PPWRCaso pratico · 19 minuti

Imballaggi riutilizzabili PPWR 2030: casse, pallet e film

Cassa in legno con una macchina stilizzata dentro, pallet con film e reggette e contenitore metallico a rendere con frecce circolari
Tre imballaggi, tre regole: la cassa su misura può essere esente, il pallet entra negli obiettivi (film e reggette esenti dal 100 %), il contenitore a rendere è il riutilizzo.

Gli imballaggi riutilizzabili PPWR 2030 riguardano anche chi costruisce macchine. Dal 1° gennaio 2030 almeno il 40 % dei pallet, casse e contenitori che usi per spedire nell'Unione deve essere riutilizzabile in un sistema di riutilizzo. Nelle consegne in Italia e tra i tuoi stabilimenti la quota è il 100 %. Film e reggette sono esenti dal 100 %. La cassa in legno su misura può essere esente, se lo documenti.

Cosa chiede il PPWR dal 1° gennaio 2030 a chi spedisce macchine?

Almeno il 40 % dei tuoi imballaggi da trasporto, tra quelli di un elenco preciso, deve essere riutilizzabile nell'ambito di un sistema di riutilizzo (art. 29, par. 1).

L'elenco comprende pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche, di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili come involucri di pallet e cinghie (art. 29, par. 1). L'elenco è chiuso: un formato che non c'è non entra nel conteggio (FAQ PPWR, 2ª edizione, sez. XIII, nn. 7-10: le FAQ e la guidance della Commissione sono interpretazione non vincolante). Le scatole di cartone sono escluse in modo espresso (art. 29, par. 4, lett. d).

L'obbligato è l'utilizzatore, cioè chi immette un prodotto sul mercato dell'Unione dentro quell'imballaggio da trasporto, come fabbricante, importatore o distributore del prodotto (C/2026/3084, sez. 20, non vincolante). Non il pallettista: tu, che usi i pallet per spedire i tuoi centri di lavoro.

L'obiettivo si calcola per anno civile (art. 29, par. 17), contando le unità equivalenti riutilizzabili e quelle non riutilizzabili (art. 30, par. 1). Dal 1° gennaio 2040 la quota sale al 70 %, come obbligo di impegno (art. 29, par. 1, secondo comma).

Quando il 100 % riutilizzabile è obbligatorio tra stabilimenti e in Italia?

In due situazioni la soglia del 40 % non basta: il formato deve essere tutto riutilizzabile (art. 29, par. 2 e 3).

La prima: trasporti tra siti in cui svolgi la tua attività, o tra i tuoi siti e quelli di imprese collegate o associate secondo la raccomandazione 2003/361/CE nella versione applicabile all'11 febbraio 2025 (art. 29, par. 2). La seconda: consegne di prodotti a un altro operatore economico dentro lo stesso Stato membro (art. 29, par. 3). La logica: nei circuiti brevi e controllati, dove esistono alternative riutilizzabili efficienti, il ritorno dell'imballaggio è facile (considerando 95).

Film e reggette per pallet: cosa dice la Decisione delegata (UE) 2026/429?

Chi usa film estensibile e reggette per stabilizzare e proteggere i prodotti sul pallet è esente dagli obblighi del 100 % dell'art. 29, par. 2 e 3 (Decisione delegata (UE) 2026/429, art. 1).

La decisione è stata adottata il 25 febbraio 2026, pubblicata il 6 maggio 2026 ed è in vigore dal 26 maggio 2026 (art. 2). La base è l'art. 29, par. 18, lett. a) del PPWR, che permette esenzioni per operatori con particolari vincoli economici. Al 24 settembre 2026 è il primo e unico atto basato sul regolamento pubblicato in Gazzetta.

In pratica: nel 2030 puoi filmare e reggiare con materiale monouso un pallet riutilizzabile diretto a un cliente italiano. Non puoi usare un pallet a perdere.

La cassa in legno su misura per la macchina è esente?

