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Dichiarazione di conformità PPWR: chi la fa, come si compila

Foglio della dichiarazione di conformità con otto punti numerati, firma e timbro, collegato a una scatola di cartone
La dichiarazione di conformità: otto punti fissi e la firma del fabbricante, per ogni tipo di imballaggio.

La dichiarazione di conformità PPWR è il documento con cui il fabbricante di un imballaggio attesta che quell'imballaggio rispetta il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). La firma il fabbricante, non il fornitore e non il cliente. Ha otto punti fissi (Allegato VIII), va scritta nella lingua del mercato di vendita e conservata per 5 o 10 anni. È obbligatoria dal 12 agosto 2026.

Chi deve fare la dichiarazione di conformità imballaggi?

La fa il fabbricante dell'imballaggio, sotto la sua esclusiva responsabilità (art. 39, par. 4; Allegato VIII, punto 3).

Il punto delicato è capire chi è il "fabbricante". Non è solo chi produce fisicamente la scatola o il flacone. È fabbricante anche chi fa produrre l'imballaggio da altri e lo vende con il proprio nome o marchio (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a). È la regola del marchio. Anche l'importatore o il distributore che vende imballaggi con il proprio marchio, o che li modifica al punto da incidere sulla conformità, è considerato fabbricante (art. 21). In ogni catena c'è un solo fabbricante (C/2026/3084, sez. 2 e 3, interpretazione non vincolante).

Prima di firmare, il fabbricante verifica da sé la conformità con il modulo A, cioè il controllo interno della produzione, e conserva le prove nella documentazione tecnica (art. 38; Allegato VII, punto 1). Non esiste una "certificazione PPWR" obbligatoria rilasciata da un ente.

C'è un'eccezione per le aziende più piccole. Se chi vende con il proprio marchio è una microimpresa (racc. 2003/361/CE nella versione applicabile all'11 febbraio 2025) e il fornitore si trova nello stesso Stato membro, il fabbricante è il fornitore (art. 3, par. 1, punto 13, lett. b). La Commissione ha trattato solo il caso "stesso Stato membro" (FAQ 2ª ed., sez. II, n. 6, non vincolante). Con un fornitore in un altro Stato membro conviene un accordo scritto.

Un rappresentante autorizzato (cioè un soggetto nell'Unione con mandato scritto) può redigere la DoC per te (art. 17). La documentazione tecnica invece non è delegabile (art. 17, par. 2, ultimo comma) e la responsabilità non passa a nessuno con un contratto (FAQ 2ª ed., sez. X, nn. 1 e 9, non vincolante).

Cosa contiene la DoC imballaggi: gli otto punti dell'Allegato VIII PPWR

La DoC segue la struttura dell'Allegato VIII e va tenuta sempre aggiornata (art. 39, par. 2). In cima porta il numero di identificazione della dichiarazione.

PuntoCosa chiede l'Allegato VIIICosa scrivi tu
1Identificazione univoca dell'imballaggioIl codice del tipo, modello o lotto, lo stesso che sta sull'imballaggio o nel documento di accompagnamento (art. 15, par. 5).
2Nome e indirizzo del fabbricante e, se c'è, del rappresentante autorizzatoRagione sociale e indirizzo postale. Il rappresentante solo se nominato per iscritto.
3"Rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante"Frase fissa, da copiare senza modifiche.
4Oggetto: descrizione che consenta la rintracciabilitàMateriale, formato, dimensioni, componenti (tappo, etichetta, film), destinazione (vendita, multiplo, trasporto), monouso o riutilizzabile.
5Normativa di armonizzazione dell'Unione applicata"Regolamento (UE) 2025/40" e, se la DoC è unica, gli altri atti, per esempio Reg. (CE) 1935/2004 e Reg. (UE) 10/2011 per il contatto con alimenti.
6Norme armonizzate o altre specifiche tecnicheLe norme usate come metodo, nel formato numero:anno (es. EN 13430:2004 nel regime ponte per la riciclabilità), oppure specifiche interne.
7Organismo notificato, se applicabileNon si compila: il modulo A non prevede organismi notificati.
8Informazioni aggiuntiveI requisiti degli artt. 5-12 valutati, il loro stato (vigente o differito) e il numero di versione della DoC.
FirmaA nome e per conto di; luogo e data; nome, cognome, funzione; firmaUna persona con potere di rappresentanza, la data del rilascio e il suo ruolo.

