Birrificio artigianale imballaggi PPWR: bottiglie, lattine, fusti e deposito
Per un birrificio artigianale gli imballaggi PPWR cambiano in tre tempi. Dal 12 agosto 2026 bottiglie, lattine e fusti devono avere la dichiarazione di conformità e rispettare i limiti sulle sostanze. Entro il 1° gennaio 2029 ogni Stato deve avere un deposito cauzionale per le lattine, salvo deroga. Dal 2030 il locale deve offrire il 10 % delle bevande in riutilizzabile: i fusti non contano, le bottiglie a rendere sì.
Cosa compra un birrificio artigianale e che imballaggio è ogni pezzo?
Ogni pezzo va prima classificato: imballaggio per la vendita, multiplo o per il trasporto (art. 3, par. 1, punti 5, 6 e 7). Il primo forma con la birra l'unità che il cliente compra, il multiplo raggruppa più unità di vendita, il terzo serve a spostarle senza danni.
Prendiamo un microbirrificio con 6 addetti, numeri dichiarati come esempio: bottiglie da 33 cl e 75 cl, lattine da 33 cl, cartoni da 6 e da 24, fusti da 20 litri per 40 locali.
- Bottiglia con tappo a corona ed etichetta, lattina: imballaggi per la vendita.
- Cartone da 6: multiplo, se il negozio vende le sei bottiglie insieme.
- Cartone da 24: per il trasporto, se serve solo a portare le bottiglie al locale; multiplo, se il cliente lo compra intero.
- Fusto da 20 litri: non arriva mai al consumatore. Per la Commissione la sua fornitura al locale è un rapporto tra imprese (C/2026/3084, sez. 23; le FAQ e la guidance della Commissione sono interpretazione non vincolante).
Dal 1° gennaio 2030 è vietato il film di plastica che raggruppa le lattine per la vendita, salvo che serva alla manipolazione (Allegato V, punto 1; art. 25, par. 1). Il cartone no, ed è anche fuori dagli obiettivi di riutilizzo (art. 29, par. 4, lett. d, e par. 5).
Bottiglia, tappo a corona ed etichetta: una DoC o tre?
Una sola. La bottiglia con tappo ed etichetta è un'unità di imballaggio, cioè l'insieme dei componenti, integrati o separati, che insieme fanno da imballaggio (art. 3, par. 1, punto 45).
L'etichetta è un componente integrato: resta sulla bottiglia e finisce nei rifiuti con lei (punto 43). Il tappo a corona è un componente separato: non è fissato in modo permanente, lo togli per sempre per bere e lo butti a parte (punto 44; FAQ 2ª ed., sez. II, n. 14, non vincolante).
Valutazione di conformità e DoC si fanno per l'intera unità, con i dati di tutti i componenti (FAQ 2ª ed., sez. XV, n. 5, non vincolante). Il tappo separato cambia invece la valutazione di riciclabilità, che per lui si fa a parte (art. 6, par. 9).
Lo stesso ragionamento, pezzo per pezzo, vale per la bottiglia di vino con tappo, capsula ed etichetta.
Chi è il fabbricante di bottiglia, lattina, cartone e fusto?
Di regola chi mette il proprio marchio sull'imballaggio, anche se lo produce un altro (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a). Vale anche per una bottiglia standard scelta a catalogo (FAQ 2ª ed., sez. II, n. 6, non vincolante).
- Bottiglia con la tua etichetta: il fabbricante sei tu, che la riempi e ci metti il marchio. Vetreria, fornitore dei tappi e tipografia devono passarti i dati (art. 16, par. 1).
- Lattina stampata con il tuo marchio: sei tu, anche se la produce un'azienda di lattine.
- Cartone con il tuo logo: sei tu. Se è neutro e standard, è la cartotecnica che lo vende pronto all'uso (FAQ 2ª ed., sez. II, n. 5, non vincolante); se è neutro ma su tue misure, torni a essere tu (C/2026/3084, sez. 2, non vincolante).
- Fusto standard senza marchio: è chi lo produce e lo vende in forma finale (FAQ 2ª ed., sez. II, n. 5, non vincolante). Su tue specifiche o con il tuo logo, sei tu: il criterio vale anche per i riutilizzabili (C/2026/3084, sez. 2, non vincolante).
Se l'eccezione vale e i fornitori della bottiglia sono tre, metti per iscritto chi di loro firma la DoC dell'unità, come spiega l'articolo su microimpresa e dichiarazione del fornitore.
Quali requisiti valgono già dal 12 agosto 2026?
I limiti sulle sostanze, senza periodo transitorio (art. 5, par. 4 e 5).
