guidance e FAQ sono interpretazioni non vincolanti. Vanno tenute separate, perché non dicono la stessa cosa con la stessa forza.

Il regolamento (vincolante). L'art. 12, par. 9 fissa tre cose: la data (entro il 12 febbraio 2027), il territorio (tutto quello del regime EPR) e la forma (solo un simbolo in un codice QR o altra marcatura digitale standardizzata e aperta). Il simbolo deve essere chiaro, inequivocabile e non ingannare su riciclabilità o riutilizzabilità. Il verbo è "possono": il regolamento fissa la forma dell'identificazione, non impone a ogni produttore di identificare i propri imballaggi. Il considerando 71 (motivazione, non vincolante) conferma l'impianto: identificazione "solo attraverso un codice QR o altra tecnologia di marcatura standardizzata, aperta, digitale".

La guidance della Commissione (non vincolante). Il documento di orientamento del 10 giugno 2026 legge il par. 9 come un divieto. Per le etichette EPR il regolamento "vieta le etichette fisiche" e consente le informazioni soltanto in formato digitale, per non moltiplicare le marcature obbligatorie in un quadro di etichettatura armonizzato (Comunicazione C/2026/3084, sez. 13).

La FAQ del CONAI (non vincolante). Alla domanda se sia obbligatorio inserire il logo del consorzio per dimostrare l'appartenenza al sistema EPR, la risposta aggiornata al 28 agosto 2026 è no. Il logo non è obbligatorio in etichetta e ha una finalità diversa da quella della norma. La FAQ aggiunge che "entro il 12 febbraio 2027 è previsto un sistema di identificazione degli imballaggi, attraverso un'etichetta in formato digitale", e che il consorzio si sta attivando perché sia definito entro quel termine.

Cosa succede ai simboli EPR stampati oggi?

Nessuno deve ritirare gli imballaggi già in vendita, ma il logo stampato smette di essere il modo previsto per dire "sono in regola con l'EPR". Il regolamento non nomina i singoli loghi dei vari paesi: le fonti parlano in generale di marchi fisici di adesione ai sistemi e di loghi consortili.

Secondo la Commissione i simboli EPR stampati, come i loghi di adesione ai sistemi collettivi richiesti dalle norme dei singoli Stati, non potranno più essere imposti su supporto fisico: le informazioni EPR migrano su codice QR o altri supporti digitali (C/2026/3084, sez. 13, non vincolante). Per l'Italia, la FAQ del CONAI conferma che il logo del consorzio non è un obbligo PPWR (28 agosto 2026, non vincolante).

Per le scorte vale il principio generale: l'imballaggio immesso legittimamente sul mercato prima della data di applicazione della regola resta sul mercato, senza ritiro o richiamo (considerando 14; art. 15, par. 9). Attenzione però: la finestra di tre anni per smaltire gli imballaggi con etichette non conformi (art. 12, par. 12) cita solo i paragrafi 1, 2 e 4 dell'art. 12, cioè cernita, riutilizzabili e contenuto riciclato. Il par. 9 non è nell'elenco. Per gli imballaggi vuoti in magazzino con il logo stampato non contare su quei tre anni: pianifica il riordino delle grafiche perché le scorte si esauriscano prima.

Un solo codice QR per tutto? Il simbolo EPR e le altre marcature digitali

Sì, l'idea del regolamento è un solo supporto dati per tutte le informazioni digitali. Il considerando 70 dice che "è opportuno evitare un numero eccessivo di etichette sugli imballaggi": se altri atti dell'Unione chiedono informazioni digitali tramite un supporto dati, quelle del PPWR "dovrebbero essere accessibili tramite lo stesso supporto". Se il prodotto ha un passaporto digitale, si usa quello anche per il PPWR (motivazione non vincolante).

Il simbolo EPR è solo una delle informazioni che gli artt. 12 e 15 fanno passare da un QR. Le altre hanno date diverse.

