PPWRCaso pratico · 20 minuti

Imballaggi abbigliamento PPWR: polybag, cartellino, gruccia e scatola delle scarpe

Camicia in un polybag con cartellino, una gruccia e una scatola di scarpe con carta velina, ognuna con l'etichetta imballaggio o non imballaggio
Polybag, cartellino, gruccia e scatola con velina: accanto a ogni pezzo la risposta, imballaggio o non imballaggio.

Gli imballaggi abbigliamento PPWR sono più di quanti pensi: il polybag, il cartellino appeso al capo, la gruccia venduta con l'indumento, la scatola delle scarpe e la carta velina rientrano nella definizione di imballaggio (art. 3, par. 1, punto 1; Allegato I). Non lo è la gruccia che il negozio compra a parte. Chi ci mette il marchio ne è il fabbricante, anche se li riempie un terzista.

Il caso: un brand di abbigliamento con polybag, cartellini, grucce e scatole delle scarpe

Prendiamo un brand di abbigliamento con 30 dipendenti. I numeri sono un esempio. Fa produrre 120.000 capi l'anno da due terzisti, uno in Italia e uno in Portogallo, e 40.000 paia di scarpe da un calzaturificio italiano. Vende nei negozi multimarca e online in 6 paesi dell'Unione: Italia, Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Austria.

Ogni capo arriva dal terzista in un polybag da 12 grammi con il logo del brand e un cartellino di cartoncino da 3 grammi appeso con un filo. Le camicie viaggiano su una gruccia da 40 grammi. Le scarpe stanno in una scatola di cartone da 180 grammi con il marchio e un foglio di carta velina da 6 grammi. Per l'e-commerce il magazzino mette tutto in una busta di spedizione con il logo.

Cosa è imballaggio nell'abbigliamento e cosa no?

È imballaggio l'articolo usato per contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare il prodotto, qualunque sia il materiale (art. 3, par. 1, punto 1). La definizione include tre cose: l'articolo che contiene il prodotto e si butta con lui (lett. a), i componenti integrati (lett. b) e gli elementi accessori appesi o congiunti al prodotto che svolgono una funzione di imballaggio (lett. c).

L'Allegato I è un elenco indicativo di esempi, non esaustivo: un oggetto non elencato può essere imballaggio se rispetta la definizione (art. 3, par. 2). La Commissione lo ripete: contano funzione e uso previsto, caso per caso (C/2026/3084, sez. 1, interpretazione non vincolante).

PezzoÈ imballaggio?Perché
Polybag della camiciaSìContiene e protegge il capo, si butta dopo l'apertura (art. 3, par. 1, punto 1, lett. a)
Cartellino appeso con il filoSìElemento accessorio appeso al prodotto; l'Allegato I, sezione B, elenca le etichette apposte sul prodotto (lett. c)
Etichetta antitaccheggio RFIDNoLe etichette RFID sono escluse dall'Allegato I, sezione B
Gruccia consegnata con il capoSì"Grucce vendute con l'indumento" nell'Allegato I, sezione A
Gruccia del negozio, comprata a parteNo"Grucce vendute separatamente" nell'Allegato I, sezione A
Scatola delle scarpeSìImballaggio per la vendita: prodotto e scatola formano l'unità di vendita (art. 3, par. 1, punto 5)
Carta velina nella scatolaSìProtegge e presenta il prodotto, si butta con la scatola (lett. a)
Sacchetto antipolvere in tessuto delle scarpeSì, se fornito con il prodottoC/2026/3084, sez. 1 (non vincolante)

Come leggere la tabella: il regolamento non nomina il polybag, il cartellino o la velina; per questi pezzi la risposta viene dalla definizione generale, e la qualifica va scritta nella documentazione tecnica. Le grucce e le etichette invece sono negli esempi dell'Allegato I.

La gruccia è imballaggio? Dipende da chi la consegna

La gruccia è imballaggio quando è venduta con l'indumento; non lo è quando è venduta separatamente (Allegato I, sezione A). È uno dei pochi casi in cui il regolamento risponde con l'esempio.

Nel nostro caso le camicie arrivano già appese e la gruccia va al cliente con il capo: è imballaggio, da contare tra i pezzi da documentare. La gruccia che il negozio multimarca compra da un fornitore di arredi e tiene sulle barre non viaggia con il capo: è l'esempio delle "grucce vendute separatamente".