Sì, se è progettata su misura per soddisfare i requisiti individuali dell'operatore che l'ha ordinata, come per il trasporto di macchine di grandi dimensioni, attrezzature e prodotti (art. 29, par. 4, lett. b).

L'esenzione va provata. La Commissione chiede una documentazione adeguata che dimostri che l'imballaggio è progettato su misura per un singolo prodotto, da inserire nella documentazione tecnica, con progettazione, fabbricazione e funzionamento (C/2026/3084, sez. 21, non vincolante). Disegno della cassa con le quote della macchina, calcolo dei carichi, ancoraggi: sono le prove per un controllo.

Altra esclusione utile: gli imballaggi usati per il trasporto di merci pericolose secondo la direttiva 2008/68/CE (art. 29, par. 4, lett. a), anche in quantità limitate senza omologazione UN; un imballaggio omologato UN usato per merci non pericolose non è esente (FAQ 2ª ed., sez. II, n. 15, non vincolante).

Chi è il fabbricante della cassa in legno e chi firma la DoC?

Il fabbricante della cassa su misura è chi la ordina e decide le specifiche, cioè il costruttore della macchina, anche se la costruisce una falegnameria (FAQ 2ª ed., sez. X, n. 14, non vincolante).

Il fabbricante fa la valutazione di conformità con il controllo interno della produzione, modulo A, prepara la documentazione tecnica e firma la dichiarazione di conformità UE (DoC), il documento con cui si assume la responsabilità dell'imballaggio (art. 38; Allegato VII; Allegato VIII). La falegnameria gli fornisce le informazioni e i documenti necessari, senza potersi rifiutare (art. 16, par. 1).

Per pallet, film e reggette vale la regola della forma finale: fabbricante è chi li produce e li vende pronti all'uso, e ogni tipo ha valutazione e DoC separate (FAQ 2ª ed., sez. II, n. 5 e sez. XV, n. 11, non vincolante). È lo stesso principio dell'articolo sulla bottiglia di vino e i suoi componenti: il pezzo neutro standard è del fornitore, il pezzo su misura o con il tuo marchio è tuo.

La prova del "su misura" e la documentazione tecnica della DoC stanno nello stesso fascicolo, uno per tipo di cassa: vedi la guida alla documentazione tecnica dell'Allegato VII e la guida alla dichiarazione di conformità PPWR. Conservazione: 5 anni per il monouso, 10 per il riutilizzabile (art. 15, par. 3; art. 22, par. 2).

Cosa vuol dire imballaggio riutilizzabile per il PPWR?

Un imballaggio è riutilizzabile se rispetta le nove condizioni dell'art. 11, par. 1 e circola in un sistema di riutilizzo conforme all'Allegato VI. Un imballaggio solo robusto, senza sistema, non è giuridicamente riutilizzabile (considerando 63).

Le condizioni valgono per gli imballaggi immessi dall'11 febbraio 2025: concepito per essere riutilizzato più volte, progettato per il maggior numero possibile di rotazioni, svuotabile senza danni, ricondizionabile secondo l'Allegato VI, parte B, movimentabile in sicurezza, riciclabile a fine vita (art. 11, par. 1). La rotazione è il ciclo dal riempimento alla nuova consegna con un altro prodotto (art. 3, par. 1, punto 29). Un atto delegato fisserà un numero minimo di rotazioni entro il 12 febbraio 2027 (art. 11, par. 2). La conformità si dimostra nella documentazione tecnica (art. 11, par. 3). I riutilizzabili immessi prima dell'11 febbraio 2025 non vanno adeguati (C/2026/3084, sez. 12, non vincolante).

Il sistema di riutilizzo è l'insieme di dispositivi organizzativi, tecnici o finanziari, con incentivi, che consente il riutilizzo in un circuito chiuso o aperto (art. 3, par. 1, punto 31). Deve avere una governance descritta, regole accettate dai partecipanti su formati, ricondizionamento, raccolta e restituzione, e un gestore che lo controlla (Allegato VI, parte A, punto 1). Nel circuito chiuso l'imballaggio gira senza cambiare proprietario; nel circuito aperto la proprietà cambia (Allegato VI, alinea). L'Euro Pallet è l'esempio di circuito aperto senza gestore (FAQ 2ª ed., sez. XIII, n. 2, non vincolante), esentato da etichetta di riutilizzabilità e QR (art. 12, par. 3).

