PPWRCaso pratico · 18 minuti

Imballaggi formaggi e salumi PPWR: sottovuoto, vaschette e riciclato dal 2030

Forma di formaggio porzionata in busta sottovuoto, vaschetta di affettati con film di chiusura e cartellino RICICLATO 2030
Lo spicchio di formaggio sottovuoto e la vaschetta di affettati con film di chiusura: dal 2030 la loro plastica dovrà contenere riciclato.

Gli imballaggi di formaggi e salumi sono "sensibili al contatto" per il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), perché toccano un alimento. Dal 2030 la loro plastica dovrà contenere almeno il 30 per cento di riciclato se è PET (polietilene tereftalato), il 10 per cento se è un'altra plastica (art. 7). La dichiarazione di conformità la firma chi riempie con il proprio marchio.

Il caso: un caseificio con salumi, 15 addetti e tre confezioni

Prendiamo un caseificio con 15 addetti che produce anche salumi e vende a negozi e a una catena della grande distribuzione organizzata (GDO). I numeri sono un esempio.

  1. Formaggio stagionato in spicchi: busta sottovuoto multistrato da 4 grammi, comprata neutra da un converter (chi trasforma il film in buste), con etichetta di carta con il marchio.
  2. Mozzarelle: vaschetta di polipropilene (PP) da 12 grammi, chiusa da un film da 1,5 grammi stampato con il marchio.
  3. Affettati in atmosfera protettiva, cioè con gas che proteggono il prodotto: vaschetta in PET da 24 grammi, film pelabile da 1,1 grammi, etichetta di carta da 0,9 grammi. Una parte esce con il marchio della catena.

Perché gli imballaggi di formaggi e salumi sono "sensibili al contatto"?

Perché contengono un alimento. È sensibile al contatto l'imballaggio destinato ai prodotti disciplinati da un elenco di atti europei: tra questi il reg. (CE) n. 1935/2004 sui materiali a contatto con gli alimenti, poi mangimi, cosmetici, farmaci e dispositivi medici (art. 3, par. 1, punto 49). Conta il contenuto, non il materiale: la stessa vaschetta in PP è sensibile al contatto con le mozzarelle, non con le viti.

Il regolamento gradua le quote di riciclato secondo la sensibilità al contatto (considerando 36). La Commissione suggerisce due passi, per ogni parte in plastica: prima chiedi se l'imballaggio è sensibile al contatto, poi di quale polimero è fatto (FAQ 2ª ed., sez. V, n. 5). Le FAQ sono le risposte della Commissione alle domande frequenti sul PPWR: interpretazione non vincolante.

Quanta plastica riciclata chiede il PPWR nelle vaschette e nelle buste dal 2030?

Il 30 per cento se la confezione è in PET, il 10 per cento se è in un'altra plastica. È la regola sul contenuto riciclato negli imballaggi alimentari dal 1° gennaio 2030. Ogni parte in plastica contiene una quota minima di riciclato post-consumo, cioè plastica già usata e buttata, come media per impianto di produzione e per anno (art. 7, par. 1). Gli imballaggi non sensibili al contatto hanno il 35 per cento, come il flacone dei detersivi.

Confezione del caseificioComponente principaleArt. 7, par. 1Riciclato dal 2030Riciclato dal 2040
Busta sottovuoto per formaggioPolietilene (PE), non PETlett. b)10 per cento25 per cento
Vaschetta e film per mozzarellePP, non PETlett. b)10 per cento25 per cento
Vaschetta per affettatiPETlett. a)30 per cento50 per cento

Come leggere la tabella: decide il componente principale, PET o no; la quota vale per ogni parte in plastica che pesa almeno il 5 per cento dell'unità (art. 7, par. 1 e 2).

La media la documenta l'impianto del fornitore, per ciascun cliente, tipo e formato e anno civile (FAQ 2ª ed., sez. V, n. 2, non vincolante).

