PPWRCaso pratico · 18 minuti

Ricarica detersivi PPWR: flacone, busta e stazione di refill

Flacone di detersivo, busta di ricarica flessibile e stazione di refill con rubinetto, con le etichette FLACONE, RICARICA, REFILL e 2030
Tre modi di vendere lo stesso detersivo: il flacone, la busta di ricarica e il refill in negozio. Il PPWR li tratta in modo diverso.

Per la ricarica dei detersivi il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) chiede a chi offre il refill di esporre le norme di ricarica e usare una stazione conforme (art. 28). Il flacone dovrà contenere il 35 per cento di plastica riciclata dal 2030 (art. 7). La busta di ricarica è un imballaggio flessibile, spesso composito. "Riciclabile" e "ricaricabile" in etichetta hanno regole precise (art. 14).

Il caso: un produttore di detersivi con flacone, busta e refill in 20 negozi

Prendiamo un produttore di detersivi per la casa con 40 dipendenti. I numeri sono un esempio. Vende un detersivo per piatti in tre modi: flacone da 1 litro a marchio proprio, busta di ricarica flessibile da 500 ml e refill con rubinetto in 20 negozi di prodotti sfusi.

Il flacone lo produce un soffiatore con il marchio stampato: corpo in HDPE da 48 grammi, tappo in PP da 3 grammi, etichetta in plastica da 1 grammo. La busta la stampa un converter: film multistrato da 10 grammi. Le stazioni di refill le compra il produttore e le dà in comodato ai negozi, che riempiono i contenitori dei clienti o vendono flaconi vuoti al banco.

Chi offre la ricarica dei detersivi: cosa chiede l'art. 28 del PPWR?

Chi vende mediante ricarica deve informare i clienti e usare una stazione conforme. Dal 12 agosto 2026 gli operatori che offrono l'acquisto mediante ricarica comunicano agli utilizzatori finali le "norme relative alla ricarica": i tipi di contenitori utilizzabili, le norme igieniche e la responsabilità del cliente per salute e sicurezza nell'uso del proprio contenitore (art. 28, par. 1). Le norme vanno aggiornate ed esposte chiaramente nei locali (par. 2).

La stazione di ricarica (il luogo dove il distributore finale offre prodotti acquistabili mediante ricarica, art. 3, par. 1, punto 34) rispetta l'Allegato VI, parte C: informazioni chiare su igiene, contenitori ammessi e recapiti del distributore finale; un dispositivo di misurazione che garantisca al cliente una quantità determinata; un prezzo che non includa il peso del contenitore (art. 28, par. 3).

Nel nostro caso l'obbligo grava sui 20 negozi, che sono i distributori finali. Ma le stazioni le fornisce il produttore: conviene consegnare con ogni stazione un cartello standard con le norme di ricarica e la tara automatica. Un negozio che sbaglia espone anche il marchio del detersivo. Dal 1° gennaio 2030 i distributori finali sopra i 400 metri quadrati devono adoperarsi per destinare il 10 per cento della superficie di vendita alla ricarica (art. 28, par. 5).

Il flacone portato dal cliente: di chi è la responsabilità?

Del cliente, se le norme di ricarica sono esposte. La ricarica è il riempimento di un contenitore di proprietà dell'utilizzatore finale, o comprato al punto vendita, con prodotti acquistati dal distributore finale (art. 3, par. 1, punto 33). Chi offre la ricarica può rifiutare un contenitore che non rispetta le norme comunicate e non risponde dei problemi di igiene o sicurezza derivanti dai contenitori forniti dal cliente (art. 28, par. 4; considerando 90).

Diverso è il flacone vuoto venduto al banco per essere riempito lì. La Commissione ragiona sulla tazza del supermercato: venduta vuota per uso privato non è imballaggio; riempita alla stazione di ricarica è un imballaggio di servizio (art. 3, par. 1, punto 1, lett. d; C/2026/3084, sez. 1, interpretazione non vincolante). Per l'imballaggio di servizio il fabbricante è di norma chi lo produce materialmente, salvo che l'utilizzatore ci metta il proprio marchio (C/2026/3084, sez. 2, non vincolante). Quindi: flaconi vuoti neutri per il refill, DoC del soffiatore; flaconi con il marchio del detersivo, DoC del produttore. Per il tuo ruolo formato per formato leggi fabbricante, importatore o distributore: chi sei nella filiera.