Polybag, cartellino e velina: quante unità di imballaggio e quante dichiarazioni?

La dichiarazione di conformità UE (DoC) si fa per tipo di imballaggio e per l'intera unità, non per ogni pezzo (Allegato VII, punto 4; FAQ 2ª ed., sez. XV, n. 5, non vincolante). L'unità di imballaggio è l'insieme dei componenti che insieme svolgono la funzione di imballaggio (art. 3, par. 1, punto 45).

La scatola delle scarpe con la velina è una sola unità. La velina va tolta per prendere le scarpe e si butta a parte: è un componente separato, come i tappi a corona, che la Commissione qualifica separati perché vanno rimossi per accedere al prodotto (art. 3, par. 1, punto 44; FAQ 2ª ed., sez. II, n. 14, non vincolante). Il polybag è un'altra unità. Il cartellino viaggia dentro il polybag: descrivilo nella documentazione tecnica e nella DoC di quell'unità, con materiale e peso.

La distinzione conta per la riciclabilità: i componenti integrati si valutano con il corpo principale, i separati ciascuno per conto suo (art. 6, par. 9). Il ragionamento è lo stesso della scatola con finestra e nastro.

Chi è il fabbricante degli imballaggi abbigliamento PPWR: il brand, il terzista o l'importatore?

Il brand. Fabbricante è chi fabbrica imballaggi o prodotti imballati, ma chi fa progettare o fabbricare imballaggi con il proprio nome o marchio è considerato fabbricante (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a). Il polybag e la scatola portano il logo del brand: la DoC la firma il brand, non il terzista.

Vale anche se un altro operatore fabbrica o riempie materialmente, e anche se hai scelto un polybag a catalogo senza chiedere modifiche: il titolare del marchio ha il potere contrattuale di decidere le caratteristiche dell'imballaggio (FAQ 2ª ed., sez. II, n. 6, non vincolante). Per gli imballaggi per la vendita la Commissione indica come fabbricante chi riempie e sigilla con il proprio prodotto, di norma il titolare del marchio (C/2026/3084, sez. 2, non vincolante).

I terzisti, il calzaturificio e lo scatolificio sono fornitori (art. 3, par. 1, punto 16). Devono darti tutte le informazioni e i documenti per dimostrare la conformità, compresa la documentazione tecnica, in una lingua per te comprensibile (art. 16, par. 1).

C'è una deroga: se il titolare del marchio è una microimpresa e il fornitore dell'imballaggio è nello stesso Stato membro, fabbricante è il fornitore (art. 3, par. 1, punto 13, lett. b). Con 30 dipendenti non sei microimpresa, e il terzista portoghese non è nello stesso Stato. Se sei più piccolo, leggi microimpresa e dichiarazione del fornitore.

L'importazione da paesi terzi è approfondita in importatore di giocattoli extra UE; i ruoli in generale in fabbricante, importatore, distributore: chi sei nella filiera.

E-commerce moda e resi: cosa cambia per il polybag e la scatola?

La busta o scatola di spedizione è un imballaggio per il commercio elettronico, cioè un imballaggio per il trasporto usato per consegnare all'utilizzatore finale nelle vendite online (art. 3, par. 1, punto 8). Con il logo del brand sopra, il fabbricante è il brand. Il polybag e la scatola delle scarpe restano imballaggi per la vendita anche quando viaggiano dentro il pacco: l'imballaggio per la vendita che fa anche da trasporto non cambia natura (FAQ 2ª ed., sez. II, n. 10, non vincolante).

Se spedisci le scarpe nella loro scatola senza sovraimballo, sei esonerato dal tetto del 50% di spazio vuoto, ma quella scatola deve rispettare la riduzione al minimo dell'art. 10 (art. 24, par. 5). Le regole della scatola di spedizione, del riempitivo e del magazzino esterno sono nell'articolo sull'imballaggio e-commerce: scatola, riempitivo e spazio vuoto.

I resi. Nella moda tornano indietro molti capi con il polybag aperto. Se il magazzino li reimbusta in un polybag nuovo con il logo, quel polybag è un imballaggio nuovo di cui il brand è fabbricante (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a); ai fini EPR il produttore è chi riempie e rende disponibile per primo il prodotto confezionato (FAQ 2ª ed., sez. II, n. 10, non vincolante). Se il reso riparte nel polybag originale, non c'è un imballaggio nuovo.

