PPWRCaso pratico · 17 minuti

Asporto PPWR e contenitore proprio: bar e ristorante dal 2027, riutilizzabili dal 2028, bicchieri e vaschette

Bancone di bar con bicchiere da asporto, vaschetta con coperchio e tazza portata dal cliente, con le date 2027 e 2028
Il bancone del bar: bicchiere da asporto, vaschetta con coperchio e la tazza del cliente, con le date 2027 e 2028.

Per l'asporto il PPWR impone il contenitore proprio del cliente dal 12 febbraio 2027: il bar deve accettarlo, allo stesso prezzo e alle stesse condizioni del monouso, con un cartello (art. 32). Dal 12 febbraio 2028 deve anche offrire un'opzione riutilizzabile per bevande e cibo da asporto, salvo che sia una microimpresa (art. 33). Dal 1° gennaio 2030 niente plastica monouso per chi consuma sul posto (Allegato V).

Il caso: un bar con cucina, 8 dipendenti, 300 caffè da asporto al giorno

Prendiamo un bar con cucina che ha 8 dipendenti. I numeri sono un esempio. Serve 300 caffè da asporto al giorno in bicchieri di carta con coperchio di plastica, più 60 insalate e primi in vaschette con coperchio. Al tavolo usa piatti e bicchieri di plastica monouso. Sul bancone ci sono bustine di zucchero e monoporzioni di salse.

Il titolare compra bicchieri e vaschette da un grossista e sta valutando di stamparli con il logo del bar. Vuole sapere cosa cambia nel 2027, nel 2028 e nel 2030.

Dal 12 febbraio 2027 devi accettare il contenitore del cliente per l'asporto?

Sì, se vendi da asporto bevande calde o fredde oppure alimenti pronti. Entro il 12 febbraio 2027 i distributori finali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering (HORECA) garantiscono un sistema che permetta al consumatore di portare il proprio contenitore da riempire (art. 32, par. 1).

L'imballaggio da asporto è l'imballaggio di servizio riempito al banco con bevande o alimenti pronti, che il cliente porta via e consuma altrove senza altre preparazioni (art. 3, par. 1, punto 3). Il caffè nel bicchiere e l'insalata nella vaschetta sono esattamente questo.

Le condizioni sono due. Il prodotto nel contenitore del cliente va offerto a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto all'unità di vendita con imballaggio monouso. E il cliente va informato al punto vendita con pannelli chiaramente visibili e leggibili (art. 32, par. 2).

Dal 12 febbraio 2028 devi offrire bicchieri e vaschette riutilizzabili?

Sì, salvo esenzione. Entro il 12 febbraio 2028 chi vende da asporto bevande o alimenti pronti per il consumo immediato offre ai consumatori l'opzione di riceverli in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo (art. 33, par. 1). Valgono le stesse regole del 2027: prezzi non superiori, condizioni non meno favorevoli, cartello visibile (art. 33, par. 2 e 3).

"Nell'ambito di un sistema di riutilizzo" è la parte che pesa. Non basta comprare bicchieri robusti: serve un sistema organizzato per raccolta, lavaggio e rimessa in circolo (Allegato VI). Dal 2030 i distributori finali si adoperano per offrire il 10 per cento dei prodotti in formato riutilizzabile: un obbligo di impegno, non un numero da raggiungere per forza (art. 33, par. 5).

DataCosa devi fareArticoloChi è esentato
12 febbraio 2027Accettare il contenitore del cliente, stesso prezzo, cartelloart. 32, par. 1 e 2Nessuna esenzione per dimensione
12 febbraio 2028Offrire l'opzione riutilizzabile in un sistema di riutilizzo, stesso prezzo, cartelloart. 33, par. 1-3Microimprese (art. 33, par. 4)
Dal 2030Adoperarsi per offrire il 10 per cento dei prodotti in formato riutilizzabileart. 33, par. 5Obbligo di impegno
1° gennaio 2030Niente plastica monouso per chi consuma nei locali; niente monoporzioni di plasticaart. 25, par. 1; Allegato V, punti 3 e 4Locali senza acqua potabile; deroga statale possibile per le microimprese (art. 25, par. 4)

Come leggere la tabella: le prime tre righe riguardano l'asporto e crescono di intensità; l'ultima riguarda il consumo sul posto ed è un divieto secco. Tutte le date sono nel calendario delle scadenze.

Il bar microimpresa è esentato dall'asporto riutilizzabile?

Dal 2028 sì, dal 2027 no. L'esenzione dell'art. 33, par. 4 riguarda solo l'offerta di imballaggi riutilizzabili. Il sistema per il contenitore del cliente (art. 32) vale per tutti.

