Imballaggio composito e dichiarazione di conformità: la scatola con finestra e nastro
Per un imballaggio composito la dichiarazione di conformità è una sola: copre l'unità intera, cioè scatola di cartone, finestra in plastica e nastro, se il nastro lo applichi tu prima della vendita (art. 3, par. 1, punto 45). La firma il fabbricante, di regola chi vende con il proprio marchio. Il quadro cambia solo se un altro operatore modifica l'imballaggio già immesso in modo da incidere sulla conformità (art. 21).
Il caso: un biscottificio, una scatola con finestra e un nastro
Prendiamo un biscottificio con 45 dipendenti che vende frollini in una scatola regalo di cartone con finestra trasparente. I numeri sono un esempio. La scatola pesa 300 grammi, la finestra in plastica incollata 22 grammi, il nastro adesivo stampato che la chiude 4 grammi. Il marchio sulla scatola è quello del biscottificio.
Lo scatolificio consegna la scatola già con la finestra. Il nastro arriva in bobina da un altro fornitore. In fabbrica lo applica il biscottificio; per i cesti natalizi lo applica invece il magazzino di un distributore.
Cos'è un'unità di imballaggio e cosa sono i componenti?
L'unità di imballaggio è l'insieme dei componenti che, messi insieme, svolgono la funzione di imballaggio (art. 3, par. 1, punto 45). La scatola da sola non è l'unità: l'unità è scatola più finestra più nastro.
Il regolamento distingue due tipi di componenti. Il componente integrato è parte dell'unità, non va separato per usare il prodotto e si butta insieme al corpo principale (punto 43). Il componente separato va smontato del tutto per usare il prodotto e di solito si butta prima e a parte (punto 44).
Nel nostro caso la finestra è incollata e non si stacca per aprire la scatola: è un componente integrato. Il nastro va tolto per aprire: ragionando come fa la Commissione per i tappi a corona, che vanno rimossi del tutto per accedere al prodotto, è un componente separato (FAQ 2ª ed., sez. II, n. 14, interpretazione non vincolante). La qualifica va decisa caso per caso e scritta nella documentazione tecnica.
La distinzione conta perché la riciclabilità si valuta con i componenti integrati insieme al corpo principale, mentre ogni componente separato si valuta per conto suo (art. 6, par. 9). Tutti devono essere compatibili con i processi di raccolta, cernita e riciclaggio e non ostacolare la riciclabilità del corpo principale.
La scatola con finestra è un imballaggio composito?
Dipende dal peso della finestra. L'imballaggio composito è un'unità fatta di due o più materiali che non si separano a mano, salvo che uno dei materiali sia una parte insignificante e in ogni caso non superi il 5 per cento della massa totale dell'unità (art. 3, par. 1, punto 24). Etichette, vernici, inchiostri, adesivi e laccature sono esclusi dal conto.
Nel nostro esempio la finestra pesa 22 grammi su 322: circa il 6,8 per cento. La scatola è quindi un imballaggio composito. Con una finestra da 12 grammi (circa il 3,8 per cento) non lo sarebbe, a condizione che la plastica resti una parte insignificante dell'unità. Il nastro, essendo un adesivo, non entra nel calcolo.
Quante dichiarazioni di conformità servono per la scatola, la finestra e il nastro?
Una. La valutazione di conformità si fa, e la DoC si scrive, per l'intera unità di imballaggio: per bottiglia, chiusura ed etichetta basta una sola valutazione e una sola DoC, purché la dichiarazione contenga le informazioni rilevanti su tutti i componenti separati (FAQ 2ª ed., sez. XV, n. 5, interpretazione non vincolante). Lo stesso vale per scatola, finestra e nastro.