Scatola delle scarpe PPWR: lo spazio vuoto dal 12 febbraio 2028 e il 50% dal 2030

Dal 12 febbraio 2028 chi riempie l'imballaggio per la vendita riduce lo spazio vuoto al minimo necessario per la funzionalità, protezione del prodotto compresa (art. 24, par. 4). Non c'è una percentuale: c'è un criterio da documentare referenza per referenza.

Qui lo spazio vuoto è la differenza tra il volume interno della scatola e il volume del prodotto; la velina e ogni altro riempitivo contano come spazio vuoto (art. 24, par. 4). Una scatola unica per tutte le taglie, dal 36 al 46, è il modo più semplice per avere spazio vuoto non necessario nelle taglie piccole. L'obbligo grava su chi riempie: il calzaturificio per tuo conto, quindi scrivilo nel contratto.

Il tetto del 50% è un'altra regola. Dal 1° gennaio 2030, o 3 anni dopo l'atto di esecuzione sulla metodologia se posteriore, lo spazio vuoto degli imballaggi multipli, per il trasporto e per il commercio elettronico non può superare il 50% (art. 24, par. 1). Riguarda la scatola o la busta con cui spedisci, non la scatola delle scarpe. Lo rispetta chi riempie il pacco, cioè il brand o il suo magazzino (FAQ 2ª ed., sez. XI, n. 1, non vincolante). La metodologia di calcolo è attesa entro il 12 febbraio 2028 (art. 24, par. 2).

L'etichetta di cernita va anche sul polybag?

Sì. L'etichetta armonizzata sui materiali si applica a ogni imballaggio immesso sul mercato, esclusi quelli per il trasporto e quelli in deposito cauzionale, e si applica espressamente agli imballaggi per il commercio elettronico (art. 12, par. 1). Quindi polybag, scatola delle scarpe e busta di spedizione la portano; solo il cartone da trasporto verso il negozio ne è esente.

La data è mobile: 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione, se posteriore (art. 12, par. 1). L'atto era atteso entro il 12 agosto 2026 e al 24 settembre 2026 non risulta adottato. Non esistono ancora pittogrammi: non stampare etichette "PPWR" inventate e lascia uno spazio riservato nella grafica. Le etichette nazionali restano dovute fino alla data mobile (C/2026/3084, sez. 13, non vincolante).

Gli imballaggi fabbricati o importati prima di quella data possono essere messi a disposizione fino a tre anni dopo (art. 12, par. 12): dimensiona le scorte stampate su quella finestra. Nelle vendite online le informazioni dell'etichetta devono essere disponibili al cliente prima dell'acquisto (art. 12, par. 5). Sigle e date sono in etichetta di cernita degli imballaggi 2028.

Chi è il produttore EPR quando il brand vende online in altri Stati?

Il brand, in ogni Stato in cui consegna direttamente a utilizzatori finali. Il PPWR distingue il fabbricante, che risponde della conformità, dal produttore, che risponde dell'EPR: registro, comunicazioni e contributi per i rifiuti di imballaggio (art. 3, par. 1, punti 13 e 15).

In Italia il brand è produttore perché vi mette a disposizione per la prima volta i prodotti imballati (punto 15, lett. b). Negli altri 5 paesi è produttore perché, stabilito in uno Stato membro, mette a disposizione per la prima volta in un altro Stato membro prodotti imballati direttamente agli utilizzatori finali (punto 15, lett. c e d). La rettifica del 18 settembre 2026 ha chiarito che il perimetro comprende tutti gli utilizzatori finali, anche professionali (GU L 2026/90776). La Commissione conferma: nelle vendite online il venditore è il produttore nello Stato dell'utilizzatore finale (C/2026/3084, sez. 3, non vincolante).

Ne seguono due obblighi. Il primo: iscriversi nel registro dei produttori di ciascuno dei 6 Stati (art. 44, par. 1 e 2). I registri nazionali partono 18 mesi dopo il primo atto di esecuzione sul formato, atteso entro il 12 febbraio 2026 e non ancora adottato al 24 settembre 2026: intanto valgono i sistemi nazionali esistenti. Il secondo: nominare con mandato scritto un rappresentante autorizzato per l'EPR in ciascuno Stato di destinazione diverso da quello di stabilimento (art. 45, par. 3; art. 3, par. 1, punto 20). Una proposta della Commissione del 10 dicembre 2025 sospenderebbe l'obbligo fino al 2035 per i produttori stabiliti nell'Unione, ma al 24 settembre 2026 è in procedura legislativa e non produce effetti.

