PFAS negli imballaggi alimentari: i tre limiti del PPWR e cosa chiedere ai fornitori
Le PFAS negli imballaggi alimentari sono limitate dal 12 agosto 2026 dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). Un imballaggio a contatto con alimenti non si può immettere sul mercato se contiene PFAS pari o sopra 25 ppb, 250 ppb o 50 ppm (art. 5, par. 5). Non c'è esaurimento scorte. La prova sta nella documentazione tecnica e i fornitori devono darti i dati.
Cosa sono le PFAS secondo il PPWR?
Per il regolamento è una PFAS «qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato», cioè senza idrogeno, cloro, bromo o iodio legati a quell'atomo (art. 5, par. 5, secondo comma). Restano fuori solo alcune strutture chimiche elencate dalla norma.
Non ti serve capire la chimica. Ti serve sapere che la definizione è larghissima. Comprende migliaia di sostanze, anche le PFAS polimeriche, cioè quelle a catena lunga usate nei rivestimenti. Non ci sarà una lista con i numeri CAS (i codici identificativi delle sostanze): i limiti valgono per tutto ciò che rientra nella definizione (FAQ 2ª ed., sez. III, n. 18, interpretazione non vincolante).
Il motivo del limite è nella premessa del regolamento: le PFAS sono molto persistenti e il contatto con alimenti è uno dei settori più rilevanti per tonnellaggio (considerando 20 e 21).
Quali sono i tre limiti PFAS per gli imballaggi alimentari?
Dal 12 agosto 2026 un imballaggio a contatto con alimenti non è immesso sul mercato se contiene PFAS in concentrazione pari o superiore a una di queste tre soglie (art. 5, par. 5, primo comma).
| Lettera | Cosa si misura | Limite | Note |
|---|---|---|---|
| a) | Ogni singola PFAS, con analisi mirata | 25 ppb | PFAS polimeriche escluse dal conteggio |
| b) | Somma delle PFAS misurate con analisi mirate, se serve dopo degradazione dei precursori | 250 ppb | PFAS polimeriche escluse dal conteggio |
| c) | Tutte le PFAS, comprese quelle polimeriche | 50 ppm | Se il fluoro totale supera 50 mg/kg scatta la prova del fluoro |
Come leggere la tabella: ppb significa parti per miliardo (microgrammi per chilo), ppm parti per milione (milligrammi per chilo). Basta superare un solo limite per essere fuori norma. I primi due guardano le singole molecole, il terzo guarda tutto il fluoro organico legato alle PFAS, polimeri compresi.
Il terzo criterio ha una coda importante. Se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle ai sensi del REACH (il regolamento (CE) n. 1907/2006 sulle sostanze chimiche) deve fornire su richiesta la prova di quanta parte di quel fluoro è PFAS e quanta no (art. 5, par. 5, lett. c)).
Attenzione al testo che citi. La rettifica italiana del 28 novembre 2025 (GU L 2025/90971) corregge proprio la lett. c): il rinvio giusto è all'art. 3, par. 1, punti 13) e 17), cioè al fabbricante e all'importatore del PPWR, destinatari della prova del fluoro. Nei contratti e nel fascicolo usa il testo rettificato.
I limiti PFAS riguardano solo gli imballaggi a contatto con alimenti. Il limite di 100 mg/kg per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente vale invece per tutti gli imballaggi (art. 5, par. 4; FAQ 2ª ed., sez. III, n. 12, non vincolante).
Quali imballaggi sono "a contatto con alimenti"?
Il PPWR non definisce l'imballaggio a contatto con alimenti. La Commissione chiarisce che vi rientrano gli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, oppure già a contatto e destinati a quello scopo, secondo la legislazione alimentare dell'Unione (C/2026/3084, sez. 5, interpretazione non vincolante).
In pratica il perimetro è quello dei MOCA, cioè i materiali e oggetti a contatto con alimenti del regolamento (CE) n. 1935/2004. Se per quella vaschetta o quella carta hai già una dichiarazione di conformità MOCA, sei dentro il perimetro PFAS (considerando 59).