Quanto contenuto riciclato serve nel flacone del detersivo dal 2030?

Il 35 per cento. Dal 1° gennaio 2030 tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono una quota minima di riciclato da rifiuti di plastica post-consumo, calcolata come media per impianto di produzione e per anno (art. 7, par. 1). Le percentuali: 30 per cento per gli imballaggi sensibili al contatto in PET, 10 per cento per quelli sensibili al contatto in altre plastiche, 30 per cento per le bottiglie monouso per bevande, 35 per cento per gli altri imballaggi di plastica.

Due passi: prima chiedi se l'imballaggio è sensibile al contatto, poi qual è il polimero (FAQ 2ª ed., sez. V, n. 5, interpretazione non vincolante). Sensibile al contatto è l'imballaggio di alimenti, mangimi, cosmetici, farmaci, dispositivi medici e pochi altri prodotti elencati (art. 3, par. 1, punto 49). I detersivi non sono in quell'elenco: il flacone è "altro imballaggio di plastica", target 35 per cento, che sale al 65 dal 2040 (art. 7, par. 2).

Componente del flacone da 1 litroPesoQuota sull'unità (52 g)Target di riciclato 2030
Corpo in HDPE48 g92,3 per cento35 per cento (art. 7, par. 1, lett. d)
Tappo in PP3 g5,8 per cento35 per cento: supera il 5 per cento, non è esente
Etichetta in plastica1 g1,9 per centoEsente: sotto il 5 per cento (art. 7, par. 5, lett. b)
Adesivo e inchiostritrascurabilenon contanoNon sono plastica ai fini dell'art. 7 (FAQ 2ª ed., sez. V, n. 3, non vincolante)

Come leggere la tabella: la soglia del 5 per cento si calcola sul peso dell'unità intera, flacone con tappo ed etichetta, non sul solo corpo (FAQ 2ª ed., sez. V, n. 7, non vincolante). Con un tappo da 2 grammi la quota scenderebbe sotto il 5 per cento e il tappo sarebbe esente.

Conta solo il riciclato post-consumo: gli sfridi di produzione non valgono (art. 3, par. 1, punto 48). La media è per impianto, per tipo e formato, per anno civile: niente media di gruppo (FAQ 2ª ed., sez. V, n. 2, non vincolante). La prova sta nella documentazione tecnica (art. 7, par. 6): il soffiatore dichiara al produttore la quota di riciclato del suo impianto (FAQ 2ª ed., sez. V, n. 1, non vincolante). Dal 1° gennaio 2029, o 24 mesi dopo l'atto, calcolo e verifica seguono la metodologia armonizzata (art. 7, par. 11). Anche un'esenzione va provata nel fascicolo (FAQ 2ª ed., sez. XV, n. 6, non vincolante).

La busta di ricarica è un imballaggio composito? E come si valuta la riciclabilità?

Dipende dagli strati. Un imballaggio è composito se è fatto di due o più materiali diversi che non si separano a mano, salvo che gli altri materiali siano una parte insignificante e comunque non oltre il 5 per cento della massa dell'unità; etichette, inchiostri e adesivi sono esclusi (art. 3, par. 1, punto 24).

Vale anche per un film tutto in plastica: un film con PP all'88 per cento, barriera in PET metallizzato al 4 per cento e strato sigillante al 4 per cento è composito, perché gli strati diversi dal principale sommano l'8 per cento (FAQ 1ª ed., sez. II, n. 6, interpretazione non vincolante). La nostra busta da 10 grammi con questa struttura è composita e va tra le "altre plastiche flessibili, compresi compositi" della tabella 1 dell'Allegato II. Una busta in PE monomateriale non lo è e rientra nel "PE flessibile".

