PPWRGuida · 12 minuti

Etichetta imballaggi 2028: cosa cambia e cosa fare oggi

Astuccio con area tratteggiata vuota per l'etichetta di cernita, sigle PAP 21 e PET 1, calendario 12 AGO 2028, atto atteso
L'astuccio di oggi: spazio riservato alla futura etichetta di cernita, sigle attuali al loro posto e data segnata come mobile.

L'etichetta imballaggi 2028 è l'etichetta armonizzata di cernita prevista dal PPWR, il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Parte dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l'atto della Commissione, se posteriore. Quell'atto al 23 settembre 2026 non c'è, quindi la data si sposta. Nel frattempo le sigle di oggi, come PET 1 e PAP 20, restano valide fino al 12 agosto 2028.

Cos'è l'etichetta di cernita PPWR e a cosa serve?

È un'etichetta armonizzata sui materiali che compongono l'imballaggio, fatta di pittogrammi, che aiuta il consumatore a fare la raccolta differenziata (art. 12, par. 1). Deve essere facilmente comprensibile, anche dalle persone con disabilità.

Il regolamento la vuole riconoscibile da tutti, a prescindere dall'età e dalla lingua: pittogrammi con un uso minimo di parole (considerando 64). Etichette corrispondenti andranno sui contenitori per la raccolta, a carico degli Stati membri, entro il 12 agosto 2028 o 30 mesi dall'adozione degli atti dell'art. 13, par. 2, se posteriore (art. 13, par. 1).

Per gli imballaggi compostabili dell'art. 9, par. 1, come le bustine di tè permeabili, l'etichetta dirà anche che il materiale è compostabile ma non adatto al compostaggio domestico (art. 12, par. 1).

Da quando è obbligatoria l'etichetta imballaggi 2028?

Dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti di esecuzione, se posteriore (art. 12, par. 1). La seconda parte della frase è quella che conta oggi.

La Commissione doveva adottare l'atto con l'etichetta armonizzata e le specifiche dei formati, anche digitali, entro il 12 agosto 2026 (art. 12, par. 6). Al 23 settembre 2026 la pagina di attuazione della Commissione elenca l'atto tra quelli in preparazione e non ne segnala l'adozione. Esiste solo una proposta tecnica del JRC (il centro di ricerca della Commissione) del 13 gennaio 2026, non vincolante.

Lo stesso atto governa anche l'etichetta di riutilizzabilità con codice QR (art. 12, par. 2) e le etichette volontarie su riciclato e bio-based (art. 12, par. 4). Il quadro generale delle date è nell'articolo PPWR dal 12 agosto 2026: cosa vale davvero e cosa slitta.

EtichettaBase giuridicaData scritta nel regolamentoClausola mobile
Cernita dei materiali (obbligatoria)art. 12, par. 112 agosto 2028o 24 mesi dopo l'atto ex art. 12, par. 6 o 7, se posteriore
Riutilizzabilità con QRart. 12, par. 212 febbraio 2029o 30 mesi dopo l'atto ex art. 12, par. 6, se posteriore
Contenitori per la raccolta (a carico degli Stati)art. 13, par. 112 agosto 2028o 30 mesi dall'adozione degli atti ex art. 13, par. 2, se posteriore
Fine delle sigle della decisione 97/129/CEart. 70, par. 212 agosto 2028nessuna: data fissa

Come leggerla: le prime tre righe slittano insieme all'atto, l'ultima no. È l'unica data certa di questa storia.

Le sigle PET 1 e PAP 20 sono ancora valide?

Sì, fino al 12 agosto 2028. Le sigle dei materiali (come PET 1 o PAP 20-22) vengono dalla decisione 97/129/CE, che il PPWR abroga da quella data (art. 70, par. 2).

Fino ad allora usarle è facoltativo. Ma se usi un sistema di sigle, deve essere quello della decisione: codifiche alternative non sono ammesse, e dopo il 12 agosto 2028 le abbreviazioni della decisione non saranno più consentite (C/2026/3084, sez. 13, interpretazione non vincolante). Le sigle confluiranno nell'atto di esecuzione sull'etichetta (considerando 74).

L'etichettatura ambientale che uso oggi resta dovuta?

Sì, fino alla data mobile dell'etichetta armonizzata. Per la Commissione, l'etichettatura dell'art. 12 è esaustiva e pienamente armonizzata, salvo il deposito cauzionale: dopo la data di applicazione, gli Stati membri non potranno mantenere etichette nazionali di cernita accanto a quella europea e dovrebbero abrogare o adattare prima le proprie misure (C/2026/3084, sez. 13, interpretazione non vincolante).