Chi usa riutilizzabili partecipa a uno o più sistemi conformi, anche già operativi o affidati a terzi, o ne crea uno proprio; le conferme scritte dei partecipanti entrano nella documentazione tecnica (art. 26, par. 1 e 2; art. 27, par. 1-4; FAQ 2ª ed., sez. XIII, nn. 3 e 4, non vincolante).

Quali date sono certe e quali possono slittare?

Le date degli obiettivi sono scritte nel regolamento; quelle degli atti attuativi dipendono dalla Commissione.

DataCosa succedeBaseCerta o mobile
12 agosto 2026Sistemi di riutilizzo e partecipazione: obblighi in vigoreartt. 26 e 27Certa
12 febbraio 2027Atto sul numero minimo di rotazioni; norme nazionali sulle sanzioniart. 11, par. 2; art. 68Termini per Commissione e Stati
30 giugno 2027Atto sulla metodologia di calcolo degli obiettiviart. 30, par. 3Termine per la Commissione
1° gennaio 203040 % trasporto; 100 % tra siti e consegne nazionaliart. 29, par. 1, 2 e 3Certa nel testo; le FAQ (sez. X, n. 2, non vincolante) leggono "o 18 mesi dall'atto ex art. 30, par. 3"
1° gennaio 2030Obbligo di dimostrare il conseguimentoart. 30, par. 4Mobile: o 18 mesi dopo l'atto
30 giugno 2031Prima relazione all'autorità sui dati 2030art. 31, par. 1-3Certa
1° gennaio 204070 % trasporto, obbligo di impegnoart. 29, par. 1, secondo commaCerta, riesame entro il 1° gennaio 2034

Come leggere la tabella: la colonna di destra dice su cosa puoi contare oggi. Prudenza vuole che la raccolta dati parta dal 1° gennaio 2030 anche se la dimostrazione slittasse. L'etichetta di riutilizzabilità con QR (art. 12, par. 2) aveva come data il 12 febbraio 2029 o 30 mesi dopo l'atto di esecuzione: al 23 settembre 2026 l'atto non c'è. In Italia la delega per le sanzioni scade il 9 dicembre 2026 (legge 36/2026, art. 14). Le date sono nel calendario delle scadenze.

Il caso: un costruttore di macchine utensili con 80 dipendenti

L'esenzione delle microimprese vale per chi mette a disposizione non più di 1.000 kg di imballaggi l'anno ed è microimpresa secondo la raccomandazione 2003/361/CE (art. 29, par. 13): con 80 dipendenti non si applica.

Export e rimborso CONAI: cosa cambia per casse e pallet che escono dall'Italia?

Gli obiettivi misurano gli imballaggi usati per trasportare prodotti nel territorio dell'Unione (art. 29, par. 1); per le merci importate si applicano dal primo deposito nell'Unione alla destinazione finale (C/2026/3084, sez. 19, non vincolante). Per una cassa che parte per gli Stati Uniti il regolamento non dice come contarla: lo dirà la metodologia di calcolo (art. 30, par. 3).

Sul fronte italiano c'è un'occasione concreta. Sugli imballaggi comprati in Italia paghi il contributo ambientale CONAI (CAC): per il legno 10 euro a tonnellata nel 2026. Se casse e pallet escono dall'Italia, pieni o vuoti, chiedi il rimborso con il modulo 6.6 entro l'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo: per l'export 2026 il 28 febbraio 2027, con un minimo di 200 euro per materiale e la prova dell'uscita (Guida CONAI 2026, § 7.1).

