Imballaggi ortofrutta PPWR: cassette, retine, vaschette e bustine compostabili
Per gli imballaggi ortofrutta il PPWR fissa due date e l'Italia ne aggiunge una. Dal 12 febbraio 2028 le etichette adesive su frutta e verdura devono essere compostabili (art. 9, par. 1). Dal 1° gennaio 2030 stop alla plastica monouso per l'ortofrutta fresca preconfezionata sotto 1,5 kg, salvo esenzioni (Allegato V, punto 2). Il DL 143/2026 chiede intanto la compostabilità certificata degli stessi imballaggi, con sanzioni dal 1° gennaio 2030.
Il caso: un'azienda ortofrutticola, quattro imballaggi e tre date
Prendiamo un'azienda agricola di 60 ettari che coltiva mele e insalate e commercializza anche le arance di un'azienda partner. I numeri sono un esempio. Vende il 70 per cento alla grande distribuzione, il resto a un mercato all'ingrosso. Usa quattro imballaggi:
- Cassette di plastica a rendere da 30x40 cm, neutre, prese a noleggio da un pool: 180.000 movimentazioni l'anno, per mele sfuse da 6 kg e insalate.
- Retine da 1 kg per le arance, con il marchio dell'azienda stampato sulla fascetta: 150.000 pezzi l'anno.
- Vaschette di plastica da 200 g per l'insalata lavata, con il marchio dell'azienda: 320.000 pezzi l'anno.
- Bustine di plastica da 1 kg per le mele di seconda scelta, con il marchio: 200.000 pezzi l'anno. Sulle mele va inoltre un bollino adesivo con la varietà.
Quali imballaggi per l'ortofrutta devono essere compostabili dal 12 febbraio 2028?
Solo le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli. Entro il 12 febbraio 2028 le etichette adesive su frutta e verdura immesse sul mercato devono essere compatibili con le norme di compostaggio industriale e, se lo Stato membro lo richiede, di compostaggio domestico (art. 9, par. 1). La stessa regola vale per le bustine di tè e le cialde di caffè permeabili, non per le bustine della frutta.
Il bollino sulla mela è un imballaggio a tutti gli effetti: le etichette apposte sul prodotto, comprese le etichette adesive dell'ortofrutta, rientrano nella definizione (Allegato I, sez. B). Compostabile, per il regolamento, significa che si biodegrada in condizioni di controllo industriale senza ostacolare la raccolta differenziata (art. 3, par. 1, punto 50). Non significa compostabile nel giardino di casa.
Come si dimostra? Le certificazioni esistenti servono come prova ma non danno presunzione di conformità; la norma EN 13432 vale come orientamento finché non arriva la nuova norma armonizzata (C/2026/3084, sez. 8, interpretazione non vincolante; considerando 58). L'etichetta armonizzata di cernita dovrà poi indicare che il materiale è compostabile e "non è adatto al compostaggio domestico" (art. 12, par. 1): vedi l'articolo sull'etichetta di cernita del 2028.
Rovescio della medaglia: fuori dai casi dell'art. 9, par. 1 e 2, tutti gli altri imballaggi, anche in polimeri biodegradabili, devono essere progettati per il riciclaggio entro il 12 febbraio 2028 (art. 9, par. 3). Una vaschetta biodegradabile "generica" non è un'alternativa europea alla riciclabilità.
Cosa vieta l'Allegato V per l'ortofrutta sotto 1,5 kg dal 1° gennaio 2030?
Gli imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati. Dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici non immettono sul mercato reti, sacchetti, vassoi e contenitori di questo tipo (art. 25, par. 1; Allegato V, punto 2). La data non ha clausole di rinvio.
Ci sono eccezioni, ma le decide lo Stato membro: quando l'imballaggio serve a evitare la perdita di acqua o di turgore, rischi microbiologici o urti, l'ossidazione, oppure la commistione tra prodotti biologici e non biologici secondo il regolamento (UE) 2018/848 (Allegato V, punto 2). Entro il 12 febbraio 2027 la Commissione pubblica orientamenti, con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, con un elenco esemplificativo degli ortofrutticoli esclusi (art. 25, par. 6).