La data del 2030 è mobile: vale il 1° gennaio 2030 o tre anni dopo l'atto di esecuzione sulla metodologia di calcolo, se più tardi (art. 7, par. 1). Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione deve adottare metodologia di calcolo e verifica, criteri di sostenibilità del riciclaggio e metodo di equivalenza per il riciclato ottenuto fuori dall'Unione (art. 7, par. 8, 9 e 10). Dal 1° gennaio 2029, o 24 mesi dopo l'atto, calcolo e verifica seguono quelle regole (par. 11).

Si può evitare il riciclato negli imballaggi alimentari? Esenzione e deroghe

Solo in casi precisi, e la prova è tua. I target non si applicano agli imballaggi a contatto con alimenti se il contenuto riciclato minaccia la salute umana o la conformità al reg. (CE) n. 1935/2004 (art. 7, par. 5, lett. a), né alle parti in plastica sotto il 5 per cento del peso dell'unità (lett. b).

Le due esenzioni si applicano direttamente, senza autorizzazioni, ma vanno dimostrate nella documentazione tecnica (C/2026/3084, sez. 7; FAQ 2ª ed., sez. XV, n. 6; entrambe non vincolanti). Per quella alimentare servono tre elementi. Primo, il polimero di ogni parte in plastica che pesa almeno il 5 per cento. Secondo, la conferma che l'Allegato I del reg. (UE) 2022/1616, sulla plastica riciclata a contatto con alimenti, non elenca una tecnologia di riciclaggio adeguata per quel polimero. Terzo, la conferma che non ne esiste una su scala industriale conforme all'art. 4, par. 3 dello stesso regolamento.

Le deroghe, invece, le decide la Commissione. Entro il 1° gennaio 2028 valuta se servono deroghe alle quote 2030 delle lettere b) e d), quindi anche al 10 per cento. Se le tecnologie di riciclaggio adeguate non sono autorizzate o disponibili, può modificarne con atti delegati ambito, tempi o livello (art. 7, par. 12; considerando 50). In casi eccezionali può adeguare le percentuali per gravi effetti su salute, approvvigionamento alimentare o ambiente (art. 7, par. 13).

Vaschetta con film e busta sottovuoto: unità, componenti e composito

Vaschetta e film sono un'unità con due componenti; la busta multistrato è plastica e spesso anche composito.

L'unità di imballaggio comprende i componenti che insieme fanno da imballaggio (art. 3, par. 1, punto 45). Il componente integrato si butta con il corpo principale; quello separato si stacca del tutto e di solito si butta prima e a parte (punti 43 e 44). Per la Commissione i tappi a corona, da togliere del tutto per accedere al prodotto, sono separati (FAQ 2ª ed., sez. II, n. 14, non vincolante). Qualifica il film pelabile nel fascicolo, motivando la scelta.

Per il riciclato, le parti in plastica sotto il 5 per cento del peso dell'unità sono esenti; il denominatore è l'unità intera, vaschetta, film ed etichetta (art. 7, par. 5, lett. b; FAQ 2ª ed., sez. V, n. 7, non vincolante).

Confezione di affettatiPesoQuota sull'unità (26 g)Riciclato dal 2030
Vaschetta in PET24 g92,3 per cento30 per cento (art. 7, par. 1, lett. a)
Film di chiusura pelabile1,1 g4,2 per centoEsente: sotto il 5 per cento (art. 7, par. 5, lett. b)
Etichetta di carta0,9 g3,5 per centoFuori dai target: non è plastica
Inchiostri e adesivotrascurabilenon contanoNon sono plastica (FAQ 2ª ed., sez. V, n. 3)

Come leggere la tabella: la carta entra nel denominatore ma non ha target. Nelle mozzarelle il film pesa 1,5 grammi su 13,5, l'11,1 per cento: non è esente e deve contenere anche lui il 10 per cento.

