Fabbricante, importatore, distributore o produttore EPR: chi sei nella filiera PPWR e cosa devi fare
I ruoli PPWR di fabbricante, importatore e distributore dicono chi risponde della conformità di un imballaggio secondo il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). Il produttore ai fini EPR è un ruolo diverso: dice chi paga i contributi per il rifiuto. La stessa azienda può avere più ruoli su imballaggi diversi. Decidono il marchio, l'origine della merce e chi mette l'imballaggio sul mercato per primo.
Quali sono i ruoli PPWR e perché ci sono due catene?
Il regolamento elenca sette "operatori economici": fabbricante, fornitore, importatore, distributore, rappresentante autorizzato, distributore finale e fornitore di servizi di logistica (art. 3, par. 1, punto 12). Sono i ruoli della catena di conformità: requisiti, documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE (DoC).
Accanto c'è la catena della responsabilità estesa del produttore (EPR). Qui il ruolo si chiama "produttore" (art. 3, par. 1, punto 15) e riguarda registrazione e contributi per i rifiuti (artt. 44 e 45). Le due parole non sono sinonimi. Per la Commissione il fabbricante è uno solo in tutta l'Unione e garantisce la conformità; il produttore è chi mette a disposizione per primo l'imballaggio nello Stato membro dove diventerà rifiuto (C/2026/3084, sez. 3, interpretazione non vincolante).
Il regolamento usa i due termini nello stesso elenco di verifiche del distributore (art. 19, par. 2). Ogni referenza va quindi qualificata due volte. Tutto questo si applica dal 12 agosto 2026 (art. 71).
Chi è il fabbricante dell'imballaggio e come funziona la regola del marchio?
Il fabbricante è chi fabbrica imballaggi o prodotti imballati, ma anche chi li fa progettare o fabbricare con il proprio nome o marchio (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a). È la regola del marchio: non conta chi ha la macchina, conta chi decide e firma con il marchio.
La Commissione precisa due cose (C/2026/3084, sez. 2, non vincolante). Se c'è un marchio, si presume che il titolare sia il fabbricante, perché decide le caratteristiche dell'imballaggio. E in ogni filiera esiste un solo fabbricante, a livello di tutta l'Unione: anche se fai fare la DoC a un rappresentante o le prove a un laboratorio, la responsabilità resta tua (FAQ 2ª ed., sez. X, n. 9, non vincolante).
Il ruolo cambia per formato. Per gli imballaggi di vendita e multipli il fabbricante è di norma chi riempie e sigilla, cioè il riempitore. Per gli imballaggi da trasporto, di servizio e per produzione primaria è di norma chi li fabbrica fisicamente, salvo che l'utilizzatore li marchi (C/2026/3084, sez. 2, non vincolante). Senza marchio, fabbricante è chi ordina e decide le specifiche (FAQ 2ª ed., sez. X, n. 14, non vincolante).
C'è una deroga per le microimprese, cioè le aziende con meno di 10 persone e fatturato o bilancio annuo fino a 2 milioni di euro (racc. 2003/361/CE all'11 febbraio 2025; C/2026/3084, sez. 2, non vincolante). Se chi appone il marchio è una microimpresa e il fornitore dell'imballaggio si trova nello stesso Stato membro, il fabbricante è il fornitore (art. 3, par. 1, punto 13, lett. b). Il test dimensionale si fa sul titolare del marchio, non sul fornitore (C/2026/3084, sez. 2, non vincolante). Con un fornitore in un altro Stato membro conviene un accordo scritto. Il caso completo è nell'articolo sulla microimpresa e la dichiarazione del fornitore.
Chi sono fornitore, importatore, distributore e distributore finale?
Sono i quattro ruoli intorno al fabbricante, a monte e a valle.
Il fornitore fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante (art. 3, par. 1, punto 16). Non firma la DoC, ma deve dare al fabbricante tutte le informazioni e i documenti per dimostrare la conformità, compresa la documentazione tecnica (art. 16, par. 1). Non può rifiutarli (FAQ 2ª ed., sez. X, n. 4, non vincolante).
