Importi giocattoli dalla Cina: cosa devi avere sull'imballaggio e nei documenti con il PPWR
L'importatore di imballaggi secondo il PPWR deve verificare, prima di vendere, che la fabbrica extra UE abbia fatto valutazione di conformità, documentazione tecnica e dichiarazione di conformità. Deve poi mettere i propri dati sull'imballaggio, tenere copia della dichiarazione per 5 o 10 anni e consegnare i documenti alle autorità entro 10 giorni (art. 18). Se vende con il proprio marchio, diventa lui il fabbricante (art. 21).
Il caso: un importatore di giocattoli, 40 container l'anno
Prendiamo un importatore con sede in Italia, 12 dipendenti e 40 container l'anno di giocattoli da tre fabbriche cinesi. I numeri sono un esempio. Le referenze sono circa 250: giochi in scatola di cartone con finestra in plastica, peluche in busta, costruzioni in secchiello. Metà dei giocattoli arriva con il marchio della fabbrica; l'altra metà con il marchio dell'importatore, che disegna anche la scatola di vendita.
Finora l'ufficio acquisti chiedeva ai fornitori solo il certificato di sicurezza del giocattolo. Dell'imballaggio nessuno si è mai occupato. Dal 12 agosto 2026 il PPWR si applica a tutte le immissioni sul mercato, imballaggi importati compresi (art. 71; considerando 78). Non esiste una regola speciale per i giocattoli: il regolamento li nomina solo nel riesame dello spazio vuoto previsto entro il 12 febbraio 2032 (art. 24, par. 6).
Chi è l'importatore di imballaggi per il PPWR?
Sei importatore se sei stabilito nell'Unione e immetti sul mercato dell'Unione un imballaggio, vuoto o con dentro un prodotto, che arriva da un paese terzo (art. 3, par. 1, punto 17). La Commissione, in una guida che è interpretazione non vincolante, precisa che le condizioni sono due e devono esserci entrambe: sede registrata in uno Stato membro e merce di origine extra UE (C/2026/3084, sez. 4).
La scatola viaggia con il giocattolo dentro, ma questo non ti tira fuori. Gli imballaggi da paesi terzi devono essere conformi sia se importati vuoti sia se importati con il prodotto (considerando 78). L'imballaggio per la vendita, cioè la scatola che il cliente vede sullo scaffale, è immesso sul mercato quando è riempito. Per l'import il momento che conta è l'immissione in libera pratica al termine del regime doganale, cioè lo sdoganamento (C/2026/3084, sez. 5, non vincolante).
Se la merce resta in transito verso un paese terzo, senza dichiarazione di libera pratica né vendita nell'Unione, il PPWR non si applica (FAQ 2ª ed., sez. X, n. 12, interpretazione non vincolante). Nelle vendite a distanza, però, l'immissione può precedere la libera pratica. Chi non ha una società nell'Unione non può essere importatore: una succursale non basta (C/2026/3084, sez. 4, non vincolante).
Cosa deve verificare l'importatore prima di immettere l'imballaggio (art. 18)?
Prima dello sdoganamento devi assicurarti di quattro cose (art. 18, par. 2): che il fabbricante abbia eseguito la valutazione di conformità dell'art. 38 e redatto la documentazione tecnica dell'Allegato VII; che l'imballaggio sia etichettato secondo l'art. 12; che sia corredato dei documenti prescritti; che sul pacco ci siano tipo, lotto o numero di serie e i dati del fabbricante (art. 15, par. 5 e 6). Se hai motivo di credere che non sia conforme, non lo immetti finché non è reso conforme.
Le FAQ della Commissione riassumono il tutto in un vademecum dell'importatore: valutazione e DoC del fabbricante extra UE, rispetto dell'art. 15, par. 5 e 6, documenti a corredo, accordi contrattuali con i fornitori di paesi terzi (FAQ 2ª ed., sez. X, n. 11, non vincolante). Vale anche per i materiali generici senza marchio, come fogli di carta o riempitivi: se li importi, la documentazione la devi avere tu.