La DoC va fatta per ciascun tipo di imballaggio (Allegato VII, punto 4). Il tipo è il formato o la serie, non il materiale (FAQ 2ª ed., sez. XV, n. 2, non vincolante). Nel punto 4 dell'Allegato VIII descrivi l'oggetto in modo rintracciabile: qui elenchi cartone, finestra e nastro con i loro materiali. La bottiglia con tappo, capsula ed etichetta segue la stessa logica: vedi chi fa la DoC della bottiglia di vino.
| Situazione | Quante DoC | Chi la firma |
|---|---|---|
| Nastro applicato dal biscottificio prima della vendita | Una, per l'unità scatola + finestra + nastro | Il biscottificio (fabbricante per la regola del marchio) |
| Stessa scatola, seconda misura, stessi materiali e stesso prodotto | Sempre una, se la differenza non tocca nessun requisito (FAQ 2ª ed., sez. XV, n. 10, non vincolante) | Il biscottificio |
| Nastro applicato dal distributore senza incidere sulla conformità | Una, quella del biscottificio | Il biscottificio; il distributore custodisce la conformità (art. 20) |
| Nastro applicato dal distributore in modo che incide sulla conformità | Una nuova, per l'imballaggio modificato | Il distributore, considerato fabbricante (art. 21, primo comma) |
Come leggere la tabella: la riga cambia solo quando cambia chi decide l'imballaggio finale e se la sua operazione tocca un requisito del regolamento.
Chi è il fabbricante dell'imballaggio con finestra?
Il biscottificio. Fabbricante è chi fabbrica imballaggi o prodotti imballati, ma è considerato fabbricante anche chi fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a). La scatola porta il marchio del biscottificio: la DoC la firma lui, non lo scatolificio.
La Commissione lo conferma per gli imballaggi di vendita: fabbricante è di norma chi riempie e sigilla l'imballaggio con il proprio prodotto, cioè il riempitore, spesso titolare del marchio; in ogni catena c'è un solo fabbricante e la responsabilità non si sposta con un contratto (C/2026/3084, sez. 2 e 3, interpretazione non vincolante).
Lo scatolificio e chi vende il nastro in bobina sono fornitori, cioè chi fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante (art. 3, par. 1, punto 16). Non firmano la DoC, ma devono alimentarla con i dati.
C'è un'eccezione. Se il biscottificio fosse una microimpresa e lo scatolificio si trovasse nello stesso Stato membro, il fabbricante sarebbe lo scatolificio (art. 3, par. 1, punto 13, lett. b; FAQ 2ª ed., sez. II, n. 6, non vincolante). Con 45 dipendenti non è il nostro caso, ma se sei piccolo leggi l'articolo sulla microimpresa e la dichiarazione del fornitore.
Il nastro applicato dopo da un altro operatore: cosa cambia?
Cambia chi risponde dell'imballaggio finito, se l'operazione incide sulla conformità. Vediamo i due casi.
Il nastro lo applichi tu. Il nastro entra nell'unità prima dell'immissione sul mercato. È un componente della tua scatola, lo descrivi nella documentazione tecnica e nella DoC, e chiedi al fornitore del nastro i dati (art. 16). Nessuna DoC in più.
Il nastro lo applica il distributore. Qui l'imballaggio è già stato immesso sul mercato dal biscottificio. Chi lo maneggia dopo, logistica compresa, deve evitare che stoccaggio, manipolazione e spedizione ne compromettano la conformità (art. 20). Ma se un importatore o un distributore modifica un imballaggio già immesso in modo tale da condizionarne la conformità, è considerato fabbricante e assume gli obblighi dell'art. 15 (art. 21, primo comma). Il magazzino che prepara i cesti e li rivende rientra in questa figura.
Quando un nastro "incide sulla conformità"? Il regolamento non dà una lista. Ragiona sui requisiti: se il nastro aggiunge un materiale che cambia la categoria di riciclabilità, se contiene sostanze soggette ai limiti dell'art. 5, se copre l'identificazione del lotto (art. 15, par. 5), la conformità è toccata. Un nastro dello stesso tipo già valutato nella tua DoC difficilmente cambia qualcosa. Un nastro plastico mai valutato, applicato su tutta la faccia con la finestra, sì.
Il caso del logistico che confeziona la spedizione, con scatola esterna e riempitivo, ha regole sue: lo trovi nell'articolo sulla scatola di spedizione e-commerce e lo spazio vuoto.
Cosa va nella documentazione tecnica per un imballaggio composito?
La documentazione tecnica contiene, tra l'altro, la descrizione dell'imballaggio, i progetti e i materiali dei componenti, le norme applicate, le valutazioni fatte e le relazioni sulle prove (Allegato VII, punto 2). Per la nostra scatola, componente per componente:
- Cartone: grammatura, peso, sostanze che destano preoccupazione e metalli pesanti (art. 5, par. 1 e 4).