L'importatore è la persona stabilita nell'Unione che immette sul mercato un imballaggio originario di un paese terzo (art. 3, par. 1, punto 17). Servono due condizioni insieme: una società costituita in uno Stato membro e merce da fuori UE. Una succursale senza personalità giuridica non può essere importatore né distributore (C/2026/3084, sez. 4, non vincolante).
Il distributore è chiunque nella catena, diverso dal fabbricante e dall'importatore, metta un imballaggio a disposizione sul mercato (art. 3, par. 1, punto 18). Grossista e negozio sono distributori.
Il distributore finale fornisce prodotti imballati all'utilizzatore finale, anche con il riutilizzo o la ricarica (art. 3, par. 1, punto 21). È il negozio, il bar, il sito che vende al consumatore. Ha obblighi propri su ricarica, asporto e bevande.
Chi sono il fornitore di logistica e il rappresentante autorizzato?
Il fornitore di servizi di logistica stocca, imballa, indirizza o spedisce merce per conto di altri (definizione ripresa dal regolamento (UE) 2019/1020). Ha un obbligo di custodia: stoccaggio, manipolazione e spedizione non devono compromettere la conformità degli imballaggi, vuoti o pieni (art. 20).
Il rappresentante autorizzato è una persona stabilita nell'Unione con mandato scritto del fabbricante (art. 3, par. 1, punto 19). Conserva DoC e documentazione tecnica, coopera con le autorità e consegna i documenti entro dieci giorni (art. 17, par. 2). Non può garantire la conformità al posto del fabbricante né redigere la documentazione tecnica (art. 17, par. 2, ultimo comma).
Il rappresentante autorizzato per l'EPR (art. 3, par. 1, punto 20) è un'altra figura, stabilita nello Stato membro in cui il produttore vende senza avere sede. Il mandato del primo non copre il secondo.
Chi è il produttore ai fini EPR e in quale Paese?
Il produttore è il fabbricante, importatore o distributore che, in uno di cinque casi, mette a disposizione per la prima volta un imballaggio in uno Stato membro (art. 3, par. 1, punto 15):
- lett. a): fornisce vuoti nel proprio Stato membro imballaggi da trasporto, di servizio o per produzione primaria;
- lett. b): fornisce prodotti imballati nel proprio Stato membro;
- lett. c): stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo, vende direttamente a utilizzatori finali di un altro Stato membro;
- lett. d): stabilito in uno Stato membro, fornisce direttamente a utilizzatori finali di un altro Stato membro prodotti imballati diversi da quelli della lett. c);
- lett. e): disimballa prodotti senza essere utilizzatore finale, se nessun altro è produttore.
Le lettere c) e d) sono state corrette dalla rettifica italiana del 18 settembre 2026: dove il testo diceva "consumatori" ora dice "utilizzatori finali" (GU L 2026/90776). Chi vende a distanza a imprese in un altro Stato membro è quindi produttore in quello Stato.
Il Paese è quello in cui l'imballaggio è messo a disposizione per la prima volta, di solito dove viene riempito. Per gli imballaggi vuoti da trasporto conta chi li vende per primo; per i prodotti imballati chi li vende pieni (C/2026/3084, sez. 3, non vincolante).
Un caso della Commissione mostra come il ruolo si sposta (C/2026/3084, sez. 3, non vincolante). L'impresa A produce scatole di cartone senza marchio e le vende vuote a B nello stesso Stato: A è il produttore. Con il marchio di B: produttore è B. Se B le vende riempite a C in un altro Stato membro: produttore è C in quello Stato. Se vanno in export fuori dall'Unione: nessun produttore in nessuno Stato membro.