Tradotto: nessun obbligo di rietichettare oggi, e l'etichettatura ambientale nazionale che applichi resta dovuta finché non parte quella armonizzata. Cosa diversa è l'identificazione dell'imballaggio e del fabbricante (art. 15, par. 5 e 6), già dovuta dal 12 agosto 2026: per le scorte precedenti basta un documento di accompagnamento (FAQ PPWR, 2ª ed., sez. X, n. 5, interpretazione non vincolante).

Quali imballaggi sono esclusi dall'etichetta di cernita?

Sono esclusi gli imballaggi per il trasporto e quelli soggetti a un sistema di deposito cauzionale e restituzione, cioè DRS (art. 12, par. 1). L'esenzione per il trasporto ha un'eccezione grossa: gli imballaggi per il commercio elettronico rientrano nell'obbligo.

La Commissione aggiunge, solo per via interpretativa, gli imballaggi di prodotti usati esclusivamente da professionisti, come i dispositivi medici a uso professionale (C/2026/3084, sez. 13, non vincolante): non è un'esenzione scritta nel regolamento. Per farmaci e dispositivi medici l'art. 12 non si applica se manca lo spazio o se l'etichetta compromette l'uso sicuro (art. 12, par. 11).

Quanto tempo ho per smaltire le confezioni già stampate?

Fino a tre anni dall'entrata in vigore delle prescrizioni di etichettatura (art. 12, par. 12). Gli imballaggi fabbricati nell'Unione o importati prima della scadenza, e non conformi, possono essere messi a disposizione sul mercato per quel periodo.

Due precisazioni cambiano i conti. Prima: i tre anni partono dalla data mobile della nuova etichetta, non dal 12 agosto 2026. Seconda: il criterio è la fabbricazione o l'importazione, non l'immissione sul mercato, e c'è un tetto di tre anni.

Come e dove va messa l'etichetta, e in che lingua?

Va apposta, stampata o incisa sull'imballaggio in modo visibile, leggibile e duraturo (art. 12, par. 5). Nelle vendite online le informazioni devono essere disponibili prima dell'acquisto, quindi nella scheda prodotto.

Se l'imballaggio singolo è troppo piccolo, l'etichetta va sull'imballaggio multiplo; se nemmeno questo è possibile, le informazioni si danno con un unico codice leggibile elettronicamente. Le lingue le decide lo Stato membro di destinazione (art. 12, par. 5).

In aggiunta all'etichetta puoi apporre, in via volontaria, un codice QR con la destinazione di ciascun componente separato (art. 12, par. 1). Ma il QR regolamentare non può portare a pagine promozionali (art. 12, par. 5). Come funziona lo trovi in codice QR ed etichetta digitale sugli imballaggi.

Cosa è già vietato oggi sulle etichette?

I simboli ingannevoli. Dal 12 agosto 2026 nessun operatore può fornire o esporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche dell'imballaggio o sulla gestione del rifiuto (art. 12, par. 8; art. 71). L'inganno riguarda riciclabilità, riciclato, riutilizzabilità, compostabilità, bio-based e sostanze pericolose (FAQ PPWR, 2ª ed., sez. VIII, n. 2, interpretazione non vincolante).

Due regole collegate. Le etichette con la percentuale di riciclato o di plastica a base biologica restano volontarie, ma dal 12 agosto 2028 (o 24 mesi dopo l'atto, se posteriore) devono seguire il formato armonizzato e la metodologia dell'art. 7, par. 8 (art. 12, par. 4). I simboli EPR, cioè della responsabilità estesa del produttore, potranno essere indicati solo in digitale, tramite QR, entro il 12 febbraio 2027 (art. 12, par. 9); il logo del consorzio non è un obbligo PPWR (FAQ CONAI del 28 agosto 2026, non vincolante).