- Finestra: tipo di plastica, peso, modo di adesione e calcolo della soglia del 5 per cento (art. 3, par. 1, punto 24).
- Nastro: materiale del supporto e dell'adesivo, peso, qualifica come componente separato o integrato, lotto del fornitore.
- Valutazione della riciclabilità per unità, con i componenti integrati insieme e quelli separati a parte (art. 6, par. 9).
- Se la scatola tocca gli alimenti: i dati sulle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) secondo l'art. 5, par. 5, come spiegato nell'articolo sui limiti PFAS negli imballaggi alimentari.
Per l'identificazione basta il tipo, modello o lotto su un solo componente della scatola: non serve marcare finestra e nastro (art. 15, par. 5; FAQ 2ª ed., sez. X, n. 8, non vincolante). Gli articoli standard come i nastri adesivi si tracciano a lotto di produzione. Se vuoi aiutare la raccolta, puoi aggiungere un codice QR volontario con la destinazione di ogni componente separato (art. 12, par. 1): ne parliamo nell'articolo sul codice QR e l'etichetta digitale.
Cosa chiedere allo scatolificio e al fornitore del nastro?
Tutte le informazioni e i documenti necessari a dimostrare la conformità, compresa la documentazione tecnica, in una lingua per te comprensibile (art. 16, par. 1). Per gli imballaggi a contatto con alimenti anche i documenti richiesti dalle norme sul contatto (art. 16, par. 2). I fornitori non possono rifiutare (FAQ 2ª ed., sez. X, n. 4, non vincolante).
Allo scatolificio chiedi: composizione di cartone e finestra con i pesi, modo di adesione, dichiarazione su sostanze e metalli pesanti, prove di riciclabilità, codice del tipo o lotto. Al fornitore del nastro: materiale di supporto e adesivo, peso al metro, dichiarazione sulle sostanze, lotto di produzione, impegno scritto a segnalare ogni cambio di formula.
La guida completa alla compilazione è nell'articolo sulla dichiarazione di conformità PPWR.
Cosa fare adesso, passo per passo
- Elenca i componenti di ogni scatola con finestra: cartone, finestra, nastro, etichette, inserti. Lo fa la qualità con gli acquisti, in due giorni.
- Pesa ogni componente, calcola la quota della plastica (sopra il 5 per cento sei nel composito) e classifica ogni pezzo come integrato o separato (art. 3, par. 1, punti 24, 43 e 44).
- Stabilisci chi è il fabbricante di ogni referenza: tu con il marchio, oppure il fornitore se sei microimpresa (art. 3, par. 1, punto 13). Il PPWR Check ti aiuta a inquadrarti.
- Scrivi allo scatolificio e al fornitore del nastro con l'elenco dei dati dell'art. 16 e una scadenza di risposta.
- Verifica con i clienti che applicano il nastro se la loro operazione incide sulla conformità; metti l'esito nel contratto (art. 20 e 21).
- Compila la DoC per l'unità intera, con i componenti nel punto 4 dell'Allegato VIII, e falla firmare a chi ha potere di rappresentanza.
- Archivia DoC e documentazione tecnica per 5 anni dall'immissione (art. 15, par. 3) e aggiornale a ogni cambio di materiale o fornitore (art. 15, par. 4; art. 39, par. 2).
Errori da evitare
- Fare tre DoC per cartone, finestra e nastro: la DoC copre l'unità intera (art. 3, par. 1, punto 45; FAQ 2ª ed., sez. XV, n. 5, non vincolante).
- Contare il nastro nel calcolo del composito: gli adesivi sono esclusi dalla soglia del 5 per cento (art. 3, par. 1, punto 24).
- Aspettarsi la DoC dallo scatolificio quando la scatola porta il tuo marchio: il fabbricante sei tu (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a).
- Dimenticare la finestra nella documentazione tecnica: i materiali dei componenti sono contenuto minimo (Allegato VII, punto 2, lett. b).
- Ignorare chi applica il nastro dopo di te: una modifica che incide sulla conformità sposta gli obblighi del fabbricante (art. 21, primo comma).