Ci sono altri tre doveri, meno noti. Magazzino e trasporto sotto la tua responsabilità non devono mettere a rischio la conformità (art. 18, par. 5). Se scopri che un imballaggio già venduto non è conforme, prendi subito le misure correttive, fino al ritiro o al richiamo, e informi le autorità (art. 18, par. 6). E i disegni e i materiali dei componenti devono stare nel fascicolo del fabbricante, non solo presso il fornitore (Allegato VII, punto 2; FAQ 2ª ed., sez. X, n. 10, non vincolante).
Nel nostro esempio, per le 125 referenze a marchio della fabbrica la checklist di ingresso ha quattro righe. DoC ricevuta, documentazione tecnica accessibile, dati del fabbricante sulla scatola, lotto sulla scatola. Una riga vuota blocca lo sdoganamento della referenza. Come leggere il documento lo spiega l'articolo sulla dichiarazione di conformità PPWR.
Quali dati dell'importatore vanno sull'imballaggio?
Sulla scatola metti il tuo nome o la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale di contatto e, se li hai, i recapiti elettronici (art. 18, par. 3). Se sull'imballaggio non c'è modo, le informazioni vanno nel supporto dati digitale dell'art. 12 o in un documento a corredo del prodotto imballato. Devono essere chiare, leggibili e non confondersi con le informazioni di etichettatura del prodotto previste da altre norme dell'Unione (art. 18, par. 4).
Sulla scatola importata convivono quindi i dati del fabbricante (art. 15, par. 6) e i tuoi (art. 18, par. 3). Il layout deve ospitarli entrambi senza coprire il lotto. Come finestra, cartone e nastro entrano in un'unica valutazione lo spiega l'articolo sulla scatola con finestra e il nastro.
Quando l'importatore diventa fabbricante (art. 21)?
Quando vende l'imballaggio con il proprio nome o marchio, oppure quando modifica un imballaggio già immesso in modo da incidere sulla conformità (art. 21, primo comma). In quel caso è considerato fabbricante e assume tutti gli obblighi dell'art. 15: valutazione, documentazione tecnica, DoC, marcature, misure correttive. La Commissione conferma che private label e rietichettature spostano gli obblighi sull'importatore (C/2026/3084, sez. 2, non vincolante).
La regola vale anche a monte: è fabbricante chi fa progettare o fabbricare imballaggi con il proprio nome o marchio (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a). Se la scatola non porta nessun marchio, fabbricante è chi la ordina e ne decide le specifiche (C/2026/3084, sez. 2, non vincolante). Nel nostro caso l'importatore disegna la scatola e la fa stampare in Cina con il proprio logo: per quelle 125 referenze il fabbricante è lui.
| Referenza | Chi è il fabbricante | Cosa fa l'importatore |
|---|---|---|
| Gioco con marchio della fabbrica cinese, scatola decisa dalla fabbrica | La fabbrica cinese | Verifica l'esistenza di valutazione, documentazione tecnica e DoC; tiene copia della DoC; mette i propri dati sulla scatola (art. 18) |
| Gioco con marchio dell'importatore, scatola disegnata dall'importatore | L'importatore (art. 21, primo comma; art. 3, par. 1, punto 13, lett. a) | Esegue la valutazione, redige documentazione tecnica e DoC, mette identificazione e dati sulla scatola (art. 15) |
| Gioco con marchio della fabbrica, scatola rifatta dall'importatore in Italia in modo che incide sulla conformità | L'importatore (art. 21, primo comma) | Nuova valutazione e nuova DoC per l'imballaggio modificato |
Come leggere la tabella: la riga cambia in base a chi mette il marchio e a chi decide la scatola, non in base a chi la stampa fisicamente.
L'eccezione per le microimprese non aiuta qui: vale solo se il fornitore dell'imballaggio è situato nell'Unione (art. 21, secondo comma). Con 12 dipendenti non sei microimpresa e comunque il fornitore è in Cina. Per capire in quale casella stai, leggi l'articolo su fabbricante, importatore e distributore nella filiera o fai il PPWR Check.