Quali obblighi ha ciascun ruolo? La tabella
| Ruolo | Chi è | Obblighi principali | Articoli |
|---|---|---|---|
| Fabbricante | Chi fabbrica o fa fabbricare con il proprio marchio | Solo imballaggi conformi; valutazione, documentazione tecnica e DoC per ogni tipo; conservazione 5 anni (monouso) o 10 (riutilizzabile); tipo o lotto e propri dati sull'imballaggio; misure correttive; documenti alle autorità entro 10 giorni | art. 15; artt. 38 e 39; Allegati VII e VIII |
| Fornitore | Chi fornisce imballaggi o materiali al fabbricante | Informazioni e documentazione per dimostrare la conformità; diventa fabbricante se il cliente a marchio è microimpresa | art. 16; art. 3, par. 1, punto 13, lett. b) |
| Importatore | Società UE che immette merce da paese terzo | Verifica valutazione, documentazione tecnica, etichettatura e marcature del fabbricante extra UE; propri dati sull'imballaggio o su un documento; copia della DoC per 5 o 10 anni; blocco della merce non conforme | art. 18 |
| Distributore | Chi rivende senza essere fabbricante o importatore | Verifica: produttore iscritto al registro EPR, etichettatura art. 12, dati di fabbricante e importatore; non vende se sospetta non conformità; stoccaggio corretto; niente uso commerciale dei dati ricevuti | art. 19 |
| Distributore finale | Chi vende all'utilizzatore finale | Regole sulla ricarica; contenitore del cliente per l'asporto entro il 12 febbraio 2027; riutilizzabili per l'asporto entro il 12 febbraio 2028; 10 % di bevande in riutilizzabile dal 1° gennaio 2030 | artt. 28, 32, 33, 29 |
| Fornitore di logistica | Chi stocca e spedisce per conto terzi | Non compromette la conformità; riceve e verifica la registrazione EPR dei produttori che vendono ai consumatori e sospende il servizio se i dati non sono corretti | art. 20; art. 45, par. 7-9 |
| Rappresentante autorizzato | Mandatario UE del fabbricante | Custodia di DoC e documentazione, cooperazione, documenti entro 10 giorni; mai la documentazione tecnica | art. 17 |
| Produttore EPR | Chi mette a disposizione per primo in uno Stato | Registrazione, comunicazione annuale, contributi; rappresentante EPR per le vendite a distanza | artt. 44 e 45 |
| Tutti | Ogni operatore economico | Tracciabilità: chi ti ha fornito e a chi hai fornito, per 5 o 10 anni | art. 22 |
Come leggere la tabella: trova la riga del tuo ruolo per ciascun imballaggio e verifica gli articoli; se hai più ruoli, sommi le righe. La nomina del rappresentante EPR è vigente, ma la Commissione ha proposto di sospenderla fino al 2035 per i produttori stabiliti nell'Unione (COM(2025) 982): la proposta è in discussione e per ora non produce effetti.
Quando il ruolo cambia? Marchio proprio, modifiche, logistica, vendita a distanza
Marchio proprio o modifica (art. 21). L'importatore o il distributore che vende imballaggi con il proprio nome o marchio, oppure modifica un imballaggio già sul mercato in modo da incidere sulla conformità, è considerato fabbricante con tutti gli obblighi dell'art. 15 (art. 21, primo comma). Vale per private label, co-packing e per una rietichettatura che tocca la conformità. Se l'importatore o distributore è microimpresa e il fornitore è situato nell'Unione, gli obblighi risalgono al fornitore (art. 21, secondo comma).
Logistica che riconfeziona. Il magazzino che riceve merce importata, apre i colli e la riconfeziona non è utilizzatore finale: diventa produttore EPR degli imballaggi da trasporto che usa, anche se la merce non è sua (art. 3, par. 1, punto 15, lett. e; C/2026/3084, sez. 3, non vincolante).
Vendita a distanza. Chi vende online a un utilizzatore finale di un altro Stato membro è produttore in quello Stato già con l'offerta in vendita (C/2026/3084, sez. 3, non vincolante). Le piattaforme online chiedono il numero di registrazione EPR prima di far vendere (art. 45, par. 4).
Riempitore uguale fabbricante. Per gli imballaggi di vendita e multipli chi riempie e sigilla è di norma il fabbricante, anche se la scatola arriva vuota da un trasformatore (C/2026/3084, sez. 2, non vincolante). Se un altro riempie per te con il tuo marchio, resti tu.
Due approfondimenti già online: l'importatore di giocattoli extra UE e la scatola di spedizione e-commerce.
Come si applica ai prodotti di tutti i giorni?
La scatola di biscotti. Astuccio con il marchio del biscottificio, comprato da una cartotecnica italiana. Fabbricante: il biscottificio. Produttore EPR: il biscottificio in Italia se vende ai supermercati italiani; se vende a un supermercato tedesco, produttore in Germania è il supermercato (C/2026/3084, sez. 3, non vincolante). Il caso dei componenti è nell'articolo sulla scatola con finestra; quello dei pezzi di una bottiglia nell'articolo sulla bottiglia di vino.