La busta è composita se i materiali non si separano a mano e quelli diversi dal principale superano il 5 per cento della massa. Etichette, inchiostri e adesivi non contano (art. 3, par. 1, punto 24). Vale anche per un film tutto in plastica: i tipi di polietilene sono di norma un solo materiale, PP e PE o strati metallizzati no (FAQ 1ª ed., sez. II, n. 6, non vincolante). La busta del caseificio (PE all'88 per cento, poliammide al 7, strato barriera al 5) è composita. Va tra le "altre plastiche flessibili, compresi compositi", non nel "PE flessibile" delle buste monomateriale (Allegato II, tabella 1). Il target del 10 per cento resta.

La categoria pesa sulla riciclabilità del sottovuoto. Dal 2030, o 24 mesi dopo gli atti delegati, servono le classi A, B o C (almeno 95, 80 o 70 per cento), dal 2038 A o B (art. 6, par. 3; Allegato II, tabella 3); un componente incompatibile può abbassare la classe dell'unità (art. 6, par. 9). Dettagli sulle classi di riciclabilità A, B e C.

Chi è il fabbricante degli imballaggi di formaggi e salumi?

Di regola il caseificio, che riempie e sigilla con il proprio marchio. È fabbricante chi fa fabbricare imballaggi con il proprio nome o marchio (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a); per la vendita la Commissione indica il riempitore, e in ogni catena il fabbricante è uno solo (C/2026/3084, sez. 2 e 3, non vincolante).

Marchio sul film stampato o sull'etichetta di una busta neutra: non cambia nulla, anche con un formato a catalogo (FAQ 2ª ed., sez. II, n. 6, non vincolante). Converter e fornitore del film sono fornitori (art. 3, par. 1, punto 16): non firmano la tua DoC, ma devono darti i dati.

Per gli affettati con il marchio della catena il fabbricante è la catena, anche se riempi tu (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a; art. 21, primo comma). Mettete per iscritto chi raccoglie i dati e chi conserva il fascicolo. Sui ruoli leggi fabbricante, importatore o distributore: chi sei nella filiera.

Con le microimprese la DoC passa al fornitore. La microimpresa ha meno di 10 persone e fatturato o bilancio annuo fino a 2 milioni di euro (raccomandazione 2003/361/CE, versione dell'11 febbraio 2025). Se il titolare del marchio è una microimpresa e il fornitore è nello stesso Stato membro, il fabbricante è il fornitore (art. 3, par. 1, punto 13, lett. b). Il test si fa su chi appone il marchio (C/2026/3084, sez. 2, non vincolante).

Il lotto alimentare non basta in automatico: deve collegare l'imballaggio alla sua DoC (FAQ 2ª ed., sez. X, n. 13, non vincolante). Per compilarla c'è la guida alla dichiarazione di conformità PPWR.

Cosa chiedere ai fornitori di buste, vaschette e film?

Tutto ciò che serve a dimostrare la conformità, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che capisci. Per gli imballaggi sensibili al contatto, anche i documenti delle norme sul contatto (art. 16, par. 1 e 2). L'esempio della Commissione sul riciclato è proprio una vaschetta in PET con film pelabile in PP, fatti in due impianti. Ogni impianto comunica i dati del proprio componente e il fabbricante li usa per la documentazione tecnica (FAQ 2ª ed., sez. V, n. 1, non vincolante).

  1. Converter della busta: strati con percentuali in peso, polimeri, peso, dati per la riciclabilità, riciclato per impianto e anno o prove dell'esenzione.
  2. Termoformatore: polimero, peso per formato, media annua di riciclato del suo impianto per te, conformità del riciclato al reg. (UE) 2022/1616 (considerando 50).
  3. Fornitore del film: polimero e peso per confezione, per la soglia del 5 per cento.
  4. Tutti: sostanze che destano preoccupazione, lotto, impegno scritto a segnalare ogni cambio.