Tutti gli imballaggi immessi sul mercato sono riciclabili (art. 6, par. 1). Le classi A, B e C e il divieto sotto la classe C scattano dal 1° gennaio 2030, o 24 mesi dopo gli atti delegati, se posteriori (art. 6, par. 3); fino ad allora la riciclabilità si dimostra con i requisiti della direttiva 94/62/CE (C/2026/3084, sez. 6, non vincolante). Si valuta l'unità intera, tappo erogatore compreso: un componente incompatibile può abbassare la classe di tutta la busta (art. 6, par. 9). Dove buttarla lo dirà l'etichetta di cernita dal 12 agosto 2028.

Chi fa la dichiarazione di conformità del flacone a marchio proprio?

Il produttore del detersivo. Chi fa progettare o fabbricare imballaggi con il proprio nome o marchio è considerato fabbricante (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a); per gli imballaggi di vendita è di norma chi riempie e sigilla, cioè il titolare del marchio (C/2026/3084, sez. 2, non vincolante). Con 40 dipendenti il produttore non è una microimpresa e la deroga della lett. b non si applica.

Prima di immettere flacone e busta sul mercato, il produttore fa la valutazione di conformità, redige la documentazione tecnica e compila la DoC (art. 15, par. 2; art. 39): due tipi di imballaggio, due DoC. Soffiatore e converter sono fornitori e devono dargli tutte le informazioni e i documenti necessari, in una lingua comprensibile (art. 16, par. 1). DoC e documentazione si conservano 5 anni per il monouso, 10 per il riutilizzabile (art. 15, par. 3).

Nel fascicolo del flacone metti descrizione e uso, materiali dei componenti con i pesi, norme applicate e le valutazioni fatte (Allegato VII, punto 2). Come compilare la DoC lo spiega la guida pratica alla dichiarazione di conformità PPWR; per il fascicolo vedi la guida alla documentazione tecnica dell'Allegato VII.

Il flacone "concentrato": spazio vuoto e riduzione al minimo

Il flacone deve essere pieno quanto basta e leggero quanto possibile: due regole, due date. Entro il 12 febbraio 2028 chi riempie l'imballaggio per la vendita riduce lo spazio vuoto al minimo necessario alla funzionalità, protezione del prodotto compresa (art. 24, par. 4). Qui non c'è la soglia del 50 per cento dell'e-commerce: c'è un obbligo di minimizzare e di dimostrarlo nel fascicolo (FAQ 2ª ed., sez. XI, n. 2; C/2026/3084, sez. 11, non vincolanti).

Dal 1° gennaio 2030 si aggiunge l'art. 10: peso e volume ridotti al minimo e divieto di doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari che gonfiano il volume percepito (art. 10, par. 1 e 2). Fino a fine 2029 valgono i requisiti della direttiva 94/62/CE e la norma EN 13428:2004 (FAQ 2ª ed., sez. VII, n. 1, non vincolante).

La prova sta nel fascicolo, criterio per criterio, con prove o simulazioni (art. 10, par. 4); cambiare materiale non basta (Allegato IV, parte B, lett. b).

"Ricaricabile" e "riciclabile": cosa puoi scrivere sull'etichetta del detersivo?

Solo ciò che supera il minimo di legge, dicendo a cosa si riferisce. Le asserzioni ambientali su proprietà regolate dal PPWR sono ammesse solo oltre le prescrizioni minime e solo se dicono se riguardano l'unità, una sua parte o tutti gli imballaggi dell'operatore; la prova va nella documentazione tecnica (art. 14).

"Riciclabile" da solo è un claim sul minimo: tutti gli imballaggi devono già esserlo (art. 6, par. 1) e vantare come pregio il rispetto della legge è vietato (art. 14, primo comma, lett. a). Riciclabilità, contenuto riciclato, riutilizzabilità e minimizzazione sono tutte coperte dall'art. 14 (FAQ 2ª ed., sez. IX, n. 1, non vincolante). Lo stesso problema, sul flacone cosmetico, è nell'articolo su flacone, astuccio e claim riciclabile nella cosmetica.