Microimpresa si valuta con la raccomandazione 2003/361/CE nella versione applicabile all'11 febbraio 2025 (art. 33, par. 4). La Commissione richiama i criteri: meno di 10 persone occupate e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (C/2026/3084, sez. 2, interpretazione non vincolante, come tutte le comunicazioni e le FAQ della Commissione citate qui).

Il nostro bar ha 8 dipendenti. Se il fatturato non supera 2 milioni di euro, è una microimpresa: nel 2028 non deve offrire il riutilizzabile, ma nel 2027 deve comunque accettare la tazza del cliente.

La stessa qualifica conta per la dichiarazione di conformità dei tuoi imballaggi con marchio: leggi l'articolo sulla microimpresa e la dichiarazione del fornitore.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2030 per chi consuma sul posto?

Dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e per gli usi dell'Allegato V (art. 25, par. 1). Per bar e ristoranti contano due punti.

Punto 3. Imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e consumati nei locali HORECA: vassoi, piatti, bicchieri, sacchetti, scatole. Vale per le aree di ristorazione interne ed esterne, quindi anche il dehors. Sono esentate le strutture senza accesso all'acqua potabile.

Punto 4. Imballaggi di plastica monouso con porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero: bustine, vaschette, vassoi, scatole. Restano ammessi quelli forniti con alimenti pronti da asporto per il consumo immediato e quelli necessari nelle strutture con requisito medico di cura individuale. Le esenzioni sono tassative (FAQ 2ª ed., sez. XII, n. 3, non vincolante).

Attenzione al bicchiere di carta. Per i divieti, "plastica monouso" non vuol dire solo plastica al 100 per cento. La Commissione applica la soglia del 5 per cento dell'imballaggio composito: un bicchiere di carta con rivestimento plastico che supera il 5 per cento della massa ricade nel divieto se viene consumato nei locali (C/2026/3084, sez. 16 e 17, non vincolante).

Gli Stati membri possono consentire alle microimprese di continuare con i formati del punto 3 se non è tecnicamente fattibile farne a meno o accedere a un sistema di riutilizzo (art. 25, par. 4).

Il decreto italiano sui compostabili riguarda il tuo bar?

Sì, per due dei quattro formati. Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, in vigore dall'8 agosto 2026, inserisce nel d.lgs. 152/2006 l'art. 226-quinquies: quattro tipi di imballaggio in plastica monouso immessi sul mercato nazionale devono essere certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 o standard equivalenti.

I quattro tipi coincidono con i formati vietati dall'Allegato V dal 2030: ortofrutta sotto 1,5 kg preconfezionata; imballaggi di alimenti e bevande consumati nei locali di alberghi, ristorazione e catering; monoporzioni di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, salvo asporto di alimenti pronti e strutture con requisiti medici; imballaggi flessibili monouso per cosmetici e igiene nel settore ricettivo. Per il bar contano il secondo e il terzo: piatti, bicchieri e vaschette al tavolo e le bustine di zucchero e salse.

Chi è il fabbricante dei bicchieri e delle vaschette da asporto?

Di norma chi li fabbrica, non il bar. Il bicchiere e la vaschetta riempiti al banco sono "imballaggi di servizio", cioè articoli progettati per essere riempiti nel punto vendita (art. 3, par. 1, punto 1, lett. d). Piatti e tazze monouso destinati a essere riempiti al banco sono imballaggio; la stessa tazza venduta vuota a scaffale non lo è (Allegato I, sezione C).

Per gli imballaggi di servizio nella forma finale, il fabbricante è di norma l'impresa che li fabbrica materialmente, salvo che l'utilizzatore li contrassegni chiaramente con il proprio nome o marchio: in quel caso il fabbricante è l'utilizzatore (C/2026/3084, sez. 2, non vincolante). L'imballaggio di servizio è immesso sul mercato vuoto, quando il fornitore lo consegna (C/2026/3084, sez. 5, non vincolante).

Vale anche per la responsabilità estesa del produttore (EPR), cioè chi paga i contributi per la gestione del rifiuto: per gli imballaggi di servizio il produttore è chi li mette a disposizione per la prima volta nello Stato membro, non chi li riempie (art. 3, par. 1, punto 15, lett. a).