Entro il 12 febbraio 2027 arriva anche il simbolo digitale EPR sull'imballaggio (art. 12, par. 9): ne parliamo in identificazione digitale dei produttori.

Cosa fare adesso, passo per passo

  1. Elenca ogni pezzo che accompagna capi e scarpe: polybag, cartellino, gruccia, scatola, velina, sacchetto antipolvere, busta di spedizione. Lo fanno acquisti e logistica in una settimana.
  2. Classifica ogni pezzo con la tabella di questo articolo: imballaggio o no, per la vendita o per il commercio elettronico, componente integrato o separato (art. 3, par. 1, punti 1, 5, 8, 43, 44).
  3. Stabilisci chi è il fabbricante per ogni referenza: tu con il marchio, il fornitore se sei microimpresa nello stesso Stato, importatore per i capi extra UE (art. 3, par. 1, punti 13 e 17; art. 21). Il PPWR Check ti dice qual è il tuo ruolo in 10 domande.
  4. Scrivi ai terzisti, al calzaturificio e ai fornitori di polybag e scatole con l'elenco dei dati dell'art. 16 e una scadenza di risposta.
  5. Compila una DoC per tipo di imballaggio con i componenti descritti, e archiviala 5 anni con la documentazione tecnica (art. 15, par. 3; art. 39). La guida è in dichiarazione di conformità PPWR.
  6. Rivedi le misure della scatola delle scarpe per taglia entro il 12 febbraio 2028 e le scatole di spedizione entro il 1° gennaio 2030 (art. 24, par. 1 e 4).
  7. Mappa i 6 paesi di vendita e prepara registrazione EPR e mandato al rappresentante in ciascuno (artt. 44 e 45).
  8. Riserva nella grafica di polybag e scatole lo spazio per l'etichetta di cernita e controlla ogni trimestre se l'atto di esecuzione è stato adottato (art. 12, par. 1).

Errori da evitare

  • Trattare la gruccia come arredo quando va al cliente con il capo: è imballaggio (Allegato I, sezione A).
  • Dimenticare il cartellino e la velina nella documentazione tecnica: sono componenti da censire (art. 3, par. 1, punto 1, lett. a e c; Allegato VII).
  • Aspettarsi la DoC dal terzista per un polybag con il tuo logo: il fabbricante sei tu (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a).
  • Importare capi imbustati senza documenti del fabbricante extra UE: l'importatore verifica prima di immettere (art. 18, par. 2).
  • Confondere le due regole sullo spazio vuoto: il minimo necessario dal 2028 vale per la scatola delle scarpe, il 50% dal 2030 per il pacco (art. 24, par. 1 e 4).
  • Stampare oggi un'etichetta di cernita inventata: i pittogrammi arrivano con l'atto di esecuzione (art. 12, par. 6).
  • Registrarsi all'EPR solo in Italia quando vendi online in altri Stati: sei produttore in ogni paese di consegna (art. 3, par. 1, punto 15, lett. c e d).

Da ricordare

  • Polybag, cartellino, gruccia consegnata con il capo, scatola e velina sono imballaggio (art. 3, par. 1, punto 1; Allegato I).
  • La gruccia venduta separatamente e l'etichetta RFID non lo sono (Allegato I, sezioni A e B).
  • Una DoC per tipo di imballaggio e per l'unità intera, componenti descritti (FAQ 2ª ed., sez. XV, n. 5, non vincolante).
  • Il fabbricante è chi mette il marchio, anche se riempie un terzista (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a).
  • Chi importa con il proprio marchio è considerato fabbricante; senza marchio è importatore con le verifiche dell'art. 18 (art. 21).
  • Scatola delle scarpe: spazio vuoto al minimo dal 12 febbraio 2028 (art. 24, par. 4).
  • Pacco di spedizione: massimo 50% di spazio vuoto dal 1° gennaio 2030 (art. 24, par. 1).
  • Etichetta di cernita anche sul polybag e sulla busta e-commerce, data mobile (art. 12, par. 1).
  • Vendita online in altri Stati: produttore EPR lì, con registro e rappresentante (artt. 44 e 45).