Da quando vale il divieto PFAS e perché non c'è esaurimento scorte?
Vale dal 12 agosto 2026, la data generale di applicazione del regolamento (art. 5, par. 5; art. 71). Non è previsto alcun periodo transitorio per smaltire le scorte: lo dice la Commissione, precisando che il regolamento non lo contempla (C/2026/3084, sez. 5, non vincolante).
Il punto decisivo è il momento dell'immissione sul mercato, cioè la prima messa a disposizione dell'imballaggio, vuoto o pieno, sul mercato dell'Unione (art. 3, par. 1, punti 10 e 11). Gli imballaggi di vendita e multipli sono immessi in generale quando vengono riempiti. Gli imballaggi per il trasporto e di servizio sono immessi da vuoti. Per gli imballaggi importati conta lo sdoganamento (C/2026/3084, sez. 5, non vincolante).
Gli imballaggi immessi prima del 12 agosto 2026 restano sul mercato e non vanno ritirati. Quelli immessi dopo devono rispettare i limiti. Non c'è eccezione per il materiale riciclato: le PFAS che arrivano dalla materia prima riciclata contano lo stesso (C/2026/3084, sez. 5, non vincolante).
Un bicchiere da asporto è invece un imballaggio di servizio: è immesso quando il fornitore lo consegna vuoto al bar. Chi lo consegna dopo il 12 agosto 2026 deve rispettare i limiti.
Come si dimostra la conformità ai limiti PFAS?
La conformità ai limiti PFAS «è dimostrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all'allegato VII» (art. 5, par. 6). Il fabbricante fa la valutazione con il controllo interno della produzione, redige la documentazione tecnica e poi firma la dichiarazione di conformità UE (DoC) (art. 15, par. 2; art. 38; art. 39). Non esiste una certificazione PFAS obbligatoria rilasciata da un ente.
Nella documentazione tecnica, per ogni tipo di imballaggio, servono i materiali dei componenti, l'elenco delle norme o specifiche tecniche usate per le misurazioni e le relazioni sulle prove (Allegato VII, punto 2, lett. b), d), f)). Le prove devono usare metodi affidabili, accurati e riproducibili (art. 35). Se le fai eseguire da un laboratorio accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, i metodi conformi a norme armonizzate godono di presunzione di conformità (art. 36, par. 2).
Oggi non esiste un metodo armonizzato dell'Unione per le PFAS negli imballaggi. La Commissione raccomanda un approccio a tre passi (C/2026/3084, sez. 5, non vincolante):
- Misura del fluoro totale: se è sotto 50 mg/kg, il campione potrebbe essere considerato conforme.
- Se è sopra, un metodo come la pirolisi GC/MS per capire se il fluoro è organico o inorganico: se il fluoro organico è sotto 50 mg/kg, il campione potrebbe essere conforme.
- Analisi TOP (precursori ossidabili totali) per verificare i limiti di 25 e 250 ppb.
Secondo le prove disponibili, tutti i campioni che passano il primo passo passano anche gli altri due. Per questo lo screening del fluoro totale è il test di primo livello più economico. È anche il punto di partenza della vigilanza: molti laboratori commerciali e universitari lo offrono già, mentre un protocollo di prova armonizzato è in preparazione (FAQ 2ª ed., sez. III, nn. 19 e 20, non vincolante).
Le analisi preliminari citate dalla Commissione mostrano che, in pratica, solo gli imballaggi con PFAS aggiunte intenzionalmente superano i limiti (FAQ 2ª ed., sez. III, n. 16, non vincolante). Non ti esonera dal documentare: ti dice dove concentrare i test.
I documenti MOCA che hai già possono servire: il regolamento prevede che la documentazione richiesta dalle norme sul contatto con alimenti possa essere usata anche per il PPWR (considerando 59). Non duplicare: integra.
Come si scrive la DoC e come si collega alla documentazione tecnica lo spieghiamo nella guida alla dichiarazione di conformità PPWR.