Informazione nel QRRiferimentoDa quandoStato
Nome, indirizzo postale e contatti del fabbricante (se non stampati)art. 15, par. 6 e 712 agosto 2026In vigore
Simbolo di adempimento EPRart. 12, par. 9entro il 12 febbraio 2027Differito, data fissa
Destinazione di ciascun componente separato (volontario)art. 12, par. 1, terzo comma12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l'atto ex art. 12, par. 6, se posterioreAtteso
Sistema di riutilizzo e tracciamento delle rotazioniart. 12, par. 212 febbraio 2029 o 30 mesi dopo l'atto ex art. 12, par. 6, se posterioreAtteso
Sostanze che destano preoccupazione: nome e concentrazione per materialeart. 12, par. 1 e par. 7, secondo commametodologia con atto entro il 1° gennaio 2030Atteso

Come leggerla: "In vigore" significa che il QR, se lo usi al posto della stampa, deve già funzionare. "Differito, data fissa" significa che la data è scritta nel regolamento. "Atteso" significa che serve un atto della Commissione e la data può solo spostarsi in avanti.

Due precisazioni. L'atto sull'etichetta armonizzata (art. 12, par. 6) doveva arrivare entro il 12 agosto 2026 e al 24 settembre 2026 non risulta adottato: le date di cernita e riutilizzabili slittano con lui, quella del simbolo EPR no. E un QR previsto dall'art. 12 che non dà accesso alle informazioni è una non conformità formale, che può portare al divieto di vendita, al richiamo o al ritiro (art. 62, lett. c). Per progettare il QR leggi la guida sul codice QR e l'etichetta digitale degli imballaggi.

Cosa cambia dal 12 febbraio 2027 per chi vende in più Stati?

Cambia in meglio: una sola grafica stampata, con le differenze tra paesi gestite nel contenuto del QR. Oggi chi vende in più Stati porta sull'imballaggio i loghi dei vari sistemi collettivi. Con il simbolo digitale le imprese multi-paese possono unificare le grafiche e gestire le differenze dei singoli regimi nel livello digitale (art. 12, par. 9).

Il punto di partenza resta la definizione di produttore. Sei produttore EPR in ogni Stato in cui metti a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati, anche a distanza (art. 3, par. 1, punto 15). Attenzione al testo italiano: la rettifica del 18 settembre 2026 ha corretto le lettere c) e d), sulle vendite a distanza da un altro Stato o da un paese terzo. Con il testo corretto il perimetro comprende tutti gli utilizzatori finali, anche professionali (GU L 2026/90776). Se spedisci online, il ragionamento vale anche per la scatola di spedizione e il riempitivo.

Cosa fare adesso, passo per passo

  1. Elenca ogni imballaggio che porta oggi un logo di adesione a un sistema collettivo, per paese di vendita. Lo fa l'ufficio qualità con il marketing, in una settimana.
  2. Verifica per ogni Stato se sei produttore EPR, con il testo italiano rettificato del 18 settembre 2026 (art. 3, par. 1, punto 15).
  3. Riserva nella grafica lo spazio per un codice QR leggibile. Non stampare un simbolo EPR inventato: il pittogramma non esiste ancora.
  4. Unifica nel QR i dati del fabbricante (art. 15, par. 6) e il posto per il simbolo EPR, e controlla che il QR funzioni: un QR muto è una non conformità formale (art. 62, lett. c).
  5. Audita i simboli ambientali esistenti con il test dell'ingannevolezza (art. 12, par. 8). Lo fa il marketing con chi cura la conformità, entro fine anno.
  6. Dimensiona le scorte stampate con il vecchio logo perché si esauriscano prima del 12 febbraio 2027: il par. 9 non è nella finestra dei tre anni dell'art. 12, par. 12.
  7. Segui le specifiche del CONAI sull'identificazione digitale, attese entro il 12 febbraio 2027 (FAQ del 28 agosto 2026, non vincolante).
  8. Metti in agenda il 12 febbraio 2027 nel calendario delle scadenze PPWR, insieme all'art. 32 se hai un punto vendita da asporto.