Come leggere la tabella: la colonna centrale è ciò che il regolamento chiede, quella di destra è ciò che scrivi davvero nel tuo documento.

Se all'imballaggio o al prodotto imballato si applicano più atti dell'Unione che chiedono una DoC, puoi farne una sola, anche come fascicolo (art. 39, par. 3). Per un vasetto di vetro per alimenti la DoC unica distingue l'imballaggio dal prodotto confezionato (FAQ 2ª ed., sez. XV, n. 4, non vincolante).

Serve una dichiarazione di conformità per ogni imballaggio?

Serve una DoC per ciascun tipo di imballaggio (Allegato VII, punto 4). Non una per ogni pezzo e nemmeno una sola per tutto il catalogo. Tre regole ti dicono cosa è un "tipo".

  • Il tipo non è il materiale. È il formato o il lotto, non la famiglia di materiali dell'Allegato II (FAQ 2ª ed., sez. XV, n. 2, non vincolante). Se usi solo cartone, puoi avere più DoC.
  • Il tipo è l'unità intera. Flacone, tappo ed etichetta formano un'unità di imballaggio (art. 3, par. 1, punto 45). Basta una DoC per l'unità, con le informazioni su tutti i componenti (FAQ 2ª ed., sez. XV, n. 5, non vincolante).
  • Le taglie si raggruppano solo se cambia poco. Formati diversi dello stesso prodotto stanno in una sola DoC se la differenza non tocca nessun requisito. Se cambia il prodotto confezionato, servono DoC separate (FAQ 2ª ed., sez. XV, n. 10, non vincolante).

Anche gli imballaggi da trasporto hanno bisogno della DoC. Pallet, film estensibile, reggette e scatole sono tipi diversi, ognuno con la propria DoC e il proprio fabbricante (FAQ 2ª ed., sez. XV, n. 11 e sez. II, n. 5, non vincolante). Se ordini un imballaggio da trasporto su misura senza marchio, decidendone tu le specifiche, il fabbricante sei tu (FAQ 2ª ed., sez. X, n. 14, non vincolante).

Ogni imballaggio deve poi riportare tipo, lotto o numero di serie e i dati del fabbricante, sull'imballaggio o nel documento di accompagnamento (art. 15, par. 5 e 6). Basta che il codice colleghi il tipo alla documentazione tecnica e alla DoC (FAQ 2ª ed., sez. X, n. 8, non vincolante).

In che lingua va scritta la DoC e quando va aggiornata?

La DoC va scritta o tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui l'imballaggio è immesso o messo a disposizione (art. 39, par. 2). Se vendi in più Stati, pianifica le traduzioni per ogni mercato (FAQ 2ª ed., sez. XV, n. 14, non vincolante). Una DoC solo in italiano per merce venduta in Germania è incompleta.

La DoC deve essere "continuamente aggiornata" (art. 39, par. 2). Se cambi progettazione, caratteristiche o norme citate, e la modifica può compromettere la conformità, rifai la valutazione (art. 15, par. 4). Tre eventi ti obbligano a rifarla: cambio di materiale, fornitore o componente; nuova norma armonizzata o nuova data di applicazione di un requisito; nuovo mercato con nuova lingua. Una DoC non aggiornata è una non conformità formale (art. 62).

Per quanto tempo va conservata la dichiarazione di conformità PPWR?

Cinque anni per gli imballaggi monouso, dieci anni per quelli riutilizzabili, a partire dall'immissione sul mercato, insieme alla documentazione tecnica (art. 15, par. 3; Allegato VII, punto 4).

Gli stessi termini valgono per il rappresentante autorizzato (art. 17, par. 2, lett. a), per l'importatore (art. 18, par. 7) e per la tracciabilità di fornitori e clienti (art. 22, par. 2). La documentazione di progetto non può restare solo presso il fornitore (FAQ 2ª ed., sez. X, n. 10, non vincolante). Il termine parte da ogni immissione: l'archivio di una referenza si chiude cinque o dieci anni dopo l'ultimo pezzo immesso.

Cosa devono fare importatore e distributore?