Metalli pesanti: la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non supera 100 mg/kg nell'imballaggio e in ogni componente (art. 5, par. 4). Il vetro può superare il limite solo per l'apporto di vetro riciclato, mai per aggiunta intenzionale (FAQ 2ª ed., sez. III, n. 14, non vincolante).
PFAS: le PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche) sono una famiglia di migliaia di sostanze. Negli imballaggi a contatto con alimenti i limiti sono 25 ppb per ogni PFAS misurata con analisi mirata, 250 ppb per la loro somma e 50 ppm per le PFAS totali (art. 5, par. 5). Il perimetro segue la legislazione alimentare dell'UE (C/2026/3084, sez. 5, non vincolante).
I limiti valgono per l'unità completa, con inchiostri, vernici, colle e adesivi (FAQ 2ª ed., sez. III, n. 17, non vincolante): contano anche l'inchiostro della lattina e la colla dell'etichetta.
I fusti a rendere sono imballaggi riutilizzabili per il PPWR?
Sì, se superano due prove: progettazione per molte rotazioni e un sistema di riutilizzo con regole scritte. Un fusto robusto, da solo, non basta (considerando 63).
La progettazione. Per i fusti immessi dall'11 febbraio 2025 le condizioni sono nove (art. 11, par. 1). Tra queste: il maggior numero possibile di rotazioni, svuotamento senza danni, riempimento igienico, ricondizionamento, riciclabilità a fine vita.
Il sistema. Il tuo è un circuito chiuso: i fusti restano tuoi e tornano senza cambiare proprietario (Allegato VI, alinea). Servono regole scritte, accettate da chi partecipa, su formati, pulizia, raccolta e incentivi al ritorno. Servono un gestore che controlla, che puoi essere tu, e dati su rotazioni, scarti e rientri (Allegato VI, parte A, punto 1).
Dal 12 agosto 2026 chi mette a disposizione per la prima volta imballaggi riutilizzabili in uno Stato membro garantisce che lì esista un sistema così. Descrizione del sistema e conferme scritte dei partecipanti vanno nella documentazione tecnica (art. 26, par. 1 e 2). Puoi aderire a un sistema esistente o crearne uno tuo, anche solo per la tua zona (FAQ 2ª ed., sez. XIII, nn. 3 e 4, non vincolante).
Dal 1° gennaio 2030 i fusti sono anche tra i formati degli obiettivi di riutilizzo per il trasporto: 40 %, e 100 % nelle consegne ad altre imprese dello stesso Stato membro (art. 29, par. 1 e 3). Per un imballaggio che è anche di vendita conta l'evidente funzione di trasporto (C/2026/3084, sez. 18, non vincolante). Con fusti a rendere in un sistema conforme sei al riparo in ogni caso. La microimpresa è esente solo fino a 1.000 kg di imballaggi l'anno (art. 29, par. 13). I dettagli sono nell'articolo sugli imballaggi riutilizzabili PPWR 2030.
Il 10 % di bevande riutilizzabili dal 2030: tocca al birrificio o al locale?
Al locale e al negozio. Dal 1° gennaio 2030 l'obbligo è del distributore finale che vende bevande alcoliche e analcoliche ai consumatori: almeno il 10 % va messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili, in un sistema di riutilizzo (art. 29, par. 6).
Il distributore finale è chi fornisce i prodotti all'utilizzatore finale (art. 3, par. 1, punto 21): di solito negozio, bar o ristorante (C/2026/3084, sez. 22, non vincolante), compresi alberghi e catering: il settore HORECA (FAQ 2ª ed., sez. XIII, n. 14, non vincolante). La birra non è tra le bevande escluse (art. 29, par. 7); gli orientamenti della Commissione sono attesi entro il 12 febbraio 2027 (art. 29, par. 8).
Qui il birrificio può diventare la soluzione. Se offri la tua birra in bottiglie a rendere, in un sistema di riutilizzo con ritiro dei vuoti, dai al locale un prodotto che conta. Il locale sceglie con quali bevande arrivare al 10 % (FAQ 2ª ed., sez. XIII, n. 11, non vincolante) e conta l'offerta, non il venduto (C/2026/3084, sez. 22, non vincolante). Poi riprende gratuitamente i vuoti e rimborsa l'eventuale cauzione (art. 29, par. 9).
Sono esenti i distributori finali con superficie di vendita fino a 100 m² in quell'anno (art. 29, par. 10) e le microimprese fino a 1.000 kg di imballaggi l'anno (art. 29, par. 13). Se hai uno spaccio, per quelle vendite il distributore finale sei tu: con 40 m², per esempio, sei esentato; un supermercato di 400 m² che vende la tua birra no. Aderire a un deposito cauzionale non esenta dal 10 % (FAQ 2ª ed., sez. XIII, n. 15, non vincolante).