Nel nostro caso la retina da 1 kg, la vaschetta da 200 g e la bustina da 1 kg sono tutte sotto la soglia. Le mele sfuse nella cassetta da 6 kg no. Per la Commissione "non trasformati" indica frutta e verdura fresche non alterate; sotto 1,5 kg non possono essere preconfezionate, dettagli nelle linee guida (FAQ 2ª ed., sez. XII, n. 2, interpretazione non vincolante).
| Imballaggio del caso | Peso del contenuto | Dal 1° gennaio 2030 |
|---|---|---|
| Cassetta a rendere con mele sfuse | 6 kg | Fuori dal divieto: sopra 1,5 kg e riutilizzabile |
| Retina di plastica per arance | 1 kg | Vietata, salvo esenzione dello Stato membro |
| Vaschetta di plastica per insalata lavata | 200 g | Vietata, salvo esenzione dello Stato membro |
| Bustina di plastica per mele | 1 kg | Vietata, salvo esenzione dello Stato membro |
Come leggere la tabella: conta il peso del prodotto confezionato e il materiale; le esenzioni non sono automatiche e vanno verificate nelle scelte del paese in cui vendi.
Fino al 1° gennaio 2030 gli Stati membri possono mantenere le restrizioni preesistenti sui formati dei punti 2 e 3 dell'Allegato V (art. 70, par. 4). Le date sono nella pagina delle scadenze.
Cosa chiede la legge italiana (DL 143/2026) per gli imballaggi compostabili dell'ortofrutta?
La compostabilità certificata. Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, in vigore dall'8 agosto 2026, inserisce nel d.lgs. 152/2006 l'art. 226-quinquies: quattro tipologie di imballaggi in plastica monouso immessi sul mercato italiano devono essere certificate da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili secondo la UNI EN 13432 o standard equivalenti. La prima è proprio "imballaggi per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati" (comma 1, lett. a).
Le quattro tipologie coincidono con i formati che l'Allegato V vieta dal 1° gennaio 2030. Il comma 2 richiama le esenzioni del regolamento (art. 25, par. 4); il comma 4 fa salva la normativa sui materiali a contatto con alimenti. La sanzione (art. 261, comma 4-quinquies) vale dal 1° gennaio 2030: da 2.500 a 25.000 euro, fino al quadruplo se il valore degli imballaggi supera il 10 per cento del fatturato.
Due avvertenze. Primo: il decreto è in corso di conversione, termine 6 ottobre 2026; verifica l'esito dopo quella data. Secondo: il regolamento consente agli Stati membri di imporre la compostabilità agli imballaggi per cui l'obbligo esisteva già prima della data di applicazione (art. 9, par. 2, lett. b), e per la Commissione formati aggiuntivi potevano essere decisi solo fino al 12 agosto 2026 e solo per il compostaggio industriale (C/2026/3084, sez. 8, non vincolante). Un prodotto compostabile già sul mercato continua dove esiste un obbligo giuridico chiaro nello Stato membro (FAQ 2ª ed., sez. VI, n. 3, non vincolante).
Le cassette a rendere sono imballaggi riutilizzabili secondo il PPWR?
Sì, se rispettano due condizioni insieme: la progettazione e il sistema. L'imballaggio immesso dall'11 febbraio 2025 è riutilizzabile se, tra l'altro, è concepito per il maggior numero possibile di rotazioni, può essere svuotato e ricondizionato senza danni, rispetta igiene e sicurezza alimentare e, quando diventa rifiuto, è riciclabile (art. 11, par. 1, lett. a-i). Una cassetta robusta senza un circuito di raccolta non basta.
Il sistema di riutilizzo è l'insieme di dispositivi organizzativi, tecnici o finanziari, con incentivi, che consente il riutilizzo in un circuito chiuso o aperto (art. 3, par. 1, punto 31). Nel circuito chiuso un gestore fa circolare le cassette senza cambi di proprietà; nel circuito aperto passano tra un numero non precisato di partecipanti e la proprietà cambia (Allegato VI). Partecipante è chi svolge anche una sola attività: raccolta, ricondizionamento, trasporto, riempimento, offerta agli utilizzatori finali. L'azienda agricola che riempie la cassetta è un partecipante.