"Ricaricabile" tocca la riutilizzabilità. Un imballaggio è riutilizzabile solo se rispetta le nove condizioni dell'art. 11: progettato per più rotazioni, ricaricabile in sicurezza, ricondizionabile, riciclabile a fine vita (art. 11, par. 1). Se il flacone è pensato per più riempimenti alla stazione, lo dichiari e lo provi nel fascicolo; dal 12 febbraio 2029 porta l'etichetta dei riutilizzabili (art. 12, par. 2). Se invece è monouso e "ricaricabile" è solo un invito, il simbolo può trarre in inganno (art. 12, par. 8; FAQ 2ª ed., sez. VIII, n. 2, non vincolante).

Cosa fare adesso, passo per passo

  1. Elenca i tre formati (flacone, busta, refill) e per ciascuno scrivi chi è il fabbricante e chi il distributore finale. Lo fa la qualità in una settimana; il PPWR Check aiuta a inquadrarti.
  2. Scrivi le norme relative alla ricarica per i 20 negozi (art. 28, par. 1) e consegnale con ogni stazione, insieme a misuratore e tara scorporata (Allegato VI, parte C).
  3. Pesa ogni componente del flacone: sopra il 5 per cento dell'unità entra nel target di riciclato (art. 7, par. 5, lett. b).
  4. Chiedi al soffiatore la quota di riciclato post-consumo per impianto e anno e un impegno scritto sul 35 per cento entro il 2029 (art. 7, par. 6 e 11; art. 16).
  5. Decidi con il converter la struttura della busta, monomateriale o multistrato, con il calcolo del 5 per cento nel fascicolo (art. 3, par. 1, punto 24).
  6. Compila due DoC, flacone e busta, e archiviale con la documentazione tecnica per 5 anni (art. 15, par. 3; art. 39).
  7. Rivedi le etichette: via "riciclabile" da solo, "ricaricabile" solo se il flacone rispetta l'art. 11, percentuali di riciclato solo sopra il target e con perimetro (art. 14). Le date le tiene in ordine il calendario delle scadenze.

Errori da evitare

  • Pensare che il refill non ti riguardi perché l'obbligo è del negozio: le stazioni le fornisci tu e il marchio è tuo (art. 28, par. 3).
  • Riempire il flacone del cliente senza norme esposte: senza cartello il negozio non può rifiutare né esonerarsi (art. 28, par. 1 e 4).
  • Calcolare il 5 per cento sul solo corpo del flacone: il denominatore è l'unità intera con tappo ed etichetta (FAQ 2ª ed., sez. V, n. 7, non vincolante).
  • Scrivere "riciclabile" come pregio: è il minimo di legge (art. 6, par. 1; art. 14).
  • Giustificare il flacone grande con lo scaffale: dal 2030 il marketing non è più un criterio (C/2026/3084, sez. 10, non vincolante).

Da ricordare

  • Chi offre ricarica espone le norme: contenitori, igiene, responsabilità del cliente (art. 28, par. 1 e 2). Dal 12 agosto 2026.
  • Stazione conforme all'Allegato VI, parte C: informazioni, misuratore, prezzo senza tara (art. 28, par. 3).
  • Flacone di detersivo: 35 per cento di riciclato dal 2030, 65 dal 2040 (art. 7, par. 1 e 2); data mobile con l'atto ex par. 8.
  • Parti in plastica sotto il 5 per cento dell'unità: esenti (art. 7, par. 5, lett. b).
  • Busta multistrato: composita se gli strati secondari superano il 5 per cento (art. 3, par. 1, punto 24).
  • Fabbricante del flacone a marchio è il produttore del detersivo: due DoC (art. 3, par. 1, punto 13; art. 39).
  • Claim solo sopra il minimo e con perimetro dichiarato (art. 14).

I termini tecnici sono spiegati nel glossario.