Cosa chiedere ai fornitori sulle PFAS (art. 16)?
I fornitori devono darti tutte le informazioni e i documenti necessari per dimostrare la conformità, compresa la documentazione tecnica dell'Allegato VII, in lingue di facile comprensione (art. 16, par. 1). Per gli imballaggi sensibili al contatto, come quelli alimentari, ne fanno parte anche i documenti richiesti dalle norme MOCA (art. 16, par. 2). Servono proprio a identificare le PFAS e a redigere la DoC (FAQ 2ª ed., sez. III, n. 5, non vincolante).
Chi è "fornitore"? Chi fornisce imballaggi o materiali a un fabbricante (art. 3, par. 1, punto 16). Se compri vaschette con il tuo marchio, il fabbricante sei tu e la cartotecnica è il fornitore (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a). Se sei una microimpresa con fornitore nel tuo stesso Stato membro, il fabbricante è lui (art. 3, par. 1, punto 13, lett. b): il caso è nell'articolo sulla microimpresa e la dichiarazione del fornitore.
Modello di richiesta al fornitore, da adattare a ogni referenza:
Oggetto: richiesta dati PFAS ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2025/40, referenza [codice].
Vi chiediamo, per la referenza indicata, una dichiarazione riferita alla definizione di PFAS dell'art. 5, par. 5, secondo comma, e ai limiti di 25 ppb, 250 ppb e 50 ppm.
Allegate il rapporto di prova del fluoro totale sull'unità finita (stampata, rivestita, incollata), con metodo e laboratorio.
Se il fluoro totale supera 50 mg/kg, fornite la prova della quantità misurata come PFAS o non PFAS (art. 5, par. 5, lett. c), testo rettificato del 28 novembre 2025).
Indicate composizione, rivestimenti, inchiostri e adesivi di ogni componente e l'eventuale contenuto riciclato.
Trasmettete la documentazione MOCA già disponibile (art. 16, par. 2) e il vostro codice di tipo o lotto.
Vi chiediamo un impegno scritto ad aggiornare i dati a ogni modifica di materiale o processo.
Termine di risposta: [data].
Registra ogni risposta con data, versione e referenza. Se un fornitore non esiste più o non collabora, devi compiere ogni sforzo ragionevole: chiedere a chi gli è subentrato o fare valutazioni proprie, conservando le prove dei tentativi (FAQ 2ª ed., sez. X, n. 6, non vincolante).
Che rapporto c'è tra i limiti PFAS del PPWR e le altre norme?
Il limite PFAS del PPWR opera «nella misura in cui» l'immissione non sia già vietata da un altro atto dell'Unione (art. 5, par. 5, terzo comma). È una misura ponte. Entro il 12 agosto 2030 la Commissione valuterà se modificarlo o abrogarlo per evitare sovrapposizioni con il regolamento (CE) n. 1935/2004, il REACH o il regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti (art. 5, par. 5, terzo comma; par. 9).
Per ora nulla cambia. Il PPWR non stabilisce un divieto assoluto ma livelli massimi, e questi limiti non saranno ripresi automaticamente nelle altre norme (FAQ 2ª ed., sez. III, n. 15, non vincolante). Imposta la conformità sul 12 agosto 2026 e tieni d'occhio la revisione del 2030 nella pagina delle scadenze PPWR.
Errori tipici con carta antigrasso, vaschette e bicchieri
Gli errori più frequenti nascono da tre prodotti comuni.
- Carta antigrasso. La resistenza al grasso è storicamente ottenuta con PFAS. La carta o il cartone riciclati con rivestimento antigrasso sono il caso tipico di rischio PFAS anche senza aggiunta intenzionale. Chiedi il fluoro totale sul materiale finito, non una frase generica.
- Vaschette. Si testa la sola plastica o il solo cartoncino e si dimentica il rivestimento, la stampa e la colla. Il limite vale sull'unità intera (FAQ 2ª ed., sez. III, n. 17, non vincolante). Se la vaschetta e il coperchio arrivano da due fornitori, servono i dati di entrambi.