Il pallet. Senza marchio: fabbricante e produttore sono il pallettista che lo vende vuoto nello stesso Stato (lett. a). Con il marchio dell'azienda che lo usa: entrambi i ruoli passano a quell'azienda. In una spedizione scatola, film, nastro e pallet hanno ciascuno il proprio fabbricante (FAQ 2ª ed., sez. II, n. 5, non vincolante).
Il negozio online. Un'azienda italiana che vende online frutta imballata a clienti in Spagna è produttore EPR in Spagna (C/2026/3084, sez. 3, non vincolante), anche quando i clienti sono imprese che consumano il prodotto.
Il magazzino. Un fornitore di logistica che spedisce senza aprire ha il solo obbligo di custodia (art. 20). Se apre i colli importati e li riconfeziona, è anche produttore EPR degli imballaggi da trasporto (lett. e). Se serve venditori che vendono ai consumatori, riceve la loro registrazione EPR e sospende il servizio se i dati non tornano (art. 45, par. 7-9).
Cosa fare adesso, passo per passo
- Elenca ogni imballaggio che usi o vendi: di vendita, multiplo, da trasporto, e-commerce, di servizio. Lo fa l'ufficio acquisti con la logistica, in una settimana.
- Segna per ciascuno tre dati: chi ha il marchio, da dove arriva (UE o paese terzo), chi lo riempie o lo vende vuoto per primo.
- Assegna il ruolo di conformità: fabbricante, fornitore, importatore, distributore, distributore finale o logistica. In caso di dubbio, il PPWR Check ti guida in 10 domande.
- Assegna il ruolo EPR Stato per Stato: dove metti a disposizione per primo, e a chi (rivenditore o utilizzatore finale).
- Verifica se sei microimpresa (racc. 2003/361/CE all'11 febbraio 2025) e dove si trova il fornitore: da qui dipende la deroga.
- Controlla i trigger dell'art. 21: private label, co-packing, rietichettatura. Se ci sono, sei fabbricante.
- Fissa per iscritto con fornitori e clienti chi è il fabbricante di ogni referenza e chi consegna documentazione tecnica e DoC (art. 16). La guida alla dichiarazione di conformità spiega cosa chiedere.
- Archivia l'elenco di chi ti ha fornito e a chi hai fornito, per 5 o 10 anni (art. 22). Lo fa l'amministrazione con il gestionale.
Errori da evitare
- Usare "fabbricante" e "produttore" come sinonimi: sono due catene con obblighi diversi (art. 15; art. 19, par. 2).
- Credere che il private label sia da rivenditore: con il marchio proprio sei fabbricante (art. 21, primo comma).
- Importare senza tenere documenti: serve copia della DoC e accesso alla documentazione tecnica per 5 o 10 anni (art. 18, par. 7).
- Ragionare per azienda e non per imballaggio: puoi essere fabbricante su un formato e distributore su un altro (C/2026/3084, sez. 2, non vincolante).
- Applicare la deroga microimpresa senza controllare il fornitore: vale con fornitore nello stesso Stato membro (art. 3, par. 1, punto 13, lett. b).
- Ignorare le vendite online all'estero: sei produttore nello Stato del cliente, anche se è un'impresa (rettifica del 18 settembre 2026).
- Dimenticare il magazzino esterno: se riconfeziona, è produttore EPR degli imballaggi da trasporto (lett. e).
Da ricordare
- Sette ruoli di conformità (art. 3, par. 1, punto 12) e un ruolo EPR, il produttore (punto 15).
- Il fabbricante è chi ha il marchio o decide le specifiche, non chi ha la macchina (punto 13, lett. a).
- Un solo fabbricante per filiera in tutta l'Unione (C/2026/3084, sez. 2, non vincolante).
- Microimpresa con fornitore nello stesso Stato membro: fabbricante è il fornitore (punto 13, lett. b).
- Importatore: società UE più merce da paese terzo; una succursale non basta (punto 17).
- Marchio proprio o modifica a valle: importatore e distributore diventano fabbricante (art. 21).