Domande frequenti

Chi offre la ricarica di detersivi cosa deve fare secondo il PPWR?
Deve comunicare le norme relative alla ricarica (contenitori ammessi, igiene, responsabilità del cliente), esporle nel locale e avere una stazione conforme all'Allegato VI, parte C: informazioni chiare, misuratore della quantità, prezzo senza il peso del contenitore (art. 28, par. 1, 2 e 3). Vale dal 12 agosto 2026.

Se il cliente porta il suo flacone, chi risponde dell'igiene?
Il cliente. Chi offre la ricarica può rifiutare un contenitore che non rispetta le norme comunicate e non risponde dei problemi di igiene o sicurezza che derivano da contenitori portati dall'utilizzatore (art. 28, par. 4). Senza norme esposte, però, non può né rifiutare né esonerarsi.

Quanto contenuto riciclato deve avere il flacone del detersivo dal 2030?
Il 35 per cento, perché il detersivo non è un prodotto sensibile al contatto e il flacone rientra tra gli altri imballaggi di plastica (art. 7, par. 1, lett. d). Dal 2040 il 65 per cento (art. 7, par. 2). La data del 2030 slitta se l'atto di esecuzione sulla metodologia arriva tardi.

Il tappo del flacone deve avere contenuto riciclato?
Sì, se pesa almeno il 5 per cento dell'unità intera, cioè flacone con tappo ed etichetta. Sotto il 5 per cento è esente (art. 7, par. 5, lett. b; FAQ 2ª ed., sez. V, n. 7, non vincolante). Adesivi e inchiostri non contano mai.

La busta di ricarica è un imballaggio composito?
Lo è se i materiali diversi da quello principale superano insieme il 5 per cento della massa e non si separano a mano, anche se sono tutte plastiche (art. 3, par. 1, punto 24; FAQ 1ª ed., sez. II, n. 6, non vincolante). Una busta in PE monomateriale non è composita.

Posso scrivere "riciclabile" o "ricaricabile" sul flacone?
"Riciclabile" da solo no: tutti gli imballaggi devono già esserlo, e un claim sul minimo di legge è vietato (art. 6, par. 1; art. 14). "Ricaricabile" riguarda la riutilizzabilità, regolata dall'art. 11: il claim va provato nella documentazione tecnica e deve dire a cosa si riferisce (FAQ 2ª ed., sez. IX, n. 1, non vincolante).

Prossimo passo

Se devi scrivere le DoC del flacone e della busta di ricarica, il Toolkit DoC PPWR contiene il modello sull'Allegato VIII, le istruzioni passo passo e 3 esempi compilati, con lo spazio per descrivere ogni componente e il suo peso. Costa 149 euro + IVA.

Fonti

  • Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), art. 3, par. 1, punti 1) lett. d), 13), 24), 33), 34), 45), 48), 49); art. 6, par. 1, 3 e 9; art. 7, par. 1, 2, 5, 6, 8 e 11; art. 10, par. 1, 2 e 4; art. 11, par. 1; art. 12, par. 2, 4 e 8; art. 14; art. 15, par. 2 e 3; art. 16, par. 1; art. 24, par. 4; art. 28, par. 1, 2, 3, 4 e 5; art. 39; art. 62; Allegato II, tabella 1; Allegato IV; Allegato VI, parte C; Allegato VII; considerando (90). Permalink: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj
  • Comunicazione della Commissione C/2026/3084 (GUUE 10 giugno 2026), sez. 1, 2, 6, 10 e 11: interpretazione non vincolante.
  • FAQ PPWR, 2ª edizione (agosto 2026; Ufficio delle pubblicazioni, 30 luglio 2026; ISBN 978-92-68-42316-5), sez. V, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; sez. VII, n. 1; sez. VIII, n. 2; sez. IX, nn. 1 e 2; sez. XI, n. 2; sez. XV, n. 6: interpretazione non vincolante.
  • FAQ PPWR, 1ª edizione (30 marzo 2026), sez. II, n. 6: interpretazione non vincolante.
Scritto dalla Redazione Osservatorio Imballaggi. Aggiornato il 29/09/2026.