- Bicchieri da asporto. Il rivestimento interno del bicchiere di carta è il punto critico. E il bicchiere è imballaggio di servizio: è immesso da vuoto, quindi la responsabilità sui limiti è di chi lo fornisce al bar (C/2026/3084, sez. 5, non vincolante).
Per i termini usati in questo articolo, dal fabbricante all'unità di imballaggio, c'è il glossario.
Cosa fare adesso, passo per passo
- Elenca tutti gli imballaggi che toccano alimenti: vaschette, carte, film, capsule, bicchieri, coperchi. Lo fa l'ufficio qualità con gli acquisti, in una settimana.
- Verifica per ciascuna referenza chi è il fabbricante ai fini del PPWR: tu per il marchio proprio, il fornitore negli altri casi (art. 3, par. 1, punto 13).
- Scrivi ai fornitori con la richiesta dell'art. 16, usando il modello sopra. Dai un termine e registra le risposte.
- Individua le referenze a rischio: carte e cartoni antigrasso, rivestimenti, fibra riciclata. Metti queste in cima alla lista dei test.
- Fai misurare il fluoro totale sull'unità finita, in un laboratorio accreditato, per le referenze senza dati (art. 36, par. 2). Sotto 50 mg/kg il campione potrebbe considerarsi conforme; sopra, procedi con i passi 2 e 3 del metodo raccomandato.
- Archivia rapporti e dichiarazioni nella documentazione tecnica di ciascun tipo (art. 5, par. 6; Allegato VII) e conservali per 5 anni dall'immissione del monouso (Allegato VII, punto 4).
- Compila o aggiorna la DoC citando le prove PFAS, e falla firmare a chi ha potere di rappresentanza (art. 39).
- Blocca il riempimento degli imballaggi vuoti in magazzino senza prova di conformità e inserisci nei contratti una clausola di aggiornamento dei dati a ogni cambio di materiale, rivestimento o inchiostro.
Errori da evitare
- Accettare "PFAS free" senza analisi: una frase non è una prova per la documentazione tecnica (art. 5, par. 6).
- Chiedere l'assenza di PFOA e PFOS: la definizione del PPWR copre migliaia di sostanze (art. 5, par. 5, secondo comma).
- Aspettare una lista CAS: non sarà pubblicata (FAQ 2ª ed., sez. III, n. 18, non vincolante).
- Testare il materiale grezzo e non l'unità finita con inchiostri e colle (FAQ 2ª ed., sez. III, n. 17, non vincolante).
- Contare sull'esaurimento scorte: non esiste per le PFAS (C/2026/3084, sez. 5, non vincolante).
- Pensare che il riciclato sia esente: le PFAS da materia prima riciclata contano (C/2026/3084, sez. 5, non vincolante).
- Cercare una certificazione PFAS di un ente: la conformità la dichiara il fabbricante con il controllo interno (Allegato VII).
Da ricordare
- Le PFAS sono definite dall'art. 5, par. 5, secondo comma: definizione amplissima, polimeri compresi.
- Tre limiti: 25 ppb per singola PFAS, 250 ppb per la somma, 50 ppm con le polimeriche (art. 5, par. 5).
- Sopra 50 mg/kg di fluoro totale scatta la prova del fluoro verso fabbricante e importatore (lett. c), testo rettificato del 28 novembre 2025).
- Solo per imballaggi a contatto con alimenti, nel perimetro delle norme MOCA (C/2026/3084, sez. 5, non vincolante).
- Dal 12 agosto 2026, senza esaurimento scorte: conta il riempimento per gli imballaggi di vendita (C/2026/3084, sez. 5, non vincolante).
- Vale per l'unità intera e anche per le PFAS non aggiunte apposta (FAQ 2ª ed., sez. III, nn. 16 e 17, non vincolante).
- Prova nella documentazione tecnica dell'Allegato VII (art. 5, par. 6); primo test: fluoro totale.
- I fornitori devono darti i dati (art. 16, par. 1 e 2).