Chi usa imballaggi riutilizzabili partecipa a uno o più sistemi conformi all'Allegato VI, parte A, e garantisce il ricondizionamento secondo la parte B (valutazione, rimozione dei pezzi danneggiati, lavaggio, riparazione, ispezione) prima di rimettere le cassette in circolo (art. 27). Chi le mette a disposizione per la prima volta in uno Stato membro garantisce che lì esista un sistema conforme (art. 26).
Perché conta? Per la Commissione la cassa piena di frutta fresca è un imballaggio per la vendita utilizzato per il trasporto e rientra negli obiettivi di riutilizzo (C/2026/3084, sez. 18, non vincolante). Dal 1° gennaio 2030 chi usa casse di plastica, vassoi e pallet per il trasporto garantisce che almeno il 40 per cento sia riutilizzabile in un sistema di riutilizzo (art. 29, par. 1). Il numero minimo di rotazioni arriverà con un atto delegato entro il 12 febbraio 2027 (art. 11, par. 2). Le stesse regole valgono per casse, pallet e film della meccanica.
Dal 12 febbraio 2029, o 30 mesi dopo l'atto di esecuzione se posteriore, il riutilizzabile porta un'etichetta di riutilizzabilità e un codice QR con le informazioni sul sistema e sulle rotazioni (art. 12, par. 2). Etichetta e QR non si applicano ai circuiti aperti senza gestore (art. 12, par. 3), esentati anche dal calcolo delle rotazioni (FAQ 2ª ed., sez. XIII, n. 1, non vincolante). Il fabbricante dimostra comunque nella documentazione tecnica che progetto e sistema reggono le rotazioni minime, e conserva documentazione e DoC per 10 anni, non 5 (art. 15, par. 3, lett. b).
Chi è il fabbricante della cassetta, della retina, della vaschetta e della bustina?
Dipende dal marchio e da chi decide le specifiche. Fabbricante è chi fabbrica imballaggi o prodotti imballati, ma anche chi li fa progettare o fabbricare con il proprio nome o marchio (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a). Per la Commissione contano il ruolo nella progettazione e il marchio, non chi stampa fisicamente il pezzo (C/2026/3084, sez. 2, non vincolante).
Retina, vaschetta e bustina con il marchio dell'azienda. Il fabbricante è l'azienda agricola, anche se ha scelto un formato a catalogo senza chiedere modifiche: il titolare del marchio può determinare le caratteristiche dell'imballaggio (FAQ 2ª ed., sez. II, n. 6, non vincolante). Il produttore di retine e vaschette è il fornitore, cioè chi fornisce imballaggi a un fabbricante (art. 3, par. 1, punto 16), e deve dare all'azienda le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità (art. 16, par. 1). Se l'azienda fosse una microimpresa con fornitore nello stesso Stato membro, il fabbricante sarebbe il fornitore (punto 13, lett. b): leggi il caso della microimpresa e la dichiarazione del fornitore.
Cassetta neutra del pool. Senza marchio, il criterio è chi effettua l'ordine e decide le specifiche di progettazione (C/2026/3084, sez. 2, non vincolante). Per i riutilizzabili la Commissione aggiunge: se la cassetta è progettata su prescrizioni del gestore del sistema e ne porta il marchio, il fabbricante è il gestore; se non porta marchio, è chi la produce materialmente, salvo che il gestore abbia ordinato una progettazione specifica. L'azienda agricola non è il fabbricante della cassetta neutra a noleggio.
| Imballaggio | Marchio | Fabbricante ai fini PPWR | Cosa fa l'azienda agricola |
|---|---|---|---|
| Cassetta a rendere neutra, a catalogo | Nessuno | Il produttore di cassette | Partecipa al sistema, restituisce e chiede la conferma scritta del sistema |
| Cassetta progettata e marchiata dal pool | Del gestore | Il gestore del pool | Come sopra |
| Retina di arance | Dell'azienda | L'azienda agricola | Documentazione tecnica e DoC, dati dal fornitore |
| Vaschetta di insalata | Dell'azienda | L'azienda agricola | Documentazione tecnica e DoC, dati dal fornitore |
| Bustina di mele | Dell'azienda | L'azienda agricola | Documentazione tecnica e DoC, dati dal fornitore |
Come leggere la tabella: il marchio sposta la DoC sull'azienda; l'assenza di marchio la lascia a chi produce o a chi ha ordinato la progettazione.