Il fornitore cinese non risponde all'art. 16: cosa fare?
L'art. 16 obbliga i fornitori a dare al fabbricante tutte le informazioni e i documenti necessari a dimostrare la conformità, compresa la documentazione tecnica, in una lingua comprensibile (art. 16, par. 1). Le FAQ dicono che i fornitori non possono rifiutare (FAQ 2ª ed., sez. X, n. 4, non vincolante). Ma il regolamento vincola i fornitori come operatori della catena dell'Unione: non impone obblighi diretti a chi sta in un paese terzo.
Con una fabbrica cinese, quindi, la leva non è la legge ma il contratto. Sei tu a dover garantire che la documentazione esista prima dell'immissione (art. 18, par. 2) e a doverla far avere alle autorità (art. 18, par. 7 e 8). Se il fornitore non risponde, quella referenza non si sdogana.
Cosa chiedere, per ogni tipo di scatola: composizione e peso dei materiali; sostanze che destano preoccupazione, da ridurre al minimo (art. 5, par. 1); prova che la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non supera 100 mg/kg (art. 5, par. 4); tipo o lotto usato; disegni e materiali dei componenti (Allegato VII, punto 2). Le prove finiscono nella documentazione tecnica (art. 5, par. 6) e servono a identificare le sostanze e scrivere la DoC (FAQ 2ª ed., sez. III, n. 5, non vincolante).
Se importi anche imballaggi a contatto con alimenti, per esempio il barattolo di caramelle abbinato al gioco, entrano i limiti sui PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche). Chi fornisce il materiale deve dare, su richiesta, la prova del fluoro oltre 50 mg/kg al fabbricante o all'importatore ai sensi del PPWR (art. 5, par. 5, lett. c, come rettificato il 28 novembre 2025). Il dettaglio è nell'articolo sui limiti PFAS negli imballaggi alimentari.
Il rappresentante autorizzato serve all'importatore?
No, non al posto dei tuoi obblighi. Il rappresentante autorizzato è una persona stabilita nell'Unione con mandato scritto del fabbricante (art. 3, par. 1, punto 19; art. 17, par. 1). Il mandato gli consente almeno di tenere DoC e documentazione tecnica a disposizione delle autorità per 5 o 10 anni, cooperare, fornire i documenti entro 10 giorni e porre fine al mandato se il fabbricante viola i propri obblighi (art. 17, par. 2). Non può però garantire la conformità né redigere la documentazione tecnica (art. 17, par. 2, ultimo comma; Allegato VII, punto 5).
La fabbrica cinese può nominarlo, e per te è una comodità: copia della DoC e accesso al fascicolo diventano più facili. Ma i tuoi doveri dell'art. 18 restano tutti. Il fabbricante di paese terzo con sola succursale nell'Unione deve costituire una controllata o nominare un rappresentante autorizzato, se lo Stato membro lo richiede (C/2026/3084, sez. 4, non vincolante).
Non confonderlo con il rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore (EPR), figura distinta (art. 3, par. 1, punto 20), che serve a chi vende a distanza in un altro Stato membro (art. 45, par. 3). Solo su questo secondo obbligo la Commissione ha proposto il 10 dicembre 2025 una sospensione fino al 1° gennaio 2035 (COM(2025) 982, procedura 2025/0395(COD)). Al 24 settembre 2026 la proposta non produce effetti: l'art. 45, par. 3, è vigente.
L'importatore è anche "produttore" per l'EPR?
Sì, di regola. Il "produttore" è la figura su cui gravano registrazione e contributi EPR ed è distinta dal fabbricante (art. 3, par. 1, punto 15). Rientra nella definizione chi è stabilito in uno Stato membro e vi mette a disposizione per la prima volta prodotti imballati (lett. b). L'importatore italiano che sdogana i giocattoli e li vende in Italia è produttore in Italia.