Cosa fare adesso, passo per passo

  1. Elenca i tuoi imballaggi per la vendita e per l'e-commerce, con le sigle stampate su ciascuno. Lo fa l'ufficio qualità con il marketing, in una settimana.
  2. Verifica che ogni sigla sia della decisione 97/129/CE e non una codifica interna (C/2026/3084, sez. 13, non vincolante).
  3. Segna in agenda il 12 agosto 2028 come fine delle sigle (art. 70, par. 2) e l'etichetta di cernita come "in attesa dell'atto ex art. 12, par. 6".
  4. Riserva nelle grafiche uno spazio libero per la futura etichetta e per un QR. Non stampare nulla dentro quello spazio.
  5. Controlla loghi, frecce e simboli ambientali già presenti: se possono confondere, toglili (art. 12, par. 8).
  6. Dimensiona i lotti di stampa sulla finestra di tre anni (art. 12, par. 12).
  7. Iscriviti al calendario delle scadenze PPWR per sapere quando l'atto entra in vigore: da quel giorno contano i 24 mesi.

Errori da evitare

  • Rifare la grafica adesso. L'atto non c'è, i pittogrammi non ci sono e la data si sposterà con lui.
  • Togliere le sigle prima del tempo. Fino al 12 agosto 2028 restano legittime (art. 70, par. 2).
  • Inventare un sistema di sigle proprio. Se usi sigle, devono essere quelle della decisione 97/129/CE (C/2026/3084, sez. 13, non vincolante).
  • Considerare la scatola e-commerce "trasporto". Non lo è: l'etichetta serve anche lì (art. 12, par. 1).
  • Contare i tre anni dal 12 agosto 2026. Partono dalla data mobile della nuova etichetta (art. 12, par. 12).
  • Stampare un pittogramma "PPWR" anticipato. Rischia di essere ingannevole (art. 12, par. 8).

Da ricordare

  • Etichetta di cernita: dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l'atto, se posteriore (art. 12, par. 1).
  • L'atto ex art. 12, par. 6 al 23 settembre 2026 non è adottato: la data è mobile.
  • Sigle PET 1, PAP 20-22: valide fino al 12 agosto 2028, poi la decisione 97/129/CE è abrogata (art. 70, par. 2).
  • Esclusi: trasporto e DRS; inclusi: e-commerce (art. 12, par. 1).
  • Scorte: fino a tre anni dalla data mobile per gli imballaggi fabbricati o importati prima (art. 12, par. 12).
  • Simboli ingannevoli: già vietati dal 12 agosto 2026 (art. 12, par. 8).

Domande frequenti

L'etichetta imballaggi 2028 è già obbligatoria?
No. L'etichetta armonizzata di cernita si applica dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione, se posteriore (art. 12, par. 1). Al 23 settembre 2026 l'atto (art. 12, par. 6) non è adottato, quindi la data effettiva è più avanti del 12 agosto 2028.

Le sigle PET 1 e PAP 20 sono ancora valide?
Sì, fino al 12 agosto 2028. La decisione 97/129/CE che le ha istituite è abrogata da quella data (art. 70, par. 2). Fino ad allora usarle è facoltativo, ma se usi un sistema di sigle deve essere quello (C/2026/3084, sez. 13, non vincolante).

Cosa succede se ho scorte di imballaggi stampati senza la nuova etichetta?
Gli imballaggi fabbricati o importati prima della scadenza possono restare in vendita fino a tre anni dall'entrata in vigore delle prescrizioni di etichettatura (art. 12, par. 12). I tre anni partono dalla data mobile, non dal 12 agosto 2026.

L'etichetta di cernita PPWR serve anche sulla scatola di spedizione?
Dipende. Gli imballaggi per il trasporto sono esclusi, ma quelli per il commercio elettronico no (art. 12, par. 1). La scatola con cui spedisci al consumatore finale dovrà avere l'etichetta; il cartone che va al grossista no.

Posso già mettere un pittogramma "PPWR" sulle mie confezioni?
No. Non esistono ancora pittogrammi adottati: arriveranno con l'atto di esecuzione. Simboli inventati rischiano di essere ingannevoli, e il divieto di etichette ingannevoli vale già dal 12 agosto 2026 (art. 12, par. 8).

Devo scrivere la percentuale di riciclato sull'etichetta?
No, è volontario. Ma se la scrivi dal 12 agosto 2028 (o 24 mesi dopo l'atto, se posteriore) devi usare il formato armonizzato e la metodologia di calcolo dell'art. 7, par. 8 (art. 12, par. 4).

Prossimo passo

La cosa più utile oggi non è ridisegnare, è sapere il giorno in cui l'atto entra in vigore: da lì partono i 24 mesi. Tutte le date del PPWR in un calendario, con promemoria. Per i termini che non conosci c'è il glossario del PPWR.

Scritto dalla Redazione Osservatorio Imballaggi. Aggiornato il 29/09/2026.