Per inquadrare il tuo ruolo leggi la guida su fabbricante, importatore e distributore e, per la compilazione, la guida alla dichiarazione di conformità.
Cosa fare adesso, passo per passo
- Censisci ogni imballaggio: materiale, peso del contenuto, quota di plastica, marchio, fornitore. Lo fanno amministrazione e magazzino in una settimana.
- Segna i formati sotto 1,5 kg in plastica monouso: sono quelli dell'Allegato V, punto 2, con uscita dal mercato al 1° gennaio 2030.
- Chiedi al fornitore di retine, vaschette e bustine la certificazione di compostabilità UNI EN 13432 di un organismo accreditato (DL 143/2026) e la documentazione tecnica per la DoC (art. 16, par. 1).
- Programma il cambio delle etichette adesive sulla frutta in compostabile industriale entro il 12 febbraio 2028 (art. 9, par. 1).
- Verifica che il pool delle cassette abbia gestore, regole scritte e ricondizionamento conforme all'Allegato VI, e fatti dare la conferma scritta da inserire nella documentazione tecnica (art. 26, par. 2).
- Stabilisci per ogni imballaggio chi è il fabbricante e chi è il produttore ai fini EPR, anche per le vendite a clienti di altri Stati membri. Il PPWR Check ti dà il ruolo in 10 domande.
- Compila la DoC per retine, vaschette e bustine con il tuo marchio e archiviala 5 anni; per i riutilizzabili di cui sei fabbricante, 10 anni (art. 15, par. 3).
- Controlla dopo il 6 ottobre 2026 l'esito della conversione del DL 143/2026 e, entro il 12 febbraio 2027, gli orientamenti della Commissione sulle esenzioni ortofrutta.
Errori da evitare
- Credere che la bustina compostabile sia obbligatoria per il PPWR dal 2028: l'art. 9, par. 1 riguarda le etichette adesive e le bustine di tè e caffè permeabili, non i sacchetti della frutta.
- Pensare che "compostabile" basti a superare il divieto del 2030: le tipologie del DL 143/2026 coincidono con i formati vietati dall'Allegato V.
- Ignorare la soglia del 5 per cento: una vaschetta di cartone con film plastico oltre il 5 per cento è plastica monouso ai fini dei divieti (C/2026/3084, sez. 16 e 17, non vincolante).
- Dare per scontate le esenzioni: le decide lo Stato membro, con gli orientamenti attesi entro il 12 febbraio 2027 (art. 25, par. 6).
- Chiamare riutilizzabile una cassetta senza sistema: servono le condizioni dell'art. 11 e un sistema conforme all'Allegato VI (art. 27).
- Aspettarsi la DoC dal produttore di retine quando la retina porta il tuo marchio: il fabbricante sei tu (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a).
Da ricordare
- Etichette adesive sulla frutta e verdura: compostabili industrialmente entro il 12 febbraio 2028 (art. 9, par. 1).
- Plastica monouso per ortofrutta fresca preconfezionata sotto 1,5 kg: vietata dal 1° gennaio 2030, salvo esenzioni dello Stato membro (Allegato V, punto 2).
- Orientamenti della Commissione sugli ortofrutticoli esclusi: entro il 12 febbraio 2027 (art. 25, par. 6).
- DL 143/2026: compostabilità certificata UNI EN 13432, sanzioni da 2.500 a 25.000 euro dal 1° gennaio 2030, conversione entro il 6 ottobre 2026.
- Composito con almeno il 5 per cento di plastica: è plastica monouso ai fini dei divieti (C/2026/3084, sez. 16 e 17, non vincolante).
- Cassetta riutilizzabile = nove condizioni dell'art. 11 + sistema conforme all'Allegato VI (art. 27).
- Casse di frutta: contano nel 40 per cento di riutilizzo dal 2030 (art. 29, par. 1).
- Marchio dell'azienda su retina, vaschetta e bustina: fabbricante è l'azienda (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a).
I termini tecnici sono spiegati nel glossario.
Domande frequenti
Quali imballaggi per l'ortofrutta devono essere compostabili con il PPWR?
Solo le etichette adesive apposte su frutta e verdura, dal 12 febbraio 2028 (art. 9, par. 1). Bustine, retine e vaschette non hanno un obbligo europeo di compostabilità: in Italia interviene il DL 143/2026 per la plastica monouso sotto 1,5 kg.