Le lattine possono invece alleggerire il conto. Se uno Stato supera l'obiettivo di riciclaggio dell'alluminio e concede l'esenzione dell'art. 29, par. 14, i rivenditori potrebbero togliere le bevande in lattina dalla base del 10 % (C/2026/3084, sez. 24, non vincolante).
Deposito cauzionale dal 2029: cosa cambia per lattine e bottiglie di birra?
Per obbligo europeo riguarda lattine e bottiglie di plastica monouso, non il vetro. Entro il 1° gennaio 2029 ogni Stato membro raccoglie separatamente almeno il 90 % in peso, ogni anno, di questi contenitori per bevande fino a 3 litri. Lo fa con un sistema di deposito cauzionale e restituzione, con il deposito addebitato al punto vendita (art. 50, par. 1 e 2). Il deposito è una somma che non fa parte del prezzo: il cliente la riprende quando riporta il vuoto a un punto di raccolta autorizzato (art. 3, par. 1, punti 61 e 62).
La birra è dentro. Sono esclusi solo vino e prodotti vitivinicoli, bevande fermentate del codice della nomenclatura combinata (NC) 2206 00, alcolici del codice NC 2208, latte e derivati (art. 50, par. 4). Per il vetro monouso gli Stati si adoperano, senza obbligo (art. 50, par. 8). Lo Stato può esentare bar e ristoranti dal riscuotere il deposito se la lattina è aperta, bevuta e restituita nel locale (art. 50, par. 3).
Uno Stato può evitare il sistema se nel 2026 raccoglie già almeno l'80 % in peso di quel formato. Deve notificare la deroga entro il 1° gennaio 2028, con un piano per arrivare al 90 %. La perde se la raccolta resta sotto il 90 % per tre anni consecutivi (art. 50, par. 5-7). L'Italia oggi non ha un sistema di deposito: se lo istituisce, valore del deposito, gestore ed eventuale esenzione per i locali li fisseranno le norme italiane (Allegato X, lett. d).
In cambio la lattina nel deposito non deve portare l'etichetta armonizzata di cernita (C/2026/3084, sez. 13, non vincolante), spiegata nell'articolo sull'etichetta di cernita 2028. Se il sistema funziona come un sistema collettivo per la responsabilità estesa del produttore (EPR), può anche registrarti e comunicare i dati al registro dei produttori per tuo conto (FAQ 2ª ed., sez. XX, n. 6, non vincolante). I negozi, di regola, riprendono i vuoti dei formati che vendono anche da chi non compra nulla (Allegato X, lett. l e m).
Il caso: un microbirrificio con 6 addetti e 40 locali
Per le bottiglie vendute in Germania c'è anche un recupero di cassa. Se sei consorziato CONAI e hai pagato il contributo ambientale CONAI (CAC) su vetro e cartoni poi esportati, ne chiedi il rimborso con il modulo 6.6. Il termine è l'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo (Guida CONAI 2026, § 7.1). Come funziona è spiegato nell'articolo sul rimborso CONAI export; la stima la fai con il calcolatore del rimborso CONAI.
Cosa fare adesso, passo per passo
- Elenca gli imballaggi: bottiglie per formato, tappi, etichette, lattine, cartoni, fusti. Lo fa il titolare con gli acquisti, in una settimana.
- Verifica se sei microimpresa, contando le imprese collegate (raccomandazione 2003/361/CE). Lo fa l'amministrazione, in un giorno.
- Stabilisci per iscritto con ogni fornitore chi è il fabbricante e chi firma la DoC della bottiglia. Per inquadrare il tuo ruolo usa il PPWR Check.
- Chiedi ai fornitori i dati su metalli pesanti e PFAS e le DoC dei pezzi di cui sono fabbricanti, con una scadenza scritta (art. 16, par. 1).
- Firma le tue DoC, a partire dalla lattina se il fornitore è in un altro Stato membro (Allegato VII). Il Toolkit DoC PPWR ha il modello.
- Scrivi il regolamento dei fusti: fusti ammessi, cauzione, ritiro, lavaggio, scarti, registro, gestore (Allegato VI, parte A). In un mese.
- Proponi ai clienti più grandi una linea in bottiglia a rendere entro il 2029 (art. 29, par. 6 e 9).
- Segui la scelta italiana sul deposito delle lattine: sistema entro il 1° gennaio 2029 o deroga notificata entro il 1° gennaio 2028 (art. 50, par. 1 e 5). Le date sono nel calendario delle scadenze.
- Archivia DoC, documentazione tecnica e dati dei fornitori: 5 anni per il monouso, 10 per i fusti (art. 15, par. 3; art. 22, par. 2).
Errori da evitare
- Fare tre DoC per bottiglia, tappo ed etichetta: è un'unità sola (art. 3, par. 1, punto 45).