- Produttore EPR: chi mette a disposizione per primo, nello Stato dove l'imballaggio diventa rifiuto (art. 45, par. 1); a distanza, nello Stato dell'utilizzatore finale (art. 45, par. 3).
- Tracciabilità a monte e a valle per 5 o 10 anni (art. 22).
I termini sono spiegati nel glossario; le date dei singoli obblighi nella pagina delle scadenze PPWR.
Domande frequenti
Chi è il fabbricante dell'imballaggio secondo il PPWR?
Chi fabbrica l'imballaggio o il prodotto imballato, ma anche chi lo fa progettare o fabbricare con il proprio nome o marchio (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a). Il marchio conta più della produzione fisica. In ogni filiera c'è un solo fabbricante (C/2026/3084, sez. 2, non vincolante).
Ruoli PPWR: fabbricante, importatore e distributore sono la stessa cosa del produttore EPR?
No. Fabbricante, importatore e distributore sono i ruoli della catena di conformità (artt. 15-22). Il produttore è il ruolo EPR e paga i contributi nello Stato membro in cui l'imballaggio diventa rifiuto (art. 3, par. 1, punto 15; art. 45). Una stessa azienda può essere entrambi, uno solo o nessuno dei due.
Qual è la definizione di produttore EPR nel PPWR?
Il fabbricante, importatore o distributore che mette a disposizione per la prima volta in uno Stato membro imballaggi da trasporto, di servizio o per produzione primaria, oppure prodotti imballati, oppure vende a distanza a utilizzatori finali di un altro Stato membro, oppure disimballa senza essere utilizzatore finale (art. 3, par. 1, punto 15, lett. a-e).
Se vendo con il mio marchio un imballaggio fatto da altri, chi è responsabile?
Tu. L'importatore o il distributore che vende imballaggi con il proprio marchio è considerato fabbricante, con tutti gli obblighi dell'art. 15 (art. 21, primo comma). Fa eccezione la microimpresa con fornitore nello stesso Stato membro: lì il fabbricante è il fornitore (art. 3, par. 1, punto 13, lett. b).
Un magazzino logistico ha obblighi PPWR?
Sì. Deve conservare la conformità degli imballaggi che stocca e spedisce (art. 20). Se apre i colli e riconfeziona merce altrui, diventa produttore EPR degli imballaggi da trasporto che usa, anche senza essere proprietario della merce (art. 3, par. 1, punto 15, lett. e; C/2026/3084, sez. 3, non vincolante).
Vendo online a clienti in Francia: quali obblighi ho?
Sei produttore EPR in Francia già con l'offerta in vendita (art. 3, par. 1, punto 15, lett. c e d; C/2026/3084, sez. 3, non vincolante). Ti registri nel registro francese e nomini lì un rappresentante autorizzato per l'EPR (art. 45, par. 3). Dopo la rettifica del 18 settembre 2026 la regola vale per tutti gli utilizzatori finali, non solo per i consumatori.
Prossimo passo
Se vuoi sapere in pochi minuti quale ruolo hai su ciascun imballaggio, fai il PPWR Check gratuito: scopri qual è il tuo ruolo nella filiera in 10 domande.
Fonti
- Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), art. 3, par. 1, punti 12), 13), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 23); artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 32, 33, 38, 39, 44, 45, 71; Allegati VII e VIII. Permalink: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj
- Rettifica in italiano: GU L 2026/90776 del 18 settembre 2026 (art. 3, par. 1, punto 15, lett. c) e d)).
- Comunicazione della Commissione C/2026/3084 (GUUE 10 giugno 2026), sez. 2, 3 e 4: interpretazione non vincolante.
- FAQ PPWR, 2ª edizione (agosto 2026; Ufficio delle pubblicazioni, 30 luglio 2026; ISBN 978-92-68-42316-5), sez. II, nn. 5, 12; sez. X, nn. 4, 9, 14; sez. XVIII, n. 1: interpretazione non vincolante.
- Raccomandazione 2003/361/CE nella versione applicabile all'11 febbraio 2025 (definizione di microimpresa).
- Proposta di regolamento COM(2025) 982 final del 10 dicembre 2025, procedura 2025/0395(COD).