Le bustine compostabili per l'ortofrutta sono obbligatorie dal 2028?
No, non per il regolamento europeo: il 12 febbraio 2028 riguarda le etichette adesive sull'ortofrutta e le bustine di tè e caffè permeabili (art. 9, par. 1). L'obbligo italiano di compostabilità certificata sotto 1,5 kg nasce dal DL 143/2026, con sanzioni dal 1° gennaio 2030.
Cosa vieta il PPWR per l'ortofrutta sotto 1,5 kg?
Dal 1° gennaio 2030 niente imballaggi di plastica monouso (reti, sacchetti, vassoi, contenitori) per meno di 1,5 kg di ortofrutta fresca preconfezionata (art. 25, par. 1; Allegato V, punto 2). Lo Stato membro può esentare i casi di perdita d'acqua o turgore, rischi microbiologici o urti, ossidazione e commistione tra biologico e non biologico.
Cosa prevede il DL 143/2026 per gli imballaggi dell'ortofrutta?
Gli imballaggi in plastica monouso per meno di 1,5 kg di ortofrutta fresca preconfezionata devono essere certificati compostabili secondo la UNI EN 13432 o standard equivalenti (art. 226-quinquies, comma 1, lett. a). Sanzione da 2.500 a 25.000 euro dal 1° gennaio 2030; conversione in legge entro il 6 ottobre 2026.
Le cassette di plastica a rendere sono imballaggi riutilizzabili?
Sì, se rispettano le nove condizioni dell'art. 11, par. 1 e circolano in un sistema di riutilizzo conforme all'Allegato VI (art. 27). Una cassetta robusta senza raccolta e ricondizionamento non è riutilizzabile per il PPWR. Le casse di frutta contano nel 40 per cento di riutilizzo dal 2030 (art. 29, par. 1).
Chi è il fabbricante della retina e della vaschetta con il marchio dell'azienda agricola?
L'azienda agricola, perché fa fabbricare l'imballaggio con il proprio marchio (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a). Il produttore di retine è il fornitore e le consegna le informazioni e la documentazione tecnica (art. 16, par. 1). Se l'azienda è una microimpresa con fornitore nello stesso Stato membro, fabbricante è il fornitore (lett. b).
Chi è il fabbricante della cassetta neutra presa a noleggio da un pool?
Senza marchio e a catalogo, il fabbricante è chi la produce materialmente. Se è progettata su richiesta del gestore del pool e ne porta il marchio, il fabbricante è il gestore (C/2026/3084, sez. 2, non vincolante). L'azienda agricola che la usa è un partecipante al sistema (Allegato VI).
Prossimo passo
Se non sai in quale ruolo sei per la cassetta, la retina o la bustina, fai il PPWR Check: scopri qual è il tuo ruolo nella filiera in 10 domande.
Fonti
- Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), art. 3, par. 1, punti 13), 16), 24), 31), 50); art. 9, par. 1, 2 e 3; art. 11, par. 1, 2 e 3; art. 12, par. 1, 2 e 3; art. 15, par. 3; art. 16, par. 1; art. 25, par. 1, 2, 4 e 6; artt. 26 e 27; art. 29, par. 1; art. 70, par. 4; Allegato I, sez. B; Allegato V, punti 2 e 6; Allegato VI. Permalink: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj
- Decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143 (GU n. 182 del 7 agosto 2026, in vigore dall'8 agosto 2026), art. 1, che inserisce l'art. 226-quinquies, commi 1-4, e l'art. 261, comma 4-quinquies, nel d.lgs. 152/2006; termine di conversione 6 ottobre 2026.
- Comunicazione della Commissione C/2026/3084 (GUUE 10 giugno 2026), sez. 2, 3, 8, 16, 17 e 18: interpretazione non vincolante.
- FAQ PPWR, 2ª edizione (agosto 2026; Ufficio delle pubblicazioni, 30 luglio 2026; ISBN 978-92-68-42316-5), sez. II, n. 6; sez. VI, nn. 2 e 3; sez. XII, nn. 1, 2 e 5; sez. XIII, nn. 1, 3, 4 e 5: interpretazione non vincolante.