Come produttore ti iscrivi nel registro dei produttori, non vendi se non sei registrato e comunichi i dati entro il 1° giugno di ogni anno, con un regime semplificato sotto le 10 tonnellate l'anno (art. 44, par. 2, 4, 7 e 8). Non esiste un'esenzione generale per le microimprese (FAQ 2ª ed., sez. XVIII, n. 1, non vincolante). Se vendi a distanza a utilizzatori finali in un altro Stato membro, sei produttore anche lì (lett. c e d, nel testo rettificato il 18 settembre 2026).
Cosa fare adesso, passo per passo
- Dividi le 250 referenze in due elenchi: marchio della fabbrica e marchio proprio. Lo fanno acquisti e qualità in una settimana (art. 21).
- Scrivi a ogni fabbrica cinese l'elenco dei documenti: DoC, documentazione tecnica, dati su materiali e sostanze, lotto, dati del fabbricante sulla scatola (art. 18, par. 2; art. 5).
- Inserisci nei contratti la consegna dei documenti prima della spedizione e l'accesso al fascicolo per 5 o 10 anni (art. 18, par. 7).
- Aggiorna il layout delle scatole con nome, indirizzo postale e recapiti elettronici dell'importatore, prima del prossimo ordine (art. 18, par. 3).
- Prepara, per le referenze a marchio proprio, valutazione, documentazione tecnica e DoC come fabbricante (art. 15; art. 38; art. 39).
- Blocca allo sdoganamento ogni referenza senza checklist completa (art. 18, par. 2).
- Organizza un archivio per referenza e data di sdoganamento che risponda entro 10 giorni (art. 18, par. 8).
- Verifica l'iscrizione al registro dei produttori e la comunicazione annuale (art. 44).
Errori da evitare
- Pensare che l'imballaggio "arrivi col giocattolo" e non ti riguardi: la conformità è dovuta anche per gli imballaggi importati con il prodotto (considerando 78).
- Fidarsi di un certificato generico della fabbrica: senza copia della DoC e accesso al fascicolo sei inadempiente (art. 18, par. 2, 7 e 8).
- Mettere il proprio logo sulla scatola senza sapere che così diventi fabbricante (art. 21, primo comma).
- Dimenticare i propri dati sulla scatola: è una non conformità formale che porta al blocco del prodotto (art. 18, par. 3; art. 62, lett. e).
- Archiviare tutto per 5 anni: per gli imballaggi riutilizzabili servono 10 anni (art. 18, par. 7).
- Contare sul rappresentante autorizzato per la documentazione tecnica: non può redigerla (art. 17, par. 2, ultimo comma).
- Confondere fabbricante e produttore: il primo fa la DoC, il secondo si iscrive al registro EPR; puoi essere entrambi (art. 3, par. 1, punti 13 e 15).
Da ricordare
- Importatore è chi ha sede nell'Unione e immette imballaggi da paesi terzi (art. 3, par. 1, punto 17).
- Prima dello sdoganamento: valutazione, documentazione tecnica, DoC, documenti a corredo, lotto e dati del fabbricante (art. 18, par. 2).
- Per l'import l'immissione avviene con la libera pratica, cioè lo sdoganamento (C/2026/3084, sez. 5, non vincolante).
- I tuoi dati vanno sulla scatola o, se impossibile, nel supporto digitale o in un documento (art. 18, par. 3).
- Copia della DoC per 5 anni (monouso) o 10 (riutilizzabile); documenti alle autorità in 10 giorni (art. 18, par. 7 e 8).
- Marchio proprio o modifica che incide sulla conformità: diventi fabbricante (art. 21).
- Con un fornitore extra UE i dati sulle sostanze li ottieni per contratto, non per l'art. 16.
- Il rappresentante autorizzato del fabbricante non sostituisce i tuoi obblighi (art. 17).
- Sei anche produttore EPR: registro e comunicazione annuale (art. 3, par. 1, punto 15; art. 44).
I termini tecnici sono spiegati nel glossario. Le date di applicazione sono nell'articolo su cosa vale dal 12 agosto 2026.
Domande frequenti
Chi è l'importatore di imballaggi secondo il PPWR?