- Revisione anti-sovrapposizione entro il 12 agosto 2030 (art. 5, par. 5, terzo comma).
Domande frequenti
Quali sono i limiti PFAS per gli imballaggi alimentari nel PPWR?
Tre soglie, dal 12 agosto 2026: 25 ppb per ogni PFAS misurata con analisi mirata, 250 ppb per la somma delle PFAS misurate e 50 ppm per tutte le PFAS, comprese quelle polimeriche (art. 5, par. 5). Sopra una qualsiasi delle tre soglie l'imballaggio non si può immettere sul mercato.
Il divieto PFAS negli imballaggi alimentari vale dal 12 agosto 2026 senza esaurimento scorte?
Sì. La Commissione chiarisce che non c'è un periodo transitorio per le scorte: conta il momento dell'immissione sul mercato, che per gli imballaggi di vendita è il riempimento (C/2026/3084, sez. 5, non vincolante). Un imballaggio vuoto fuori limite non si può più riempire dopo quella data.
Cosa sono le PFAS secondo il PPWR?
Qualsiasi sostanza con almeno un atomo di carbonio completamente fluorurato, metile (CF3-) o metilene (-CF2-), con poche eccezioni strutturali (art. 5, par. 5, secondo comma). È una definizione ampia: non basta dichiarare l'assenza di PFOA o PFOS.
I limiti PFAS valgono anche se le PFAS non sono state aggiunte apposta?
Sì. La restrizione non distingue tra aggiunta intenzionale e presenza involontaria (FAQ 2ª ed., sez. III, n. 16, non vincolante). Vale per l'unità intera, inchiostri, vernici e colle compresi (sez. III, n. 17, non vincolante).
Come si dimostra che un imballaggio alimentare rispetta i limiti PFAS?
Nella documentazione tecnica dell'Allegato VII (art. 5, par. 6), con le relazioni sulle prove. In assenza di un metodo armonizzato la Commissione raccomanda tre passi: fluoro totale, poi distinzione tra fluoro organico e inorganico, poi analisi TOP per i limiti di 25 e 250 ppb (C/2026/3084, sez. 5, non vincolante).
Cosa devo chiedere al fornitore della carta o della vaschetta?
Tutte le informazioni e i documenti che ti servono per dimostrare la conformità, compresa la documentazione tecnica (art. 16, par. 1). In pratica: una dichiarazione PFAS riferita alla definizione dell'art. 5, par. 5, e ai tre limiti, con il rapporto di prova sul fluoro totale per il materiale finito.
Il PPWR sostituisce le regole sui materiali a contatto con alimenti?
No. Il regolamento (CE) n. 1935/2004 resta in vigore e la Commissione valuterà entro il 12 agosto 2030 se modificare o abrogare il limite PFAS del PPWR per evitare sovrapposizioni con REACH, 1935/2004 e regolamento (UE) 2019/1021 (art. 5, par. 5, terzo comma).
Prossimo passo
Se devi scrivere ai fornitori e mettere in ordine le prove PFAS, il Toolkit DoC PPWR contiene la checklist dei documenti da chiedere ai fornitori e la lettera pronta. Costa 149 euro + IVA. Se preferisci una mano sul tuo caso, puoi prenotare un'ora di consulenza PPWR.
Fonti
- Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), art. 3, par. 1, punti 10), 11), 13), 16), 17); art. 5, par. 4, 5 (primo, secondo e terzo comma), 6 e 9; art. 15, par. 2; art. 16, par. 1 e 2; artt. 35, 36, 38, 39, 71; Allegato VII, punti 2 e 4; considerando (20), (21), (59). Permalink: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj
- Rettifica in italiano: GU L 2025/90971 del 28 novembre 2025 (art. 5, par. 5, lett. c)).
- Comunicazione della Commissione C/2026/3084 (GUUE 10 giugno 2026), sez. 5: interpretazione non vincolante.
- FAQ PPWR, 2ª edizione (30 luglio 2026), sez. III, nn. 5, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20; sez. X, n. 6: interpretazione non vincolante.