L'importatore immette sul mercato solo imballaggi conformi (art. 18, par. 1). Prima verifica che il fabbricante extra UE abbia fatto la valutazione e la documentazione tecnica, e che l'imballaggio sia identificato secondo l'art. 15, par. 5 e 6 (art. 18, par. 2). Indica i propri dati sull'imballaggio o su un documento (art. 18, par. 3) e consegna i documenti entro dieci giorni da una richiesta motivata (art. 18, par. 8).

Il distributore (cioè chi rivende senza essere fabbricante né importatore) non deve tenere copia della DoC. Controlla però che l'imballaggio sia etichettato secondo l'art. 12 e identificato correttamente (art. 19, par. 2) e, se lo ritiene non conforme, non lo mette in vendita (art. 19, par. 3).

Cosa chiedere ai fornitori per compilare la DoC?

I fornitori devono darti tutte le informazioni e i documenti necessari a dimostrare la conformità, compresa la documentazione tecnica, in lingue facilmente comprensibili (art. 16, par. 1). Non possono rifiutarli (FAQ 2ª ed., sez. X, n. 4, non vincolante). Il fornitore alimenta la tua DoC con i dati, ma non la firma al posto tuo.

Cosa chiedere, referenza per referenza:

  1. Composizione di ogni componente: materiali, spessori, pesi, additivi.
  2. Dichiarazione sulle sostanze che destano preoccupazione e sui metalli pesanti (art. 5, par. 1 e 4), con i metodi usati.
  3. Per il contatto con alimenti: dati sulle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) secondo i tre criteri dell'art. 5, par. 5, con rapporti di prova o dichiarazione motivata.
  4. Prove di riciclabilità nel regime ponte (EN 13430:2004) e, se dichiarato, contenuto riciclato con catena di custodia.
  5. Il codice di tipo o lotto del fornitore, per collegarlo al tuo punto 1.
  6. Se il fornitore è lui stesso il fabbricante (film, pallet, scatole standard senza il tuo marchio): la sua DoC.
  7. Un impegno scritto ad aggiornare i dati a ogni modifica.

Registra ogni documento ricevuto con data, versione e referenza. Un modello di lettera per i fornitori e un registro pronto sono nel Toolkit DoC PPWR.

Cosa fare adesso, passo per passo

  1. Elenca tutti gli imballaggi che usi: vendita, multiplo e trasporto. Lo fa l'ufficio acquisti con la produzione, in una settimana.
  2. Stabilisci per iscritto chi è il fabbricante di ogni referenza: tu (marchio proprio) oppure il fornitore. Se hai dubbi, il PPWR Check ti aiuta a inquadrare la tua posizione.
  3. Raggruppa le referenze in tipi: unità intera, taglie insieme solo a parità di caratteristiche (Allegato VII, punto 4).
  4. Scrivi ai fornitori chiedendo i dati dell'art. 16 e, dove sono loro i fabbricanti, la loro DoC. Dai una scadenza e registra le risposte.
  5. Fai la valutazione dei requisiti applicabili per ogni tipo (art. 38) e archivia le prove. Lo fa il responsabile qualità, con il laboratorio se servono prove.
  6. Compila la DoC seguendo gli otto punti dell'Allegato VIII e falla firmare a chi ha potere di rappresentanza. Lascia vuoto il punto 7.
  7. Traduci la DoC nelle lingue degli Stati in cui vendi (art. 39, par. 2).
  8. Archivia DoC e documentazione tecnica per 5 o 10 anni (art. 15, par. 3), con un promemoria per aggiornarle a ogni modifica.

Errori da evitare

  • Pensare che il private label sia esente: con il marchio proprio, distributore o importatore sono considerati fabbricante (art. 21, primo comma).
  • Fare una DoC per singolo componente invece che per l'unità di imballaggio intera (art. 3, par. 1, punto 45).
  • Fare una DoC "ombrello" per tutto il catalogo: non rispetta il "per ciascun tipo" (Allegato VII, punto 4).
  • Compilare il punto 7 con il nome di un laboratorio o di un ente: per il PPWR resta vuoto.
  • Lasciare la DoC ferma dopo un cambio di materiale o fornitore, o solo in italiano per merce venduta all'estero (art. 39, par. 2).
  • Conservare tutto per 5 anni: per i riutilizzabili servono 10 anni (art. 15, par. 3).
  • Delegare tutto al rappresentante autorizzato: la documentazione tecnica non è delegabile (art. 17, par. 2).