I termini tecnici sono spiegati nel glossario.

Domande frequenti

Il polybag di una camicia è un imballaggio secondo il PPWR?
Sì. Contiene e protegge il capo fino al cliente e si butta dopo l'apertura: rientra nella definizione di imballaggio (art. 3, par. 1, punto 1, lett. a). Se lo riempi con il tuo marchio sopra, il fabbricante sei tu (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a).

La gruccia è imballaggio?
Dipende. La gruccia venduta con l'indumento è nell'elenco degli articoli che sono imballaggio; la gruccia venduta separatamente no (Allegato I, sezione A). Quella che il negozio compra a parte e tiene sulle barre non viaggia con il capo.

Chi è il fabbricante della scatola delle scarpe con il marchio del brand?
Il brand. Chi fa progettare o fabbricare imballaggi con il proprio nome o marchio è considerato fabbricante, anche se un altro operatore la produce o la riempie (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a; FAQ 2ª ed., sez. II, n. 6, non vincolante).

Se importo i capi già imbustati da un paese extra UE, cosa devo fare?
Se il polybag porta il tuo marchio sei considerato fabbricante (art. 21). Se non lo porta sei importatore: verifichi che il fabbricante extra UE abbia fatto valutazione, documentazione tecnica e DoC, e metti i tuoi dati sull'imballaggio o su un documento a corredo (art. 18, par. 1, 2 e 3).

Da quando vale la regola sullo spazio vuoto nella scatola delle scarpe?
Dal 12 febbraio 2028 chi riempie l'imballaggio per la vendita riduce lo spazio vuoto al minimo necessario, protezione del prodotto compresa (art. 24, par. 4). Il tetto del 50% dal 1° gennaio 2030 riguarda la scatola o la busta di spedizione, non la scatola delle scarpe (art. 24, par. 1).

L'etichetta di cernita va anche sul polybag?
Sì. L'etichetta armonizzata sui materiali si applica agli imballaggi per la vendita e anche a quelli per il commercio elettronico; sono esenti solo trasporto e deposito cauzionale (art. 12, par. 1). Decorre dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l'atto di esecuzione, che al 24 settembre 2026 non risulta adottato.

Vendo online in altri Stati membri: chi è il produttore EPR?
Tu, in ogni Stato in cui consegni direttamente a utilizzatori finali (art. 3, par. 1, punto 15, lett. c e d, come rettificato il 18 settembre 2026). Devi iscriverti nel registro di ciascuno di quegli Stati (art. 44) e nominare lì un rappresentante autorizzato per l'EPR (art. 45, par. 3).

Prossimo passo

Brand, terzista, importatore, produttore EPR: nella moda una stessa azienda copre spesso più ruoli, uno per ogni pezzo di imballaggio. Il PPWR Check ti fa scoprire qual è il tuo ruolo nella filiera in 10 domande.

Fonti

  • Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), art. 3, par. 1, punti 1), 5), 8), 12), 13), 15), 16), 17), 18), 20), 43), 44), 45); art. 3, par. 2; art. 6, par. 9 e 11; art. 10; art. 12, par. 1, 5, 9 e 12; artt. 15, 16, 18, 21, 24, 38, 39, 44, 45, 68; Allegato I, sezioni A e B; Allegati VII e VIII. Permalink: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj
  • Rettifica in italiano: GU L 2026/90776 del 18 settembre 2026 (art. 3, par. 1, punto 15, lett. c) e d)).
  • Comunicazione della Commissione C/2026/3084 (GUUE 10 giugno 2026), sez. 1, 2, 3 e 13: interpretazione non vincolante.
  • FAQ PPWR, 2ª edizione (agosto 2026; Ufficio delle pubblicazioni, 30 luglio 2026; ISBN 978-92-68-42316-5), sez. II, nn. 6, 10 e 14; sez. IV, n. 9; sez. X, n. 11; sez. XI, n. 1; sez. XV, n. 5: interpretazione non vincolante.
  • Proposta di regolamento COM(2025) 982 final del 10 dicembre 2025, procedura 2025/0395(COD).
  • Pagina della Commissione sull'attuazione del PPWR, voci Harmonised labels ed EPR registration and reporting format, consultata il 24 settembre 2026.
Scritto dalla Redazione Osservatorio Imballaggi. Aggiornato il 29/09/2026.