Errori da evitare

  • Stampare oggi un nuovo bollino EPR. Il regolamento vuole il simbolo solo digitale (art. 12, par. 9).
  • Credere che il logo del consorzio sia un obbligo PPWR. Non lo è e ha un'altra finalità (FAQ del CONAI, 28 agosto 2026, non vincolante).
  • Confondere "possono" con "devono". Il regolamento fissa la forma dell'identificazione, non l'obbligo di identificare.
  • Contare sui tre anni di smaltimento per il logo EPR. L'art. 12, par. 12 copre i paragrafi 1, 2 e 4, non il par. 9.
  • Aspettare l'atto sull'etichetta armonizzata. La data del par. 9 è fissa; slittano cernita e riutilizzabili, non questa.
  • Fare tre QR diversi per tre informazioni. Il regolamento chiede un solo supporto dati (considerando 70).

Da ricordare

  • 12 febbraio 2027: gli imballaggi in regime EPR possono essere identificati solo con un simbolo in un codice QR o altra marcatura digitale aperta e standardizzata (art. 12, par. 9).
  • Data fissa: non dipende da atti della Commissione.
  • "Possono", non "devono": il regolamento fissa la forma, non l'obbligo di identificare.
  • Guidance: etichette EPR fisiche vietate, solo digitale (C/2026/3084, sez. 13, non vincolante).
  • CONAI: logo non obbligatorio; sistema digitale previsto entro il 12 febbraio 2027 (FAQ 28 agosto 2026, non vincolante).
  • Un solo QR: fabbricante, simbolo EPR e future marcature nello stesso supporto (considerando 70).
  • Simboli ingannevoli vietati già oggi per tutti gli operatori (art. 12, par. 8).
  • Stesso giorno: contenitore proprio nell'asporto (art. 32) e norme sulle sanzioni (art. 68).

Domande frequenti

Cosa succede il 12 febbraio 2027 con il PPWR?
Da quella data il simbolo che dice "il produttore rispetta i suoi obblighi EPR" può stare sull'imballaggio solo dentro un codice QR o un'altra marcatura digitale aperta e standardizzata (art. 12, par. 9). Lo stesso giorno parte l'obbligo del contenitore proprio nell'asporto (art. 32).

Il simbolo EPR digitale è un obbligo o una facoltà?
Il regolamento dice che gli imballaggi "possono essere identificati" solo in forma digitale: fissa la forma, non impone di identificare. La guidance della Commissione la legge come divieto delle etichette EPR fisiche (sez. 13, non vincolante).

Devo togliere il logo del consorzio dagli imballaggi?
Il logo del consorzio non è un obbligo PPWR (FAQ del CONAI, 28 agosto 2026, non vincolante). Se vuoi indicare che rispetti gli obblighi EPR, dal 12 febbraio 2027 quel simbolo vive nel codice QR. Gli imballaggi già immessi sul mercato non si ritirano (considerando 14).

Il QR del simbolo EPR è lo stesso della marcatura delle sostanze?
Il regolamento invita a usare un solo supporto dati per tutte le informazioni digitali (considerando 70). Simbolo EPR, dati del fabbricante e futura marcatura delle sostanze che destano preoccupazione possono stare nello stesso QR.

Cosa cambia per chi vende in più Stati dell'Unione?
Sei produttore EPR in ogni Stato dove metti a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati (art. 3, par. 1, punto 15). Con il simbolo digitale usi una sola grafica stampata e gestisci le differenze tra regimi nel contenuto del QR.

Esiste già il simbolo EPR digitale da mettere nel QR?
No. Il regolamento descrive la forma, non un pittogramma. Il CONAI dichiara di attivarsi perché l'identificazione sia definita entro il 12 febbraio 2027 (FAQ del 28 agosto 2026, non vincolante). Riserva lo spazio per il QR e aspetta le specifiche.

Il QR che non funziona è una violazione?
Sì. Un codice QR previsto dall'art. 12 che non dà accesso alle informazioni è una non conformità formale (art. 62, lett. c). Se non la correggi, lo Stato può vietare la vendita, ordinare il richiamo o il ritiro.

Prossimo passo

Il 12 febbraio 2027 porta almeno tre regole: il simbolo EPR digitale, il contenitore proprio nell'asporto e le norme sulle sanzioni. Tenerle insieme a quelle del 2028, 2029 e 2030 evita di spendere in grafiche sbagliate. Tutte le date del PPWR in un calendario, con promemoria. Per i termini che non conosci c'è il glossario del PPWR.

Scritto dalla Redazione Osservatorio Imballaggi. Aggiornato il 29/09/2026.