Da ricordare

  • La DoC la firma il fabbricante (art. 39, par. 4; Allegato VIII, punto 3).
  • Con il marchio proprio, il fabbricante sei tu (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a; art. 21).
  • Microimpresa con fornitore nello stesso Stato membro: il fabbricante è il fornitore (art. 3, par. 1, punto 13, lett. b).
  • Otto punti fissi più la firma (Allegato VIII); il punto 7 resta vuoto.
  • Una DoC per tipo, sull'unità intera (Allegato VII, punto 4).
  • Lingue dello Stato membro in cui vendi (art. 39, par. 2).
  • Conservazione 5 anni per il monouso, 10 per il riutilizzabile (art. 15, par. 3).
  • I fornitori devono darti i dati (art. 16, par. 1).

I termini tecnici sono spiegati nel glossario; le date di applicazione dei requisiti nella pagina delle scadenze PPWR.

Domande frequenti

Chi deve firmare la dichiarazione di conformità PPWR?
Il fabbricante, sotto la sua esclusiva responsabilità (art. 39, par. 4; Allegato VIII, punto 3). Se vendi l'imballaggio con il tuo marchio, il fabbricante sei tu anche se lo produce un altro (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a).

Cos'è la DoC imballaggi in parole semplici?
È un documento firmato con cui il fabbricante dichiara che un tipo di imballaggio rispetta il Regolamento (UE) 2025/40. Ha otto punti fissi più la firma (Allegato VIII). Non è un certificato di un ente: lo scrive e lo firma il fabbricante.

Serve una dichiarazione di conformità per ogni imballaggio?
Serve una DoC per ciascun tipo di imballaggio (Allegato VII, punto 4), non per ogni pezzo e non una sola per tutto il catalogo. L'unità si dichiara intera, tappo ed etichetta compresi (FAQ 2ª ed., sez. XV, n. 5, non vincolante).

In che lingua va scritta la dichiarazione di conformità PPWR?
Nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui l'imballaggio è immesso o messo a disposizione (art. 39, par. 2). Se vendi in più Stati servono le traduzioni chieste da ciascuno (FAQ 2ª ed., sez. XV, n. 14, non vincolante).

Per quanto tempo va conservata la DoC?
Cinque anni dall'immissione sul mercato per il monouso, dieci per il riutilizzabile, insieme alla documentazione tecnica (art. 15, par. 3). Stessi termini per importatore (art. 18, par. 7) e rappresentante autorizzato (art. 17, par. 2).

Il fornitore può rifiutarsi di darmi i dati per la DoC?
No. Deve darti tutte le informazioni e i documenti necessari a dimostrare la conformità, compresa la documentazione tecnica (art. 16, par. 1). La Commissione precisa che non può rifiutarli (FAQ 2ª ed., sez. X, n. 4, non vincolante).

Prossimo passo

Se devi scrivere la tua prima DoC, il Toolkit DoC PPWR contiene il modello in italiano sull'Allegato VIII con le rettifiche del 28 novembre 2025 e del 18 settembre 2026, le istruzioni passo passo e 3 esempi compilati. Costa 149 euro + IVA. Se preferisci una mano sul tuo caso, puoi prenotare un'ora di consulenza PPWR.

Fonti

  • Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), art. 3, par. 1, punti 13) e 45); artt. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 36, 38, 39, 62, 71; Allegati VII e VIII. Permalink: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj
  • Rettifiche in italiano: GU L 2025/90971 del 28 novembre 2025; GU L 2026/90776 del 18 settembre 2026.
  • Comunicazione della Commissione C/2026/3084 (GUUE 10 giugno 2026), sez. 2, 3 e 5: interpretazione non vincolante.
  • FAQ PPWR, 2ª edizione (agosto 2026; Ufficio delle pubblicazioni, 30 luglio 2026; ISBN 978-92-68-42316-5), sez. II, nn. 5 e 6; sez. X, nn. 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14; sez. XV, nn. 2, 4, 5, 10, 11, 14: interpretazione non vincolante.
  • Raccomandazione 2003/361/CE nella versione applicabile all'11 febbraio 2025 (definizione di microimpresa).
Scritto dalla Redazione Osservatorio Imballaggi. Aggiornato il 25/09/2026.