Cosa compra il barChi è il fabbricanteCosa deve fare il bar
Bicchieri e vaschette anonimi dal grossistaChi li fabbrica materialmenteScegliere un fornitore che garantisce la conformità e conservare le schede
Bicchieri stampati con il logo del barIl bar, per la regola del marchio (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a)Valutazione di conformità, documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE (DoC)
Bicchieri con il logo, bar microimpresa, fornitore nello stesso Stato membroIl fornitore dell'imballaggio (art. 3, par. 1, punto 13, lett. b)Farsi dare conferma scritta dal fornitore

Come leggere la tabella: il logo sposta gli obblighi sul bar, a meno che il bar sia una microimpresa con fornitore in Italia. Per il tuo ruolo lungo tutta la filiera leggi fabbricante, importatore o distributore: chi sei nella filiera PPWR.

Bicchieri di carta e PFAS: cosa chiedere al fornitore?

Chiedi la dichiarazione sui tre limiti PFAS. Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con alimenti non possono essere immessi sul mercato con sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) oltre 25 ppb, 250 ppb o 50 ppm, secondo il metodo di misura (art. 5, par. 5). Il rivestimento interno del bicchiere di carta e la carta antigrasso della vaschetta sono i punti critici.

Poiché il bicchiere è immesso da vuoto, dei limiti risponde il fornitore che lo consegna al bar (C/2026/3084, sez. 5, non vincolante). Le domande da fare e la lettera pronta sono nell'articolo sui limiti PFAS negli imballaggi alimentari. Nella stessa richiesta chiedi la quota di plastica in massa del bicchiere: ti serve per il divieto del 2030.

Cosa fare adesso, passo per passo

  1. Verifica se sei microimpresa: effettivi sotto 10, fatturato o bilancio fino a 2 milioni di euro, con i dati dell'affiliante se sei in franchising. Lo fa il commercialista in una settimana. Il PPWR Check ti aiuta a inquadrare il tuo ruolo.
  2. Separa i flussi: asporto, consumo al tavolo, consegna a domicilio. Ogni flusso ha regole diverse (artt. 32 e 33; Allegato V, punto 3).
  3. Scrivi la procedura per il contenitore del cliente: chi lo riempie, come si gestisce al banco, stesso prezzo del monouso. Pronta entro il 12 febbraio 2027 (art. 32).
  4. Prepara il cartello per il bancone, chiaramente visibile e leggibile (art. 32, par. 2).
  5. Chiedi al fornitore la dichiarazione PFAS e la quota di plastica in massa di bicchieri e vaschette; conserva le risposte con la data (art. 5, par. 5).
  6. Decidi sul logo: con il logo diventi fabbricante, salvo eccezione microimprese (art. 3, par. 1, punto 13).
  7. Contatta un sistema di riutilizzo per l'asporto, se non sei microimpresa: contratto e listino pronti per il 12 febbraio 2028 (art. 33).
  8. Pianifica l'uscita da piatti, bicchieri e monoporzioni di plastica monouso al tavolo entro fine 2029 (Allegato V, punti 3 e 4), seguendo la conversione del d.l. 143/2026.

Errori da evitare

  • Chiedere un sovrapprezzo a chi porta la tazza: prezzi non superiori e condizioni non meno favorevoli (art. 32, par. 2).
  • Pensare che la microimpresa sia esente da tutto: l'esenzione riguarda solo l'offerta riutilizzabile del 2028 (art. 33, par. 4).
  • Chiamare "riutilizzabile" un bicchiere solo perché è robusto: serve un sistema di riutilizzo (art. 33, par. 1; Allegato VI).
  • Trattare il bicchiere di carta come "non plastica": sopra il 5 per cento di plastica in massa ricade nei divieti del 2030 se consumato nei locali (C/2026/3084, sez. 16 e 17, non vincolante).
  • Estendere l'esenzione delle monoporzioni al tavolo: vale solo per l'asporto e per la sanità (Allegato V, punto 4).
  • Dimenticare il dehors: le aree esterne sono dentro il divieto del punto 3.
  • Stampare il logo sui bicchieri senza sapere che così diventi fabbricante (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a).

Da ricordare

  • 12 febbraio 2027: sistema per il contenitore del cliente, stesso prezzo, cartello (art. 32, par. 1 e 2).
  • 12 febbraio 2028: opzione riutilizzabile in un sistema di riutilizzo, stesse condizioni (art. 33, par. 1-3).
  • Microimprese esentate dal 2028, non dal 2027 (art. 33, par. 4).
  • Dal 2030: impegno a offrire il 10 per cento dei prodotti in formato riutilizzabile (art. 33, par. 5).
  • 1° gennaio 2030: niente plastica monouso per chi consuma nei locali, dehors compreso (Allegato V, punto 3).
  • Monoporzioni di plastica vietate dal 2030, salvo asporto e sanità (Allegato V, punto 4).
  • Bicchiere di carta con oltre il 5 per cento di plastica: è plastica monouso ai fini dei divieti (C/2026/3084, sez. 16 e 17, non vincolante).
  • Bicchieri e vaschette sono imballaggi di servizio: fabbricante è chi li fabbrica, salvo il logo del bar (C/2026/3084, sez. 2, non vincolante).
  • D.l. 143/2026: compostabilità UNI EN 13432 per quattro formati, sanzioni dal 1° gennaio 2030.