Per il riciclato importato chiedi il certificato di terza parte sul pretrattamento e la prova di produzione secondo il reg. (UE) n. 10/2011 (FAQ 2ª ed., sez. V, n. 11, non vincolante). I documenti che già ricevi per il contatto con alimenti possono servire anche per il PPWR (considerando 59). Il fornitore ti deve anche i dati per identificare le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) (FAQ 2ª ed., sez. III, n. 5, non vincolante): limiti e lettera sono nell'articolo sui PFAS negli imballaggi alimentari.

Spazio vuoto e riduzione al minimo nelle confezioni di formaggi e salumi

Entro il 12 febbraio 2028 chi riempie l'imballaggio per la vendita riduce lo spazio vuoto al minimo necessario alla funzionalità, protezione del prodotto compresa (art. 24, par. 4). Lo spazio vuoto è il volume interno meno quello del prodotto; i riempitivi contano come vuoto. Per gli alimenti che richiedono più spazio per essere protetti si guarda al riempimento al momento del confezionamento. Aria tra o dentro gli alimenti e gas protettivi non sono spazio vuoto (stesso paragrafo).

Non c'è una soglia: minimizzi e lo dimostri nel fascicolo (FAQ 2ª ed., sez. XI, n. 2, non vincolante). Il 50 per cento vale solo per imballaggi multipli, da trasporto e per l'e-commerce (C/2026/3084, sez. 11, non vincolante): vedi la scatola di spedizione e lo spazio vuoto.

Dal 1° gennaio 2030 anche peso e volume vanno ridotti al minimo. Sono vietati gli imballaggi che non rispettano i criteri dell'Allegato IV e quelli con doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari (art. 10, par. 1 e 2). Marketing e accettazione dei consumatori non giustificano più volume (C/2026/3084, sez. 10, non vincolante). Fino a fine 2029 valgono la direttiva 94/62/CE e la norma EN 13428:2004 (FAQ 2ª ed., sez. VII, n. 1, non vincolante).

Per formaggi e salumi DOP (denominazione di origine protetta) o IGP (indicazione geografica protetta) c'è un'eccezione: il divieto dell'art. 10, par. 2 non vale per i prodotti con indicazione geografica protetta dall'Unione o nei regimi di qualità del reg. (UE) 2024/1143 (lett. b). Va provata nel fascicolo (FAQ 2ª ed., sez. VII, n. 5, non vincolante).

Cosa fare adesso, passo per passo

  1. Censisci buste, vaschette, film ed etichette con materiale e peso: qualità e acquisti, una settimana.
  2. Classifica ogni confezione: sensibile al contatto, PET o no, target 2030 e 2040 (art. 7).
  3. Calcola la soglia del 5 per cento sull'unità intera e scrivila nel fascicolo (art. 7, par. 5, lett. b).
  4. Stabilisci il fabbricante di ogni referenza, catena e clienti microimpresa compresi (art. 3, par. 1, punto 13). Il PPWR Check ti aiuta a inquadrarti.
  5. Scrivi ai tre fornitori con i dati dell'art. 16 e una data di risposta.
  6. Contratta entro il 2029 le forniture con riciclato e pianifica le scorte di film e buste.
  7. Prepara entro il 12 febbraio 2028 la giustificazione dello spazio vuoto di ogni formato (art. 24, par. 4); le date sono nel calendario delle scadenze.

Errori da evitare

  • Applicare il 35 per cento alle confezioni alimentari: i target 2030 sono 30 (PET) e 10 (altre plastiche) (art. 7, par. 1).
  • Calcolare il 5 per cento sulla sola vaschetta: conta l'unità intera (FAQ 2ª ed., sez. V, n. 7, non vincolante).
  • Invocare l'esenzione alimentare senza prove nel fascicolo (C/2026/3084, sez. 7, non vincolante).
  • Aspettarsi la DoC dal converter perché la busta è neutra: il fabbricante sei tu (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a).
  • Firmare la DoC degli affettati della catena: il fabbricante è la catena (art. 21, primo comma).