Chi è stabilito nell'Unione e immette sul mercato dell'Unione un imballaggio, vuoto o con dentro un prodotto, che arriva da un paese terzo (art. 3, par. 1, punto 17). Servono entrambe le condizioni (C/2026/3084, sez. 4, non vincolante).
L'importatore deve fare la dichiarazione di conformità PPWR?
No, se la merce arriva con il marchio della fabbrica estera: la DoC la redige il fabbricante e l'importatore ne tiene una copia (art. 18, par. 2 e 7). Sì, se vende con il proprio marchio: allora è considerato fabbricante e la DoC la fa lui (art. 21, primo comma).
Cosa deve controllare l'importatore prima di vendere l'imballaggio importato?
Che il fabbricante abbia fatto valutazione e documentazione tecnica e che l'imballaggio sia etichettato, corredato dei documenti e identificato con lotto e dati del fabbricante (art. 18, par. 2). Se ha motivo di credere che non sia conforme, non lo immette.
Quali dati deve mettere l'importatore sull'imballaggio?
Nome o denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo postale di contatto e, se disponibili, i recapiti elettronici (art. 18, par. 3). Se non c'è spazio, li mette nel supporto dati digitale o in un documento a corredo del prodotto imballato.
Per quanto tempo l'importatore conserva la copia della DoC?
Cinque anni dall'immissione per l'imballaggio monouso, dieci per il riutilizzabile (art. 18, par. 7). Nello stesso periodo deve poter consegnare la documentazione tecnica del fabbricante entro 10 giorni da una richiesta motivata (art. 18, par. 8).
Il fornitore cinese è obbligato a darmi i dati sulle sostanze?
L'art. 16 vincola i fornitori della catena UE, non chi sta in un paese terzo. Con un fornitore extra UE le prove le ottieni tu per contratto, perché sei tu a dover garantire che la documentazione esista (art. 18, par. 2; FAQ 2ª ed., sez. X, n. 11, non vincolante).
Quando l'imballaggio importato è immesso sul mercato?
Con l'immissione in libera pratica al termine del regime doganale, cioè allo sdoganamento (C/2026/3084, sez. 5, non vincolante). Nelle vendite a distanza l'immissione può precedere la libera pratica (FAQ 2ª ed., sez. X, n. 12, non vincolante).
Prossimo passo
Per le referenze a marchio proprio la DoC la scrivi tu. Il Toolkit DoC PPWR contiene il modello sull'Allegato VIII, le istruzioni passo passo e 3 esempi compilati. Costa 149 euro + IVA.
Fonti
- Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), art. 3, par. 1, punti 13), 15), 17), 19), 20); art. 5, par. 1, 4, 5 e 6; art. 15, par. 5 e 6; art. 16, par. 1; art. 17, par. 1 e 2; art. 18, par. 1-9; art. 21; art. 24, par. 6; art. 38; art. 39, par. 3; art. 44, par. 2, 4, 7 e 8; art. 45, par. 3; art. 61; art. 62; art. 71; considerando (78); Allegato VII, punti 2 e 5; Allegato VIII. Permalink: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj
- Rettifica del Reg. (UE) 2025/40, GU L 2025/90971 del 28 novembre 2025 (art. 5, par. 5, lett. c) e GU L 2026/90776 del 18 settembre 2026 (art. 3, par. 1, punto 15, lett. c e d).
- Proposta di regolamento COM(2025) 982 final del 10 dicembre 2025, procedura 2025/0395(COD): sospensione dell'art. 45, par. 3, PPWR; al 24 settembre 2026 non produce effetti.
- Comunicazione della Commissione C/2026/3084 (GUUE 10 giugno 2026), sez. 2, 4 e 5: interpretazione non vincolante.
- FAQ PPWR, 2ª edizione (agosto 2026; Ufficio delle pubblicazioni, 30 luglio 2026; ISBN 978-92-68-42316-5), sez. III, n. 5; sez. X, nn. 4, 10, 11 e 12; sez. XVIII, n. 1: interpretazione non vincolante.