I termini tecnici sono spiegati nel glossario.

Domande frequenti

Dal 2027 il bar deve accettare il contenitore portato dal cliente per l'asporto?
Sì. Entro il 12 febbraio 2027 chi vende da asporto bevande calde o fredde o alimenti pronti deve avere un sistema che permetta al cliente di portare il proprio contenitore, allo stesso prezzo e alle stesse condizioni del monouso, con un cartello visibile (art. 32, par. 1 e 2).

Asporto PPWR e contenitore proprio: posso far pagare di più chi usa la tazza sua?
No. Il prodotto nel contenitore del cliente va offerto a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto all'unità di vendita con imballaggio monouso (art. 32, par. 2).

Dal 2028 un bar deve avere bicchieri riutilizzabili per l'asporto?
Entro il 12 febbraio 2028 devi offrire l'opzione di ricevere bevande e cibo da asporto in imballaggi riutilizzabili dentro un sistema di riutilizzo, alle stesse condizioni del monouso (art. 33, par. 1-3). Le microimprese sono esentate (art. 33, par. 4).

Un bar con 8 dipendenti è una microimpresa esente dal riutilizzabile 2028?
Può esserlo: meno di 10 persone e fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (C/2026/3084, sez. 2, non vincolante). Nel franchising i dati dell'affiliante possono sommarsi. L'esenzione vale per il 2028, non per il contenitore del cliente 2027.

I bicchieri monouso di plastica sono vietati nel bar dal 2030?
Dal 1° gennaio 2030 sono vietati gli imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e consumati nei locali, dentro e fuori (Allegato V, punto 3). Il bicchiere da asporto consumato altrove non rientra nel divieto, ma segue gli artt. 32 e 33 (FAQ 2ª ed., sez. XII, n. 8, non vincolante).

Chi è il fabbricante del bicchiere da asporto: il bar o il fornitore?
Di norma chi fabbrica materialmente il bicchiere, perché l'imballaggio di servizio è immesso sul mercato vuoto. Se il bar lo fa stampare con il proprio nome o marchio, il fabbricante diventa il bar (art. 3, par. 1, punto 13; C/2026/3084, sez. 2 e 5, non vincolante).

Il decreto italiano sui compostabili obbliga il bar a cambiare bicchieri?
Il d.l. 143/2026 chiede la certificazione di compostabilità UNI EN 13432 per quattro tipi di imballaggio in plastica monouso, tra cui quelli consumati nei locali e le monoporzioni. Sanzioni dal 1° gennaio 2030. Verifica la conversione in legge dopo il 6 ottobre 2026.

Prossimo passo

Il 2027, il 2028 e il 2030 arrivano in fretta e ogni data ha i suoi preparativi. Nel calendario delle scadenze trovi tutte le date del PPWR in un calendario, con promemoria, così sai in anticipo quando preparare il cartello, il contratto con il sistema di riutilizzo e l'uscita dal monouso.

Fonti

  • Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), art. 3, par. 1, punti 1) lett. d), 3), 13), 15) lett. a); art. 5, par. 5; art. 25, par. 1 e 4; art. 32, par. 1 e 2; art. 33, par. 1-5; Allegato I, sezione C; Allegato V, punti 3 e 4; Allegato VI. Permalink: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj
  • Comunicazione della Commissione C/2026/3084 (GUUE 10 giugno 2026), sez. 2, 5, 16 e 17: interpretazione non vincolante.
  • FAQ PPWR, 2ª edizione (agosto 2026; Ufficio delle pubblicazioni, 30 luglio 2026; ISBN 978-92-68-42316-5), sez. XII, nn. 3 e 8: interpretazione non vincolante.
  • Decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143 (GU n. 182 del 7 agosto 2026), art. 1, che inserisce l'art. 226-quinquies e l'art. 261, comma 4-quinquies, nel d.lgs. 152/2006.
Scritto dalla Redazione Osservatorio Imballaggi. Aggiornato il 29/09/2026.