Da ricordare

  • Formaggi e salumi: imballaggi sensibili al contatto (art. 3, par. 1, punto 49).
  • Riciclato: 30 e 10 per cento dal 2030, 50 e 25 dal 2040, come media per impianto e anno; data del 2030 mobile (art. 7).
  • Parti in plastica sotto il 5 per cento dell'unità: esenti.
  • Busta multistrato: spesso composita, sempre nel target.
  • Fabbricante: chi riempie con il proprio marchio; la catena per il suo marchio; il fornitore se il titolare è microimpresa.
  • Gas protettivi: non sono spazio vuoto. Cera dei formaggi e budelli: non sono imballaggi.

I termini tecnici sono spiegati nel glossario.

Domande frequenti

Quanta plastica riciclata serve negli imballaggi di formaggi e salumi dal 2030?
Il 30 per cento per le confezioni in PET, come la vaschetta degli affettati, il 10 per cento per quelle in altre plastiche, perché sono sensibili al contatto (art. 7, par. 1, lett. a e b). Dal 2040 il 50 e il 25 per cento (par. 2). La data del 2030 slitta se l'atto sulla metodologia arriva tardi.

La busta sottovuoto multistrato è un imballaggio composito?
Sì, se gli strati diversi dal materiale principale pesano insieme più del 5 per cento e non si separano a mano, anche se sono tutti di plastica (art. 3, par. 1, punto 24; FAQ 1ª ed., sez. II, n. 6, non vincolante). Resta comunque soggetta al target di riciclato.

Il film di chiusura della vaschetta deve contenere plastica riciclata?
Solo se pesa almeno il 5 per cento dell'unità intera, cioè vaschetta, film ed etichetta. Sotto il 5 per cento è esente, ma il calcolo con i pesi va nella documentazione tecnica (art. 7, par. 5, lett. b; FAQ 2ª ed., sez. V, n. 7, non vincolante).

Chi fa la dichiarazione di conformità degli affettati con il marchio del supermercato?
La catena, perché l'imballaggio è immesso con il suo marchio, anche se lo riempi tu (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a; art. 21). Se il titolare del marchio è una microimpresa e tu sei nello stesso Stato membro, il fabbricante sei tu (lett. b).

Il gas dell'atmosfera protettiva conta come spazio vuoto?
No. Per gli alimenti che richiedono più spazio per essere protetti, gas protettivi e aria tra o dentro gli alimenti non sono spazio vuoto (art. 24, par. 4). Dal 2030 peso e volume della vaschetta vanno comunque ridotti al minimo (art. 10).

Prossimo passo

Se devi scrivere le DoC della busta sottovuoto e delle vaschette, il Toolkit DoC PPWR contiene il modello, le istruzioni passo passo e 3 esempi compilati. Costa 149 euro + IVA.

Fonti

  • Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), art. 3, par. 1, punti 13), 16), 24), 43), 44), 45), 49); art. 6, par. 3 e 9; art. 7, par. 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; art. 10, par. 1, 2 e 4; art. 15, par. 2, 3 e 5; art. 16, par. 1 e 2; art. 21, primo comma; art. 24, par. 4; Allegato I, sezione A; Allegato II, tabelle 1 e 3; Allegato IV; Allegato VII; considerando (36), (50), (59). Permalink: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj
  • Comunicazione della Commissione C/2026/3084 (GUUE 10 giugno 2026), sez. 2, 3, 5, 7, 10 e 11: interpretazione non vincolante.
  • FAQ PPWR, 2ª edizione (agosto 2026; Ufficio delle pubblicazioni, 30 luglio 2026; ISBN 978-92-68-42316-5), sez. II, nn. 6 e 14; sez. III, n. 5; sez. V, nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11; sez. VII, nn. 1 e 5; sez. X, n. 13; sez. XI, n. 2; sez. XV, n. 6: interpretazione non vincolante.
  • FAQ PPWR, 1ª edizione (30 marzo 2026), sez. II, n. 6: interpretazione non vincolante.
Scritto dalla Redazione Osservatorio Imballaggi. Aggiornato il 29/09/2026.