Cosa fare adesso, passo per passo

  1. Censisci tutti gli imballaggi da trasporto che usi in un anno: casse, pallet, contenitori, fusti, film, reggette, cartone. Lo fa l'ufficio acquisti con la logistica, in un mese.
  2. Classifica ogni formato rispetto all'elenco dell'art. 29, par. 1 e alle esclusioni del par. 4: dentro, fuori, esente.
  3. Separa i flussi: tra tuoi stabilimenti, verso clienti italiani, verso altri Stati membri, fuori dall'Unione. I primi due vogliono il 100 % (art. 29, par. 2 e 3).
  4. Prepara il dossier "su misura" per ogni tipo di cassa: disegni, calcoli, istruzioni, dentro la documentazione tecnica. Lo fa l'ufficio tecnico con la qualità.
  5. Stabilisci per iscritto con la falegnameria chi è il fabbricante della cassa e chiedi i dati dell'art. 16. Sul ruolo leggi fabbricante, importatore o distributore: chi sei nella filiera.
  6. Scegli il sistema di riutilizzo per i pallet nazionali: pool esistente o Euro Pallet. Chiedi le conferme scritte per il fascicolo (art. 26, par. 2).
  7. Scrivi le regole del circuito chiuso dei contenitori a rendere: formati ammessi, raccolta, ricondizionamento, gestore (Allegato VI, parti A e B).
  8. Imposta il conteggio per anno civile e per Stato membro dal 1° gennaio 2030, con la relazione del 30 giugno 2031 come traguardo (art. 30, par. 1; art. 31).
  9. Archivia DoC e documentazione tecnica per 10 anni per i riutilizzabili, 5 per il monouso (art. 15, par. 3).

Errori da evitare

  • Chiedere il 40 % al pallettista: l'obbligo è di chi spedisce (C/2026/3084, sez. 20, non vincolante).
  • Applicare il 40 % alle consegne in Italia: tra stabilimenti e verso clienti italiani è il 100 % (art. 29, par. 2 e 3).
  • Rendere riutilizzabili film e reggette per il 100 %: sono esenti (Decisione delegata (UE) 2026/429, art. 1), ma restano nel conteggio del 40 %.
  • Dichiarare "su misura" senza prove: serve il dossier nella documentazione tecnica (C/2026/3084, sez. 21, non vincolante).
  • Contare il cartone nel denominatore: le scatole di cartone sono escluse (art. 29, par. 4, lett. d).
  • Credere che un contenitore robusto sia riutilizzabile: senza sistema conforme all'Allegato VI non conta (considerando 63; art. 27).
  • Aspettarsi la DoC della cassa dalla falegnameria: se l'hai ordinata tu su tue specifiche, il fabbricante sei tu (FAQ 2ª ed., sez. X, n. 14, non vincolante).

Da ricordare

  • Dal 1° gennaio 2030 almeno il 40 % dei formati da trasporto elencati deve essere riutilizzabile in un sistema di riutilizzo (art. 29, par. 1).
  • Tra tuoi siti, con imprese collegate e nelle consegne dentro lo stesso Stato membro: 100 % (art. 29, par. 2 e 3).
  • Esclusi: merci pericolose, imballaggi su misura per macchine grandi, flessibili a contatto con alimenti, scatole di cartone (art. 29, par. 4).
  • Film e reggette per pallet: esenti dal 100 % dal 26 maggio 2026 (Decisione delegata (UE) 2026/429).
  • La cassa su misura è esente se lo provi nella documentazione tecnica (C/2026/3084, sez. 21, non vincolante).
  • Il fabbricante della cassa su misura è chi la ordina e decide le specifiche (FAQ 2ª ed., sez. X, n. 14, non vincolante).
  • Riutilizzabile = nove condizioni dell'art. 11 + sistema conforme all'Allegato VI.
  • Metodologia di calcolo entro il 30 giugno 2027; prima relazione il 30 giugno 2031.

I termini tecnici sono spiegati nel glossario.

Domande frequenti

Cosa sono gli imballaggi riutilizzabili PPWR 2030 per chi spedisce macchine?
Dal 1° gennaio 2030 chi usa pallet, casse, contenitori, fusti o film per spedire prodotti nell'Unione deve avere almeno il 40 % di questi imballaggi riutilizzabile in un sistema di riutilizzo (art. 29, par. 1). L'obbligo è di chi spedisce, non di chi produce il pallet.