- Lasciare la DoC ferma dopo un cambio di finestra o di nastro: va tenuta aggiornata (art. 39, par. 2).
Da ricordare
- L'unità di imballaggio è scatola più finestra più nastro (art. 3, par. 1, punto 45).
- Finestra incollata: componente integrato; nastro da togliere: di regola componente separato (punti 43 e 44).
- Composito se la plastica non si separa a mano e supera il 5 per cento della massa; adesivi esclusi (punto 24).
- Una sola DoC per l'unità, con i dati di tutti i componenti (FAQ 2ª ed., sez. XV, n. 5, non vincolante).
- Il fabbricante è chi vende con il proprio marchio e riempie (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a).
- Scatolificio e fornitore del nastro devono darti i dati (art. 16, par. 1).
- Chi modifica dopo l'immissione, incidendo sulla conformità, diventa fabbricante (art. 21).
- Conservazione di DoC e documentazione tecnica: 5 anni per il monouso (art. 15, par. 3).
I termini tecnici sono spiegati nel glossario.
Domande frequenti
Un imballaggio composito ha bisogno di una dichiarazione di conformità per ogni materiale?
No. La DoC si fa per l'unità di imballaggio intera, con le informazioni su tutti i componenti (art. 3, par. 1, punto 45; FAQ 2ª ed., sez. XV, n. 5, non vincolante). Una scatola di cartone con finestra in plastica ha una sola DoC, che descrive cartone e finestra.
La scatola con finestra è un imballaggio composito secondo il PPWR?
Lo è se la finestra non si separa a mano e pesa più del 5 per cento dell'unità (art. 3, par. 1, punto 24). Sotto quella soglia, se il materiale è una parte insignificante, la scatola non è composita. Etichette, inchiostri e adesivi non contano nel calcolo.
Chi è il fabbricante di una scatola con finestra venduta con il mio marchio?
Tu, che fai produrre la scatola con il tuo marchio e la riempi (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a). Lo scatolificio è il tuo fornitore e deve darti i dati per la DoC (art. 16, par. 1). Se sei una microimpresa con fornitore nello stesso Stato membro, il fabbricante è lo scatolificio (lett. b).
Il nastro adesivo applicato dopo cambia la dichiarazione di conformità?
Se lo applichi tu prima di vendere, il nastro è un componente della tua unità e sta nella tua DoC. Se lo applica un distributore su un imballaggio già immesso e la modifica incide sulla conformità, quel distributore è considerato fabbricante (art. 21, primo comma).
Devo scrivere il lotto anche sul nastro?
No. Basta che l'unità sia identificabile per tipo, modello o lotto su un solo componente (art. 15, par. 5; FAQ 2ª ed., sez. X, n. 8, non vincolante). Gli articoli standard come i nastri adesivi si tracciano a livello di lotto di produzione del fornitore.
Cosa devo chiedere allo scatolificio e al fornitore del nastro?
Tutte le informazioni e i documenti necessari a dimostrare la conformità, compresa la documentazione tecnica, in una lingua per te comprensibile (art. 16, par. 1). Il fornitore non può rifiutare (FAQ 2ª ed., sez. X, n. 4, non vincolante).
Prossimo passo
Se devi scrivere la DoC della tua scatola con finestra, il Toolkit DoC PPWR contiene il modello sull'Allegato VIII, le istruzioni passo passo e 3 esempi compilati, con lo spazio per elencare i componenti nel punto 4. Costa 149 euro + IVA.
Fonti
- Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), art. 3, par. 1, punti 1), 12), 13), 16), 24), 43), 44), 45); art. 6, par. 9; art. 12, par. 1; artt. 15, 16, 20, 21, 38, 39; Allegati VII e VIII. Permalink: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj
- Comunicazione della Commissione C/2026/3084 (GUUE 10 giugno 2026), sez. 2 e 3: interpretazione non vincolante.
- FAQ PPWR, 2ª edizione (agosto 2026; Ufficio delle pubblicazioni, 30 luglio 2026; ISBN 978-92-68-42316-5), sez. II, nn. 5, 6 e 14; sez. X, nn. 4 e 8; sez. XV, nn. 2, 5 e 10: interpretazione non vincolante.