- Valutare il tappo a corona con la bottiglia per la riciclabilità: è separato (FAQ 2ª ed., sez. II, n. 14, non vincolante; art. 6, par. 9).
- Contare sull'eccezione microimprese con un fornitore in un altro Stato membro.
- Promettere ai locali che i fusti valgono per il 10 % (C/2026/3084, sez. 23, non vincolante).
- Chiamare riutilizzabile un fusto senza regole scritte del circuito (considerando 63; Allegato VI, parte A).
- Confondere la cauzione dei fusti con il deposito delle lattine (considerando 150).
- Tenere il film di plastica sulle confezioni di lattine dopo il 2029 (Allegato V, punto 1).
Da ricordare
- Bottiglia, tappo a corona ed etichetta: un'unità e una DoC; il tappo si valuta a parte per la riciclabilità (art. 6, par. 9).
- Il marchio decide il fabbricante, salvo microimpresa con fornitore nello stesso Stato membro (art. 3, par. 1, punto 13).
- Limiti sulle sostanze e DoC valgono dal 12 agosto 2026 (art. 5; art. 71).
- Fusto riutilizzabile: nove condizioni dell'art. 11 più un sistema conforme all'Allegato VI.
- Il 10 % dal 2030 è di locali e negozi: i fusti non contano, le bottiglie a rendere sì (art. 29, par. 6).
- Deposito cauzionale entro il 1° gennaio 2029 per lattine e bottiglie di plastica fino a 3 litri: la birra è dentro (art. 50).
I termini tecnici sono spiegati nel glossario.
Domande frequenti
Cosa cambia per un birrificio artigianale con gli imballaggi PPWR?
Dal 12 agosto 2026 servono la DoC e il rispetto dei limiti sulle sostanze (art. 5; art. 71). Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati devono avere un deposito cauzionale per le lattine, salvo deroga (art. 50). Dal 2030 locali e negozi offrono il 10 % delle bevande in riutilizzabile (art. 29, par. 6).
Il tappo a corona è un componente separato o integrato?
Separato: non è fissato in modo permanente e lo togli per sempre per bere (FAQ 2ª ed., sez. II, n. 14, non vincolante). Resta nell'unità della bottiglia, quindi una sola DoC, ma la sua riciclabilità si valuta a parte (art. 6, par. 9).
I fusti di birra contano per il 10 % di bevande riutilizzabili del locale?
No. Il fusto va dal birrificio al locale tra imprese e la birra alla spina non arriva al consumatore in un imballaggio per la vendita (C/2026/3084, sez. 23, non vincolante). Contano invece le bottiglie riutilizzabili offerte al cliente.
Le lattine di birra avranno il deposito cauzionale dal 2029?
Entro il 1° gennaio 2029 ogni Stato membro deve raccogliere il 90 % di lattine e bottiglie di plastica monouso per bevande fino a 3 litri, con un deposito cauzionale (art. 50, par. 1 e 2). La birra non è esclusa. Lo Stato può evitarlo solo con la deroga dell'art. 50, par. 5.
Le bottiglie di vetro della birra entrano nel deposito cauzionale?
Non per obbligo europeo, che riguarda plastica e metallo monouso. Per il vetro monouso gli Stati membri si adoperano, ma non sono obbligati (art. 50, par. 8).
Prossimo passo
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Fonti
- Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), art. 3, par. 1, punti 5), 6), 7), 13), 21), 43), 44), 45), 61) e 62); artt. 5, par. 4 e 5; 6, par. 9; 11, par. 1; 12, par. 1, quarto comma; 15, par. 3; 16, par. 1; 22, par. 2; 25, par. 1; 26, par. 1 e 2; 29, par. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 14; 38; 50, par. 1-8; 71; Allegato V, punto 1; Allegato VI, alinea e parte A; Allegato VII, punto 1; Allegato X, lett. b), c), d), l), m) e n); considerando 63 e 150. Permalink: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj
- Comunicazione della Commissione C/2026/3084 (GUUE 10 giugno 2026), sez. 2, 5, 13, 18, 22, 23 e 24: interpretazione non vincolante.
- FAQ PPWR, 2ª edizione (agosto 2026; Ufficio delle pubblicazioni, 30 luglio 2026; ISBN 978-92-68-42316-5), sez. II, nn. 5, 6 e 14; sez. III, nn. 14 e 17; sez. XIII, nn. 3, 4, 11, 14 e 15; sez. XV, nn. 5 e 10; sez. XX, n. 6: interpretazione non vincolante.
- Raccomandazione 2003/361/CE nella versione applicabile all'11 febbraio 2025 (definizione di microimpresa).
- CONAI, Guida al Contributo Ambientale 2026, cap. 7, § 7.1 (rimborso ex post, modulo 6.6).