Quando serve il 100 % di imballaggi da trasporto riutilizzabili?
Nei trasporti tra stabilimenti dello stesso operatore o di imprese collegate e nelle consegne a un'altra azienda dentro lo stesso Stato membro (art. 29, par. 2 e 3), salvo le esclusioni del par. 4.

Film estensibile e reggette per pallet devono essere riutilizzabili?
Non per il 100 %: la Decisione delegata (UE) 2026/429, in vigore dal 26 maggio 2026, esenta chi li usa per stabilizzare i prodotti sul pallet dagli obblighi dell'art. 29, par. 2 e 3. Restano nell'elenco dei formati del 40 %.

La cassa in legno su misura per una macchina è esente dagli obiettivi di riutilizzo?
Sì, se è progettata su misura per i requisiti individuali di chi la ordina (art. 29, par. 4, lett. b). Serve la prova nella documentazione tecnica: progettazione, fabbricazione e funzionamento (C/2026/3084, sez. 21, non vincolante).

Chi fa la dichiarazione di conformità della cassa in legno su misura?
Chi la ordina e ne decide le specifiche, cioè il costruttore della macchina, anche se la costruisce una falegnameria (FAQ 2ª ed., sez. X, n. 14, non vincolante). La falegnameria deve dargli i dati tecnici (art. 16, par. 1).

Un pallet robusto è già un imballaggio riutilizzabile?
No. Deve rispettare le nove condizioni dell'art. 11, par. 1 e circolare in un sistema di riutilizzo conforme all'Allegato VI. Un imballaggio solo robusto, senza sistema, non conta per gli obiettivi (considerando 63).

Prossimo passo

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Fonti

  • Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), art. 3, par. 1, punti 29) e 31); artt. 11, par. 1, 2 e 3; 12, par. 2 e 3; 15, par. 3; 16, par. 1; 22, par. 2; 26, par. 1 e 2; 27, par. 1-4; 29, par. 1, 2, 3, 4, 13, 17 e 18; 30, par. 1, 3 e 4; 31, par. 1-3; 38; 68; Allegato VI, parti A e B; Allegato VII; Allegato VIII; considerando 63 e 95. Permalink: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj
  • Decisione delegata (UE) 2026/429 della Commissione del 25 febbraio 2026 (GU L 2026/429 del 6 maggio 2026), artt. 1 e 2.
  • Comunicazione della Commissione C/2026/3084 (GUUE 10 giugno 2026), sez. 12, 19, 20 e 21: interpretazione non vincolante.
  • FAQ PPWR, 2ª edizione (agosto 2026; Ufficio delle pubblicazioni, 30 luglio 2026; ISBN 978-92-68-42316-5), sez. II, nn. 5 e 15; sez. X, nn. 2 e 14; sez. XIII, nn artt. 1 e 2.
  • Comunicazione della Commissione C/2026/3084 (GUUE 10 giugno 2026), sez. 12, 19, 20 e 21: interpretazione non vincolante.
  • FAQ PPWR, 2ª edizione (agosto 2026; Ufficio delle pubblicazioni, 30 luglio 2026; ISBN 978-92-68-42316-5), sez. II, nn. 5 e 15; sez. X, nn. 2 e 14; sez. XIII, nn. 1, 2, 3, 4 e 7-10; sez. XV, n. 11: interpretazione non vincolante.
  • Raccomandazione 2003/361/CE nella versione applicabile all'11 febbraio 2025 (imprese collegate e associate, microimpresa).
  • Legge 17 marzo 2026, n. 36, art. 14 (delega per le sanzioni PPWR entro il 9 dicembre 2026).
  • CONAI, Guida al Contributo Ambientale 2026, cap. 7, § 7.1 (rimborso ex post, modulo 6.6) e tariffe 2026 per materiale.
Scritto dalla Redazione Osservatorio Imballaggi. Aggiornato il 29/09/2026.